L.R. Molise 15/2009
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, ad oggetto: «Norme integrative e complementari alla legge regionale "Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli enti pubblici della Regione Molise - Triennio 1988/1990" e provvedimenti urgenti per l'organizzazione amministrativa della Regione»
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Molise n. 15/2009 sostituisce l’art. 8 della l.r. n. 15/1991, ridisciplinando composizione, funzioni, costi e modalità di costituzione delle segreterie particolari di Giunta e Consiglio. L’atto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR Molise.
Modifiche alla disciplina delle segreterie particolari degli organi regionali del Molise
Modifiche alla disciplina delle segreterie particolari della Regione Molise
La legge interviene sulla normativa regionale del 1991 sostituendo integralmente la disciplina delle segreterie particolari degli organi politici regionali. Essa si applica esclusivamente alla Regione Molise e riguarda l’organizzazione di supporto del Presidente della Giunta, degli Assessori, degli organi del Consiglio e di altri soggetti consiliari indicati dalla norma.
Ambito soggettivo e funzioni delle segreterie
Le segreterie particolari sono previste per:
- Presidente della Giunta regionale e Assessori regionali;
- Presidente del Consiglio regionale;
- componenti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale;
- Presidenti delle commissioni consiliari permanenti e temporanee;
- Presidente del Collegio dei revisori dei conti.
Alle segreterie è attribuito esclusivamente lo svolgimento di attività non istituzionali connesse alle funzioni dei rispettivi titolari e non rientranti nelle competenze delle strutture organizzative ordinarie della Regione.
Consistenza delle segreterie e limiti di spesa
La consistenza numerica di ciascuna segreteria è determinata in relazione ai limiti e alle disponibilità complessive di bilancio destinate allo scopo, nonché alle quote assegnate a ciascuna struttura. Gli stanziamenti sono definiti periodicamente dalla Giunta regionale e dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, per le rispettive competenze, e comprendono:
- compensi per straordinario;
- trattamento di missione;
- salario incentivante;
- oneri previdenziali e assistenziali;
- ogni altro trattamento economico aggiuntivo.
La norma esclude ogni ulteriore onere per l’Amministrazione oltre quanto previsto da tali stanziamenti.
Parametri per dotazioni, personale e budget massimo
Ai fini della determinazione dell’importo massimo dello stanziamento e per l’assegnazione di spazi e dotazioni strumentali, la legge richiama una dotazione-tipo per ciascuna segreteria. La quantificazione dello stanziamento avviene sulla base:
- del costo delle categorie previste dai contratti collettivi nazionali del comparto Regioni e autonomie locali;
- del trattamento economico iniziale fisso e ricorrente;
- degli oneri previdenziali e assistenziali;
- del salario accessorio entro i limiti della contrattazione collettiva.
Lo stanziamento è inoltre aumentato:
- del tetto massimo delle ore di straordinario liquidabili secondo la normativa vigente;
- di un importo forfettario per indennità di missione fuori sede e rimborso spese, calcolato sulla media aritmetica della spesa del biennio precedente sostenuta da autisti e componenti delle strutture di supporto.
Composizione delle segreterie secondo la tabella richiamata
La tabella legislativa individua, per alcune figure, un numero virtuale di unità per categoria e autisti. In particolare, sono previsti profili differenziati per:
- Presidente della Giunta;
- Assessori;
- Presidente del Consiglio;
- Vice Presidente del Consiglio;
- Consigliere Segretario;
- Presidenti delle commissioni consiliari;
- Presidente del Collegio dei revisori dei conti.
La norma utilizza tale tabella come parametro per la quantificazione del budget e per l’assegnazione degli spazi e delle dotazioni.
Reclutamento del personale e trattamento applicabile
Il personale delle segreterie può essere individuato:
- tra gli impiegati regionali;
- in posizione di comando, tra dipendenti dello Stato, degli enti locali, degli enti sub-regionali e di altri enti pubblici;
- mediante assunzione di personale esterno con contratto di diritto privato a tempo determinato, nei limiti della spesa autorizzata.
Il personale regionale e quello comandato conserva il trattamento giuridico, economico e indennitario in godimento, nei limiti del budget assegnato. Gli autisti devono essere individuati esclusivamente tra i dipendenti regionali assunti in qualunque forma.
Per il personale esterno assunto a tempo determinato:
- è attribuita una categoria del sistema di classificazione regionale coerente con titolo di studio, natura dell’incarico e grado di responsabilità;
- è riconosciuto il corrispondente trattamento economico;
- il rapporto nasce solo con la stipulazione del contratto individuale prima dell’assunzione in servizio.
Per il personale con qualifica dirigenziale si applicano le regole contrattuali e di legge previste per i dirigenti regionali delle strutture ordinarie.
Costituzione delle segreterie e competenze degli organi regionali
Le segreterie dei componenti della Giunta sono costituite con deliberazione della Giunta regionale, su richiesta nominativa dei componenti interessati. Il provvedimento determina, entro la spesa disponibile:
- numero del personale da acquisire;
- relative retribuzioni;
- responsabile della segreteria;
- addetti;
- autisti.
Le segreterie nell’ambito del Consiglio regionale sono costituite con provvedimento dell’Ufficio di presidenza, su richiesta nominativa dell’amministratore interessato, con analoghe determinazioni su personale e retribuzioni.
I contratti del personale esterno sono stipulati:
- dal Direttore generale competente in materia di personale per le segreterie della Giunta;
- dal Segretario generale del Consiglio regionale per le segreterie consiliari.
Cessazione degli incarichi e regime transitorio
Alla cessazione dall’ufficio dei titolari che hanno richiesto le nomine, gli incarichi delle segreterie sono prorogati solo per consentire il passaggio delle consegne, fino alle nuove nomine e ai nuovi incarichi. In ogni caso, le nomine e gli incarichi prorogati cessano di diritto decorsi 15 giorni dall’insediamento dei nuovi organi.
Il personale comandato da altre amministrazioni, alla cessazione dell’incarico di segreteria, rientra presso l’ente di provenienza.
Divieto di stabilizzazione
I contratti a tempo determinato del personale esterno non possono essere trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l’Amministrazione regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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