Sentenza n. 4158/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 4061/2023, depositata e resa pubblica il 29.11.2023, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 5374/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato l’assegnazione della carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 4061/2023, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnarle, per l’anno scolastico 2022/2023, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per l’importo nominale di 500 euro. La ricorrente ha documentato la copia asseverata della sentenza, l’attestazione del passaggio in giudicato e la notifica del titolo esecutivo. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero e chiesto anche la condanna al pagamento di una penalità di mora e la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione. Le spese del giudizio civile, distratte in favore del difensore antistatario, non sono state comprese nell’oggetto dell’ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha verificato la produzione della sentenza da eseguire, l’attestazione del passaggio in giudicato e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo. Poiché il Ministero non ha contestato la mancata esecuzione e l’an e il quantum del credito erano incontestati, ha ordinato all’Amministrazione di rilasciare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e di accreditarvi 500 euro. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il TAR ha escluso la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua in considerazione della funzione della carta, qualificata come contributo per aggiornamento e formazione e non come corrispettivo, nonché dell’esiguità del credito. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di disporre una penalità di mora, ma la misura è stata esclusa perché manifestamente iniqua nel caso concreto.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’amministrazione è stato ritenuto tempestivo poiché proposto dopo la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione richiamata quale base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un giudicato civile nei confronti di una pubblica amministrazione, la parte ricorrente deve documentare il titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e la relativa notifica; il ricorso è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando l’amministrazione non contesta la dedotta mancata esecuzione né fornisce elementi sull’adempimento, e risultano incontestati l’esistenza e l’ammontare dell’obbligazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente l’esecuzione del giudicato, fissando un termine per adempiere.
- In caso di ulteriore inottemperanza dell’amministrazione oltre il termine fissato dal giudice, può essere nominato un commissario ad acta, anche con facoltà di delega interna, per adottare gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere disposta quando, in relazione alla natura non corrispettiva della prestazione dovuta e alla particolare esiguità del credito, risulti manifestamente iniqua.
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