Salta al contenuto
Legge

L.R. Molise 13/2009

Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5, recante: "Disposizioni relative all'installazione di impianti serricoli e di tunnel serre"

Normativa regionaleL.R. Molise 13/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Molise modifica la l.r. 5/2008 sugli impianti serricoli e tunnel serre: aggiorna il richiamo normativo sulla tutela delle acque, precisa quando serve il permesso di costruire o è sufficiente la DIA, introduce un atto d’obbligo per mantenere la destinazione agricola e rinvia alle norme vigenti per le sanzioni. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina regionale sugli impianti serricoli e tunnel serre

Modifiche alla disciplina degli impianti serricoli e delle tunnel serre

La legge regionale del Molise interviene sulla legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5, aggiornando i riferimenti normativi, chiarendo il regime edilizio per la realizzazione degli impianti e semplificando il richiamo alle sanzioni. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Molise.

Aggiornamento dei riferimenti in materia di tutela delle acque

Viene aggiornato il rinvio normativo contenuto nella disciplina regionale sugli impianti serricoli, sostituendo il richiamo alla legge n. 319/1976 con quello alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente alla tutela delle acque dall’inquinamento.

Regime autorizzatorio per la realizzazione degli impianti

La realizzazione degli impianti è, in linea generale, subordinata al rilascio del permesso di costruire. Tuttavia, quando gli impianti non comportano trasformazione permanente del suolo, è ammessa la denuncia di inizio attività, nel rispetto dei vincoli previsti da leggi statali e regionali e delle prescrizioni urbanistiche.

Sono considerati privi di trasformazione permanente del suolo gli impianti:

  • realizzati con strutture leggere e precarie;
  • ancorate al terreno senza strutture fondali fisse;
  • non pavimentate internamente;
  • destinate a coltivazione temporanea o stagionale.

Obbligo di mantenimento della destinazione agricola

Il permesso di costruire è subordinato alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo, con cui l’interessato si impegna a non mutare la destinazione d’uso agricola dei manufatti realizzati.

Regime sanzionatorio

Per le violazioni della disciplina si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia sanzionatoria. La legge regionale non introduce una disciplina sanzionatoria autonoma, ma rinvia integralmente alle norme applicabili.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.