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Sentenza

Sentenza del 30/11/2016 n. 24387 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1999, 2000 e 2001, sostenendo di non essere soggetto all'imposta per mancanza di autonoma organizzazione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso. L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione, ma la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato l'appello inammissibile perché notificato presso la residenza del contribuente anziché presso il domicilio eletto presso il difensore. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo, da un lato, la validità o comunque la sanatoria della notificazione mediante costituzione dell'appellato e, dall'altro, l'inammissibilità della domanda di rimborso in ragione dell'adesione del contribuente al condono tombale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'eventuale nullità della notificazione dell'appello fosse sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, comprovato dalla costituzione in giudizio della parte appellata. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, affinché esamini nel merito l'appello dell'Agenzia, compresa la questione preliminare sull'eventuale inammissibilità del rimborso per adesione al condono. Le spese sono state rimesse al giudizio di rinvio. La Cassazione non ha quindi deciso definitivamente né sulla debenza dell'IRAP né sull'effettivo diritto al rimborso.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17

    Disciplina le modalità di notificazione degli atti nel processo tributario, anche con riferimento al domicilio eletto dalla parte presso il difensore.

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione deve ritenersi sanata per avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto, attestato dalla costituzione in giudizio di parte appellata.

    Una notificazione viziata può essere sanata quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, ad esempio perché il destinatario si è costituito in giudizio esercitando pienamente il proprio diritto di difesa.

  • Art. 47 c.c.

    Richiamato dall'Agenzia con riguardo alla disciplina del domicilio, ma non oggetto di una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • L. n. 289 del 2002, art. 7

    Richiamato in relazione agli effetti del condono fiscale e alla possibile incidenza dell'adesione del contribuente sulla richiesta di rimborso dell'IRAP.

  • L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 13

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere l'inammissibilità della domanda di rimborso a seguito dell'adesione al condono tombale; la questione non è stata esaminata nel merito perché dichiarata assorbita.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione dell'impugnazione effettuata in un luogo diverso dal domicilio eletto può essere affetta da nullità, ma il vizio può essere sanato se il destinatario si costituisce in giudizio e l'atto raggiunge concretamente il suo scopo.
  • La costituzione della parte destinataria non rende necessariamente valida originariamente la notificazione, ma può eliminare gli effetti della nullità con efficacia sanante.
  • Quando una sentenza dichiara inammissibile un'impugnazione per un vizio formale, la Corte di cassazione può cassarla e rinviare la causa affinché il giudice esamini anche le questioni di merito e le eccezioni preliminari rimaste non valutate.
  • La cassazione con rinvio non equivale alla vittoria definitiva sulla pretesa sostanziale: in questo caso non è stato stabilito in via definitiva né il diritto al rimborso IRAP né l'effetto dell'adesione al condono.
  • L'adesione a una definizione o condono fiscale può incidere sull'ammissibilità di successive domande di rimborso, ma tale effetto deve essere verificato alla luce della specifica disciplina applicabile e delle circostanze del caso concreto.

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