Sentenza del 30/11/2016 n. 6295 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRPEF - CONTROLLO FORMALE DELLA DICHIARAZIONE - DETRAZIONE SPESE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - Successione mortis causa - Detenzione materiale e diretta del bene - Comodato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa detrazione è stata ritenuta non spettante all'erede per mancanza del requisito della detenzione materiale e diretta dell'immobile. La concessione del bene in comodato impedisce quindi la prosecuzione del beneficio fiscale, anche se l'erede è proprietario o titolare del bene per effetto della successione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità per l'erede di continuare a beneficiare della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti sull'immobile ereditato. In base all'art. 2, comma 5, della legge n. 289/2002, il trasferimento del beneficio mortis causa richiede che l'erede abbia la detenzione materiale e diretta del bene. Tale requisito non sussiste quando l'immobile è concesso in comodato a terzi, poiché l'erede non ne conserva la disponibilità materiale e diretta.
Norme richiamate
Art. 2, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289
Il diritto alla detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia spetta all'erede solo se conserva la detenzione materiale e diretta del bene.
In caso di successione mortis causa, il beneficio fiscale si trasferisce all'erede soltanto se questi mantiene l'effettiva disponibilità e detenzione dell'immobile. La mera titolarità giuridica non è sufficiente; la concessione in comodato a terzi esclude il requisito.
Massime di principio
- Il trasferimento mortis causa di una detrazione edilizia richiede non solo la proprietà o la qualità di erede, ma anche la detenzione materiale e diretta dell'immobile.
- La concessione dell'immobile in comodato, così come altre situazioni che attribuiscano a terzi la disponibilità concreta del bene, può far perdere all'erede il diritto a utilizzare le rate residue della detrazione.
- Nel controllo formale della dichiarazione, l'Amministrazione può verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali del beneficio e non soltanto la documentazione relativa alle spese.
- Per conservare la detrazione, l'erede dovrebbe poter dimostrare di avere la disponibilità effettiva dell'immobile nel periodo in cui utilizza il beneficio fiscale.
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