Cassazione Civile, Ordinanza n. 14328/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
La controversia nasce da un gruppo di società titolari di impianti fotovoltaici ammessi al primo Conto Energia. Dopo verifiche svolte nel 2017, il GSE ha dichiarato la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti per alcune irregolarità (omesso versamento della cauzione definitiva, false dichiarazioni rese in sede di subentro, mancata titolarità dell’Autorizzazione Unica). In un autonomo giudizio, avviato nel 2019, il GSE ha chiesto al TAR la condanna della società alla restituzione degli incentivi già erogati, assumendo che, venuto meno il titolo per effetto della decadenza, le somme fossero indebitamente percepite ai sensi dell’art. 2033 c.c. La società ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la domanda fosse una mera azione di ripetizione dell’indebito, ormai sganciata dall’esercizio di poteri autoritativi e quindi devoluta al giudice ordinario; ha inoltre invocato la sospensione del processo per la pendenza del giudizio sul riesame della decadenza. Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa, qualificando la domanda come conseguenza della decadenza dagli incentivi e dell’esercizio del potere pubblico in materia energetica. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario; con il secondo, subordinato, ha denunciato eccesso di potere giurisdizionale per il mancato accoglimento della richiesta di sospensione necessaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la domanda proposta dal GSE avesse ad oggetto una ordinaria pretesa restitutoria da indebito oggettivo, fondata su un titolo già definitivamente venuto meno, e non l’esercizio di un potere autoritativo ancora rilevante. Ha quindi cassato la sentenza del Consiglio di Stato e dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di cassazione sono state rimesse al giudice del rinvio processuale (cioè al giudice ordinario davanti al quale la causa sarà riassunta).
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie concernenti la produzione di energia sussiste solo quando la lite riguarda l’esercizio, anche mediato, di poteri pubblicistici; non si estende automaticamente a tutte le controversie causalmente connesse a un provvedimento amministrativo o a rapporti incentivanti già definitivamente consolidati.
art. 2033 c.c.
La domanda di restituzione degli incentivi, una volta definitivamente venuto meno il titolo giustificativo, integra una fattispecie di indebito oggettivo e si colloca sul piano di un diritto soggettivo di credito.
art. 362 c.p.c.
È la base processuale del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.
art. 110 c.p.a.
Richiamato insieme agli altri rimedi per il controllo in Cassazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa.
art. 111, comma ottavo, Cost.
Costituisce il fondamento costituzionale del ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 295 c.p.c.
La richiesta di sospensione necessaria è stata dedotta come vizio subordinato, ma il relativo esame è stato assorbito dall’accoglimento del motivo sulla giurisdizione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato in relazione al deposito delle memorie nel procedimento camerale.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale, identificato soprattutto dalla causa petendi e dalla natura della posizione giuridica dedotta, non solo dalla formula della domanda.
- La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia energetica copre le controversie che investono l’esercizio di poteri autoritativi sul regime degli incentivi; non si estende, di regola, alle azioni meramente restitutorie quando il provvedimento presupposto sia ormai definitivo e non più in contestazione.
- Quando la decadenza dall’incentivo sia stata definitivamente accertata in altro giudizio, la successiva domanda di ripetizione delle somme già erogate si fonda su un indebito oggettivo e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Il giudice della ripetizione dell’indebito non è chiamato a riesaminare la legittimità del provvedimento amministrativo presupposto, ma solo a prenderne atto come fatto giuridico ormai irretrattabile ai fini dell’obbligo restitutorio.
- La pendenza di un distinto giudizio sul riesame o sull’impugnazione del provvedimento presupposto non radica, di per sé, la giurisdizione amministrativa sulla sola azione restitutoria, se questa non richiede un nuovo scrutinio del potere pubblico.
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