Cassazione Penale, Ordinanza n. 36425/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Sono stati proposti due ricorsi per cassazione contro la sentenza dell’11 marzo 2026 della Corte d’appello di Napoli. Il primo imputato ha dedotto, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per l’omessa giustificazione dell’aumento di pena applicato per la continuazione. Entrambi gli imputati, con un unico motivo comune, hanno inoltre contestato la motivazione sulla dosimetria della pena, denunciando contraddittorietà nel ridimensionamento del trattamento sanzionatorio e l’insufficiente giustificazione del lieve scostamento dal minimo edittale per la rapina, limitato alla pena pecuniaria. Il testo riferisce che l’aumento per continuazione era già stato ridotto in appello rispetto a quello stabilito in primo grado e che la Corte territoriale aveva richiamato, tra le ragioni per non ridurlo ulteriormente, la pervicacia dell’imputato nel perseguire la richiesta estorsiva. Non sono indicati nel testo la pena complessiva, l’importo della pena pecuniaria né gli altri reati ascritti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo manifestamente infondati i motivi. Quanto all’aumento per la continuazione, ha affermato che non è necessaria una motivazione specifica per ciascun aumento quando risultano giustificate la pena-base e la quantificazione complessiva, purché sia possibile verificare il rispetto dei limiti dell’art. 81 c.p. e della proporzione tra le pene; nel caso concreto, la motivazione d’appello era adeguata, anche alla luce della pervicacia della condotta nel conseguire la richiesta estorsiva. Quanto alla dosimetria, ha ritenuto congruamente motivate sia la riduzione del trattamento sanzionatorio in considerazione del corretto comportamento processuale degli imputati, sia la limitata deroga al minimo edittale per la pena pecuniaria relativa alla rapina, giustificata dalla complessiva offensività dei gravi reati contestati. I ricorrenti sono stati condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando -come nel caso specie- non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta dell’aumento di pena irrogato
Per gli aumenti di pena per la continuazione non occorre una motivazione separata per ciascun illecito se la motivazione sulla pena-base e sulla quantificazione complessiva consente di verificare il rispetto del limite legale.
in tema di reato continuato, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene
La motivazione sui singoli aumenti per continuazione deve essere proporzionata alla loro entità e rendere verificabili il rapporto di proporzione tra le pene, il rispetto dei limiti legali e l’assenza di un cumulo materiale dissimulato.
il giudice di appello ha correttamente esercitato la discrezionalità che la legge gli conferisce, più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice, da esercitare secondo i criteri indicati dall’art. 133 c.p.; nel caso concreto la valutazione è stata ritenuta adeguatamente motivata.
Massime di principio
- Nel reato continuato, la motivazione relativa agli aumenti di pena non deve necessariamente analizzare separatamente ogni singolo aumento: il grado di dettaglio richiesto dipende dalla loro entità e la motivazione deve permettere di verificare la proporzione tra le pene, il rispetto dei limiti dell’art. 81 c.p. e l’assenza di un cumulo materiale surrettizio.
- La censura sulla quantificazione della pena non è fondata quando il giudice espone in modo congruo le ragioni della determinazione, considerando i criteri dell’art. 133 c.p. e le circostanze concrete; il giudice d’appello può motivare una limitata deroga al minimo edittale anche in rapporto alla complessiva offensività dei reati.
- La riduzione del trattamento sanzionatorio in appello può essere giustificata dal corretto comportamento processuale degli imputati, mentre l’eventuale mancata ulteriore riduzione richiede una valutazione coerente con le caratteristiche concrete della condotta.
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