Cassazione Penale, Ordinanza n. 11114/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto che le doglianze investissero in realtà valutazioni di fatto e non fossero proponibili in sede di legittimità; inoltre, il ricorrente non si è confrontato in modo adeguato con la motivazione del tribunale, che è stata giudicata logica, congrua e corretta in diritto. La sentenza assolutoria di primo grado è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Il pubblico ministero ha impugnato la sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti dell'imputato per lesioni personali colpose, contestate come commesse in forma continuata ai danni di due pedoni investiti mentre attraversavano la carreggiata. Secondo l'accusa, il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere insussistente la colpa: pur avendo riconosciuto il nesso causale tra la condotta di guida e l'evento lesivo, avrebbe escluso la responsabilità sul presupposto della mancata percezione dei pedoni. Per il ricorrente, invece, proprio la mancata osservazione di persone offese ben visibili integrava la violazione dell'art. 141, comma 2, cod. strada, che impone una guida prudente e adeguata alle circostanze. Ne sarebbe derivato che l'imputato avrebbe potuto adottare una condotta alternativa più cauta, idonea a evitare o almeno a limitare l'investimento. La Corte di appello di Napoli, rilevata l'inammissibilità dell'appello per la parte relativa alle lesioni lievi perché rientranti nella competenza del giudice di pace, ha convertito l'impugnazione in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 274/2000, in applicazione del principio di prevalenza della voluntas impugnationis.
Norme richiamate
art. 81 co. 1 c.p.
richiamato per la contestazione della continuazione nel capo d'imputazione.
art. 590, commi 1 e 5, c.p.
base normativa del reato contestato, lesioni personali colpose aggravate/commesse in ambito stradale secondo l'imputazione richiamata nel testo.
art. 141, comma 2, cod. strada
norma cautelare elastica che impone al conducente di regolare la velocità e la guida in modo prudente e adeguato alle condizioni concrete della circolazione; per la Corte non basta un richiamo astratto alla sua violazione, occorrendo una verifica ex ante delle circostanze del caso e dell'effettiva efficienza causale della condotta asseritamente colposa.
art. 36 d.lgs. 274/2000
consente la conversione dell'impugnazione in ricorso per cassazione quando l'appello è inammissibile perché proposto avverso una fattispecie rientrante nella competenza del giudice di pace, in applicazione del principio di prevalenza della volontà impugnatoria.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o delle prove, specie quando la decisione impugnata presenti una motivazione logica, congrua e coerente con il materiale istruttorio.
- Nei reati colposi fondati sulla violazione di una regola cautelare elastica, come quella che impone una velocità adeguata alle circostanze concrete, non è sufficiente invocare in astratto la norma violata: occorre una valutazione ex ante delle specifiche condizioni del caso per verificare se la condotta doverosa alternativa fosse concretamente esigibile e causalmente idonea a evitare l'evento.
- Quando l'imputazione è costruita su un comportamento omissivo o su un mancato avvistamento, l'accertamento della responsabilità richiede prima una ricostruzione certa del fatto storico-naturalistico; solo dopo può svolgersi il giudizio controfattuale. In mancanza di tale base fattuale, non è possibile fondare la colpa su un mero scenario ipotetico.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza di merito è limitato alla verifica della sua tenuta logica e giuridica, non potendo la Corte sostituire la propria valutazione a quella del giudice del merito quando quest'ultima sia non manifestamente illogica.
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