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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15573/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e delle sottese cartelle esattoriali. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte; in appello la commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'agente della riscossione e respinto quello del contribuente. In cassazione il contribuente ha dedotto, con due motivi, vizi motivazionali e violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che il giudizio fosse autonomo rispetto a un precedente giudizio definito con sentenza della commissione tributaria provinciale di Napoli e che tale precedente non potesse fare stato nel presente processo perché avrebbe riguardato una decisione meramente processuale, non idonea a integrare giudicato sostanziale. L'agente della riscossione ha resistito e ha anche proposto ricorso incidentale, ma la Corte ne ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di valida procura al libero foro in cassazione, in assenza dei presupposti legittimanti e della motivata delibera prevista dalla disciplina applicabile; è stata invece ritenuta valida la difesa erariale dell'Avvocatura dello Stato.

La decisione

La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso con ricorso incidentale dell'agente della riscossione, nella parte patrocinata da un avvocato del libero foro, per invalidità della procura e mancanza dei presupposti per il patrocinio esterno in cassazione. Nel merito ha rigettato il ricorso del contribuente, ritenendo infondati entrambi i motivi: la CTR aveva correttamente ravvisato un giudicato esterno sulla validità della notifica delle medesime cartelle già oggetto di precedente giudizio, poiché nella sentenza richiamata non vi era una mera statuizione processuale, ma un accertamento definitivo sulla regolarità della notifica e quindi sulla pretesa tributaria. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per denunciare un vizio di motivazione; la Corte non ne accoglie la censura perché la CTR aveva già affrontato il punto decisivo relativo al giudicato esterno.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per dedurre la violazione di legge in tema di giudicato; la Corte esclude la violazione perché ritiene corretta l'applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.

  • art. 324 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il giudicato copre il decisum definitivo e può estendersi anche a questioni logicamente necessarie, purché siano state oggetto di un vero accertamento.

  • art. 2909 c.c.

    La sentenza afferma che l'accertamento definitivo contenuto nella precedente decisione fa stato tra le parti anche in altro giudizio sulle medesime cartelle e sulla loro notificazione.

  • art. 43, quarto comma, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    È indicato come base normativa per l'eventuale patrocinio dell'ente con avvocato del libero foro in presenza di apposita motivata delibera.

  • protocollo del 22 giugno 2017 tra Agenzia delle entrate riscossione e Avvocatura Generale dello Stato

    È richiamato per affermare che davanti alla Corte di cassazione il patrocinio dell'agente della riscossione spetta convenzionalmente all'Avvocatura dello Stato, salvo eccezioni e delibera motivata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115 del 2002

    È applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso per cassazione.

  • art. 5 d.l. 953/1982 conv. in l. 53/1983

    È citato nel precedente richiamato come disciplina rilevante rispetto alla notifica delle cartelle di pagamento e ai suoi effetti prescrizionali/decadenziali.

  • art. 2697 c.c.

    È menzionato indirettamente nel ragionamento sulla prova della notifica, valorizzata dalla Corte in base agli atti e alle risultanze documentali.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può essere opposto in un diverso giudizio quando la precedente sentenza abbia compiuto un accertamento definitivo su un punto decisivo della controversia, anche se la questione era logicamente collegata alla decisione finale.
  • Non è meramente processuale, e quindi è idonea a fare stato, la pronuncia che contenga un accertamento sostanziale sulla regolarità della notifica delle cartelle o su altro presupposto che incida definitivamente sulla pretesa tributaria.
  • Ai fini dell'efficacia del giudicato non basta la formale identità del tema trattato: occorre verificare se il giudice precedente abbia svolto un vero e proprio accertamento, inscindibilmente collegato al decisum, e non una mera affermazione incidentale.
  • Nel giudizio di cassazione l'agente della riscossione non può validamente farsi assistere da avvocato del libero foro in difetto dei presupposti legittimanti e della motivata delibera prevista dalla disciplina speciale; in mancanza, la procura è invalida e il controricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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