Sentenza del 16/06/2017 n. 982 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Interpello disapplicativo -Impugnabilità - Non sussiste - Art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la non condivisa risposta negativa all'interpello disapplicativo, ritenendo che il diniego fosse autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in particolare come diniego di agevolazione previsto dalla lettera h).
La decisione
La contestazione è stata ritenuta inammissibile, poiché il diniego reso in risposta a un interpello disapplicativo non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. Esso non costituisce, per natura ed effetti, un diniego di agevolazione. Il contribuente non è obbligato a conformarsi alla risposta dell'Amministrazione e, fino all'eventuale emanazione di un atto impositivo, la lesione della sua sfera giuridica resta soltanto potenziale e non immediata.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992
La norma individua tassativamente gli atti impugnabili davanti al giudice tributario. Il diniego espresso in risposta a un interpello disapplicativo non vi rientra, poiché non produce un'immediata lesione della posizione del contribuente e non equivale a un diniego di agevolazione ai sensi della lettera h).
Massime di principio
- La risposta negativa a un interpello disapplicativo non è normalmente autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, se non rientra in una specifica categoria di atti prevista dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.
- Il contribuente non è obbligato a conformarsi alla risposta dell'Amministrazione finanziaria; può adottare una condotta diversa, assumendosi però il rischio di un successivo accertamento.
- L'impugnazione sarà generalmente possibile soltanto contro l'eventuale successivo atto impositivo, nel quale l'Amministrazione contesti concretamente il comportamento adottato dal contribuente.
- La mera possibilità di conseguenze fiscali future non è sufficiente: per l'impugnabilità occorre una lesione attuale, concreta e immediata della posizione giuridica del contribuente.
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