Ordinanza n. 5833/2026 - Napoli, Sezione 2
per la declaratoria: a) dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Frattamaggiore sull’atto stragiudiziale dei ricorrenti del 5/8/2024 (prot. n. 21207 del 6/8/2024), di invito e diffida ad esercitare i poteri repressivi e sanzionatori di opere edili, realizzate in carenza di titolo e in totale difformità dai titoli rilasciati, al fabbricato in corso di costruzione in Frattamaggiore, alla Via Riscatto n. 33, di proprietà della Immobiliare La Cittadella S.r.l.; b) dell’obbligo del Comune di Frattamaggiore di concludere il procedimento avviato con la diffida del 5/8/2024 (prot. n. 21207 del 6/8/2024), adottando il provvedimento finale espresso di accoglimento dell’istanza e procedendo alla repressione degli abusi edilizi entro il termine che codesto T.A.R. vorrà all’uopo fissare al Comune, con nomina sin d’ora di Commissario ad acta affinché provveda, in caso di ulteriore inerzia, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio del Comune di Frattamaggiore sulla diffida del 5 agosto 2024 a esercitare i poteri repressivi e sanzionatori per opere edilizie realizzate in carenza di titolo o in totale difformità; nel medesimo giudizio è stato proposto reclamo della società proprietaria contro l’ordinanza di demolizione adottata dal commissario ad acta
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto di dichiarare illegittimo il silenzio del Comune sulla diffida del 5 agosto 2024, protocollata il 6 agosto 2024, relativa a opere edilizie presso un fabbricato in corso di costruzione in via Riscatto n. 33, di proprietà della società Immobiliare La Cittadella S.r.l., e di ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento reprimendo gli abusi, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio la società proprietaria ha presentato, ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., reclamo contro l’ordinanza di demolizione n. 2 del 12 febbraio 2026, adottata dal commissario nominato per eseguire la sentenza n. 1140/2025. Il TAR ha rilevato d’ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, dubbi sull’ammissibilità del reclamo: gli atti del commissario nominato per rimediare alla persistente inerzia amministrativa sarebbero impugnabili con ricorso ordinario, non con reclamo; inoltre, mancherebbe la procura speciale per impugnare l’ordinanza commissariale, essendo agli atti soltanto quella rilasciata per resistere al ricorso sul silenzio.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso originario sul silenzio né ha deciso definitivamente l’ammissibilità del reclamo. Ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della possibile inammissibilità del reclamo della società, sia perché lo strumento processuale appropriato contro gli atti del commissario nominato per porre rimedio all’inerzia sarebbe il ricorso ordinario di annullamento, sia per l’apparente mancanza della procura speciale necessaria a riqualificare il reclamo come tale. Ha assegnato alle parti 15 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per presentare memorie sulla sola questione e ha rinviato la trattazione all’udienza camerale del 2 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 114, comma 6, c.p.a.
con reclamo proposto ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a., la società Immobiliare La Cittadella S.r.l. ha impugnato l'ordinanza di demolizione n. 2 del 12 febbraio 2026, adottata dal Commissario ad acta nominato con ordinanza collegiale n. 4898/25 del 1.7.2025 al fine di dare esecuzione alla sentenza n. 1140/25 del 11.2.2025
Il TAR ritiene dubbio che il reclamo previsto dall’art. 114, comma 6, c.p.a. sia utilizzabile per contestare atti del commissario nominato per porre rimedio alla persistente inerzia amministrativa.
art. 134, comma 1, lett. a), c.p.a.
in quest'ultimo caso non si ha un vero e proprio giudizio di ottemperanza rientrante nella giurisdizione di merito ex art. 134 comma 1 lett. a) c.p.a. ma, piuttosto, una c.d. «ottemperanza anomala», cosicché i provvedimenti commissariali sono impugnabili con l'ordinario ricorso impugnatorio e non già con lo strumento del reclamo dinanzi al giudice dell'ottemperanza
Per il commissario nominato per superare la persistente inerzia dell’amministrazione, e non per eseguire un giudicato nell’ambito di un vero giudizio di ottemperanza, i suoi provvedimenti si contestano con l’ordinario ricorso impugnatorio, non con il reclamo.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ritenuto, pertanto, di dover sollevare d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., eccezione di inammissibilità del reclamo proposto dalla società Immobiliare La Cittadella s.r.l. e di assegnare termine alle parti di giorni 15, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione.
Quando il collegio rileva d’ufficio una questione decisiva non previamente discussa, deve sottoporla al contraddittorio delle parti, assegnando loro un termine per depositare memorie prima della decisione.
Massime di principio
- I provvedimenti del commissario ad acta nominato per porre rimedio alla persistente inerzia dell’amministrazione, al di fuori di un vero giudizio di ottemperanza diretto all’esecuzione del giudicato, sono impugnabili con l’ordinario ricorso impugnatorio e non con il reclamo previsto per il giudizio di ottemperanza.
- La riqualificazione di un reclamo contro un atto commissariale in ricorso ordinario di annullamento presuppone il rispetto dei requisiti formali propri di tale azione, compresa la procura speciale per impugnare l’atto; in mancanza, la riqualificazione può non essere possibile.
- Prima di decidere su una questione rilevata d’ufficio dopo il passaggio in decisione della causa, il giudice deve assicurare il contraddittorio assegnando alle parti un termine per presentare memorie sulla questione.
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