Sentenza del 07/06/2022 n. 18182 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava una serie di avvisi di accertamento derivanti da indagini della Guardia di Finanza (PVC 17.2.2011) per presunte operazioni inesistenti e frode carosello. In particolare l'accertamento impugnato nel RG 10783/2015 riguardava l'omessa applicazione della ritenuta del 12,50% su un utile extracontabile di Euro 156.695,00 ritenuto distribuito a una socia (C.M.C., 10% del capitale). La società deduceva plurime censure, in prevalenza di natura procedurale: irregolare composizione del collegio per sostituzione del relatore, mancata sospensione del giudizio dipendente in presenza di uno "stimante" pregiudicante, inammissibilità dell'appello dell'Amministrazione per mancanza di specifici motivi, carenza di motivazione della sentenza di appello e altre questioni di diritto processuale e sostanziale connesse alla qualificazione delle fattispecie di interposizione e al recupero dell'IVA.
La decisione
La Corte ha riunito i due procedimenti. Il ricorso RG 10787/2015 è stato dichiarato inammissibile perché la cassazione è stata notificata oltre il termine breve di 60 giorni decorrente dalla notificazione dell'atto di revocazione proposto dalla stessa società. Quanto al ricorso RG 10783/2015 è stato rigettato: la Corte ha ritenuto infondate le censure circa la sostituzione dei componenti del collegio (nessuna violazione rilevante delle regole di composizione e nessun elemento probatorio specifico a sostegno della nullità), ha dichiarato inammissibile o infondato il motivo relativo alla sospensione per il procedimento pregiudicante alla luce della giurisprudenza sulle ipotesi di sospensione e applicabilità dell'art. 337 c.p.c., e ha confermato che l'appello dell'Amministrazione in sede tributaria è ammissibile anche quando ribadisca le argomentazioni già svolte in primo grado. Conseguentemente gli avvisi di accertamento sono stati ritenuti validi, il ricorso della società è stato respinto e la Vimos Spa è stata condannata alle spese (liquidate in euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito) e al versamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 6
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla composizione del collegio; la Corte ha ritenuto che la sostituzione di giudici appartenenti allo stesso ufficio non determina nullità quando i medesimi che hanno pronunciato hanno assistito alla discussione.
Codice di procedura civile, art. 158
Richiamato in relazione alla nullità per vizio di costituzione del giudice; la Corte ha confermato che il cambiamento di componenti prima della discussione non integra automaticamente nullità se le regole essenziali di composizione e partecipazione dell'udienza sono rispettate.
Codice di procedura civile, art. 295
Invocato dalla ricorrente per la sospensione del procedimento dipendente; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita l'obbligo di sospensione e afferma l'ambito applicativo dell'art. 337 c.p.c. per i rapporti di pregiudizialità.
Codice di procedura civile, art. 337
Interpretato come disciplina di riferimento per la sospensione del processo quando esiste rapporto di pregiudicazione tra giudizi: il giudice può tenere conto della sentenza pregiudicante o sospendere il processo, e non è obbligato a riunire sempre i due giudizi.
Codice di procedura civile, art. 282
Rilevante nell'interpretazione sistematica relativa all'effetto della decisione di primo grado sulla posizione delle parti e sulla possibilità di procedere senza attesa del giudicato.
Codice di procedura civile, art. 325 e art. 327
Richiamati in ordine alla decorrenza dei termini per proporre ricorso per cassazione (termine breve di 60 giorni e termine lungo); la Corte ha confermato che la notificazione del ricorso per revocazione produce gli effetti della notificazione della sentenza ai fini del termine breve.
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 7-bis
Richiamato per affermare che la violazione dei criteri interni di assegnazione degli affari non determina, di per sé, la nullità delle decisioni giurisdizionali.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Interpretazione: nel processo tributario l'Amministrazione finanziaria assolva l'onere di specificità dell'impugnazione anche reiterando e ribadendo in appello le argomentazioni già svolte in primo grado.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso per revocazione equivale, ai fini del decorso del termine breve di 60 giorni per la cassazione, alla notificazione della sentenza: se si notifica la revocazione, il termine breve per cassazione decorre da tale notificazione.
- La sostituzione di componenti del collegio non comporta automaticamente la nullità della decisione se i giudici che hanno pronunciato appartengono allo stesso ufficio e hanno assistito alla discussione; per far valere la nullità occorre prova specifica della violazione essenziale (es. composizione numerica obbligatoria non rispettata).
- In presenza di un rapporto di pregiudizialità tra giudizi, il giudice dell'appello non è sempre obbligato a sospendere il procedimento pregiudicato in attesa del giudicato sul pregiudicante: può alternativamente tener conto della sentenza di primo grado o disporre la sospensione ai sensi dell'art. 337 c.p.c., valutando il caso concreto.
- Nel processo tributario l'Amministrazione finanziaria può essere ammessa in appello anche quando si limita a riproporre in appello le stesse argomentazioni già svolte in primo grado; tale modalità soddisfa l'onere di specificità previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992.
- Per contestare la regolarità formale di un avviso di accertamento fondato su indagini (es. frode carosello) è necessario proporre censure specifiche e provare l'insussistenza degli elementi probatori: mere congetture non sono sufficienti a far annullare l'atto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 giu 2022Sentenza del 07/06/2022 n. 140 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 7 giu 2022Sentenza del 07/06/2022 n. 443 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 7 giu 2022Sentenza del 07/06/2022 n. 445 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 7 giu 2022Sentenza del 07/06/2022 n. 783 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 7 giu 2022Sentenza del 07/06/2022 n. 1867 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 7 giu 2022Sentenza del 07/06/2022 n. 1878 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →