Cassazione Civile, Ordinanza n. 13091/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rilascio, da parte di un comune, di un certificato di destinazione urbanistica relativo a un terreno poi acquistato dal privato; il certificato sarebbe stato non veritiero perché non menzionava l’adozione di un Piano di Governo del Territorio che aveva assoggettato l’area a vincoli urbanistici di carattere idrogeologico, privandola delle originarie qualità edificatorie. In primo grado la domanda risarcitoria era stata accolta, ma in appello era stata rigettata. Il successivo ricorso per cassazione del privato era stato dichiarato inammissibile. Con il ricorso per revocazione contro l’ordinanza di inammissibilità, il ricorrente ha dedotto tre errori di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.: (1) la Corte avrebbe erroneamente ritenuto non dimostrato che il PGT, alla data rilevante, fosse stato solo approvato e non pubblicato; (2) avrebbe falsamente percepito che nel ricorso fosse stato trascritto solo uno stralcio del certificato urbanistico, mentre il documento sarebbe stato integralmente allegato in primo grado; (3) avrebbe erroneamente ritenuto conoscibili dal ricorrente gli strumenti di pianificazione territoriale, in particolare il PAI, già idonei a imporre vincoli di inedificabilità.
La decisione
La Corte ha ritenuto che nessuno dei tre motivi integrasse un vero errore revocatorio. Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché la precedente ordinanza aveva compiuto una valutazione sulla conformità del motivo di ricorso ai requisiti di ammissibilità e non una falsa percezione di un fatto; la dedotta questione sulla pubblicazione del PGT, anche se fondata, non incideva sul tipo di valutazione compiuta. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura si appuntava sulla pretesa allegazione integrale del certificato nel giudizio di primo grado, mentre la motivazione dell’ordinanza riguardava l’insufficienza della riproduzione del documento nel ricorso per cassazione e dunque un giudizio sulla tecnica di deduzione del motivo, non una svista percettiva. Il terzo motivo è stato ritenuto assorbito dall’inammissibilità del secondo, poiché la prima ratio dell’inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione era sufficiente a sorreggere la decisione; comunque, anche la questione della conoscibilità del vincolo PAI dipendeva da apprezzamenti critici delle risultanze processuali e non da una mera percezione di fatto. Ne è seguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per revocazione, con condanna del ricorrente alle spese in favore di entrambi i controricorrenti e con il rilievo dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L’errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto di causa, non in un errore di giudizio o in una valutazione interpretativa; deve essere evidente, decisivo e desumibile dal confronto tra provvedimento e atti.
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammissibile nei limiti rigorosi previsti per l’errore di fatto revocatorio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato solo per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità dell’impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro per determinare l’importo ulteriore dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. non riguarda la ricostruzione giuridica o la valutazione del materiale processuale, ma solo una svista percettiva su un fatto decisivo, oggettivamente riscontrabile e non controverso.
- Non è configurabile revocazione quando la critica investe la qualificazione del motivo di ricorso, la sua autosufficienza o la sua conformità al modello processuale: si tratta di giudizi di ammissibilità e non di percezioni di fatto.
- La deduzione che un documento fosse stato prodotto in un diverso grado di giudizio non basta a dimostrare errore revocatorio se la decisione impugnata si fonda sulla mancata o insufficiente riproduzione del documento nel giudizio di legittimità.
- Quando una decisione di inammissibilità è sorretta da una pluralità di rationes decidendi, l’inattaccabilità di una sola di esse rende inutile l’esame delle altre, che restano assorbite.
- La conoscibilità o efficacia di strumenti urbanistici e vincoli pubblicistici, se affermata all’esito di apprezzamenti delle risultanze di causa, non integra di per sé un errore di fatto revocatorio.
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