Sentenza n. 11408/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento della comunicazione a mezzo e-mail ricevuta in data 2 luglio 2025 (doc.7), con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha negato alla ricorrente la possibilità di presentare rinuncia all'istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, precludendole di fatto l'iscrizione ai percorsi di formazione di cui all'art. 7 del D.L. 31 maggio 2024 n. 71, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2024 n. 106, in quanto ha ricevuto un provvedimento di diniego di riconoscimento precedentemente al 31 maggio 2024, ancorché annullato dal Giudice Amministrativo; - delle FAQ n. 2, 4 e 13 pubblicate del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con particolare riferimento alla FAQ n. 13, nella parte in cui si dichiara che “non è possibile partecipare ai percorsi formativi nel caso in cui l'Amministrazione abbia concluso il procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso prima del 1° giugno 2024” (doc.6) - per quanto di ragione, dell'avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n.21907 del 4 giugno 2025, recanti le modalità e le tempistiche per l'espressione della rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, ai fini della partecipazione dei percorsi INDIRE, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui escluderebbero la ricorrente; - per quanto di ragione, del Decreto Interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025, recante “Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106” (doc.5), nella parte in cui non prevede espressamente la facoltà di iscrizione ai suddetti percorsi per i soggetti che, destinatari di un provvedimento di diniego di riconoscimento del titolo estero anteriore al 1° giugno 2024, abbiano ottenuto una sentenza di annullamento di tale diniego passata in giudicato; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale, comunicato via e-mail, della possibilità di rinunciare all'istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno e di partecipare ai percorsi formativi INDIRE previsti dall'art. 7 del d.l. n. 71/2024; FAQ ministeriali, avviso ministeriale e decreto interministeriale nella parte preclusiva della partecipazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente con titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava il diniego della possibilità di rinunciare alla domanda di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, necessario per accedere ai percorsi straordinari di specializzazione previsti dall'art. 7 del d.l. n. 71/2024. Deduceva, in particolare, la violazione dell'art. 7 del decreto-legge, il travisamento dei presupposti, il difetto assoluto di istruttoria, la violazione e l'elusione del giudicato, nonché la violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento, parità di trattamento e legittimo affidamento. L'Amministrazione aveva ritenuto ostativa la circostanza che il procedimento di riconoscimento fosse stato definito con un diniego anteriore al 1° giugno 2024. La ricorrente sosteneva invece che tale diniego era stato annullato con sentenza del TAR Lazio n. 13202 del 1° luglio 2024, con conseguente obbligo dell'Amministrazione di riesaminare integralmente la domanda. Pertanto, al momento della rinuncia, il procedimento doveva considerarsi ancora pendente ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 71/2024.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il diniego della domanda di rinuncia, con i conseguenti effetti sugli ulteriori atti impugnati. Il giudice ha ritenuto che il precedente diniego di riconoscimento, essendo stato annullato in sede giurisdizionale, non potesse essere considerato quale conclusione definitiva del procedimento. L'annullamento giudiziale aveva infatti riattivato il procedimento e imposto al Ministero il riesame dell'istanza nella sua interezza, sicché la domanda di riconoscimento doveva considerarsi pendente al momento della rinuncia. La fattispecie rientrava quindi nell'ambito dei percorsi straordinari previsti dall'art. 7 del d.l. n. 71/2024, secondo l'orientamento cautelare già espresso dal Consiglio di Stato e dal TAR in casi analoghi. Il fatto che la ricorrente avesse potuto frequentare il percorso INDIRE in forza dell'accoglimento della tutela cautelare non ha impedito la decisione di merito. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
"percorsi straordinari di specializzazione destinati a coloro che hanno conseguito un titolo sul sostegno all’estero in pendenza del procedimento di riconoscimento e previa rinuncia all’istanza medesima"
La nozione di procedimento di riconoscimento pendente comprende anche il procedimento riattivato, ma non ancora concluso, a seguito dell'annullamento giudiziale del precedente diniego.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71
"in pendenza del procedimento di riconoscimento e previa rinuncia all’istanza medesima"
La condizione della pendenza deve essere valutata considerando gli effetti conformativi della sentenza di annullamento del diniego, non la mera precedente adozione di un provvedimento espresso poi annullato.
art. 1, comma 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241
Massime di principio
- Ai fini dell'accesso ai percorsi straordinari di specializzazione previsti dall'art. 7 del d.l. n. 71/2024, il procedimento di riconoscimento di un titolo estero deve considerarsi pendente anche quando un precedente diniego sia stato annullato dal giudice amministrativo e l'Amministrazione sia tenuta a riesaminare integralmente la domanda.
- L'annullamento giudiziale di un diniego per vizi del procedimento o della motivazione impedisce di considerare definitivamente concluso il procedimento di riconoscimento: il procedimento si riattiva e resta pendente sino alla riedizione del potere e alla sua conclusione.
- Il vincolo conformativo derivante da una sentenza di annullamento impone all'Amministrazione, nel riesercizio del potere, di riesaminare l'affare nella sua interezza, senza poter trattare il precedente atto annullato come una definitiva conclusione del procedimento.
- È illegittimo negare la possibilità di rinunciare alla domanda di riconoscimento e di accedere ai percorsi formativi straordinari sulla sola base dell'esistenza di un precedente diniego anteriore alla data legislativamente rilevante, quando quel diniego sia stato successivamente annullato con sentenza e il procedimento sia stato riattivato.
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