Sentenza n. 1095/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’ottemperanza sentenza nr. 649/2024, pubblicata il 21.11.2024, RG 1183/2024, resa dal Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, G.I. Dott. Andrea De Sabbata, avente ad oggetto l’accertamento in favore del Docente ricorrente del diritto al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, n. 649/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico previsto per il personale docente e condannato il Ministero all’assegnazione delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza n. 649/2024 del Tribunale ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, pubblicata il 21 novembre 2024 e passata in giudicato. Ha dedotto la mancata esecuzione del titolo da parte del Ministero. La sentenza di primo grado aveva accertato il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici indicati e condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all’assegnazione delle somme, oltre alle spese. La ricorrente ha inoltre chiesto l’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato la spettanza o l’azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accolto la domanda di ottemperanza: accertata la mancata esecuzione del titolo giudiziale e non essendo state opposte ragioni contrarie, ha dichiarato l’obbligo del Ministero di eseguire integralmente la sentenza, detratte le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione; il commissario dovrà eseguire l’incarico entro i successivi 120 giorni. Ha respinto la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., non ravvisando particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e ritenendo sufficiente, a fini acceleratori, la nomina del commissario. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Il Giudice del Lavoro ha dichiarato, con la sentenza in epigrafe, il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione, in favore dell’istante, delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici in relazione ai quali è stato accertato il diritto, con le modalità ivi precisate.
Il beneficio economico previsto dalla disposizione, una volta riconosciuto con sentenza passata in giudicato, deve essere attribuito dall’Amministrazione secondo le modalità e per gli anni scolastici stabiliti nel titolo.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Il ricorso di ottemperanza relativo al pagamento di somme dovute dall’Amministrazione è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo giudiziale, prima della proposizione del ricorso.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria dello stesso, la sola nomina del Commissario ad acta.
L’indennizzo può essere negato quando non sussistono particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta è ritenuta misura sufficiente a favorire l’esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza per il pagamento di somme dovute dall’Amministrazione, il ricorso è procedibile se, dopo la notifica del titolo all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
- La mancata esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato, in assenza di contestazioni dell’Amministrazione sulla spettanza o sull’azionabilità della pretesa, giustifica l’accoglimento della domanda di ottemperanza e l’ordine di integrale esecuzione, detratto quanto eventualmente già pagato.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale inerzia successiva, prevedendone l’attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
- L’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere respinto se il giudice non ravvisa particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e reputa sufficiente, a fini acceleratori, la nomina del commissario ad acta.
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