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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34007/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del preavviso di fermo amministrativo fondato su una serie di cartelle di pagamento (IRPEF, imposte comunali, tasse automobilistiche). La ricorrente deduceva: (1) decadenza dell'agente della riscossione dall'iscrizione a ruolo e prescrizione (in particolare prescrizione decennale) dei crediti a causa della ritardata consegna dei ruoli da parte dell'ente impositore; sostiene che la notificazione del fermo è avvenuta quando il termine prescrizionale era in massima parte già decorso; (2) carenza di prova della notifica di alcune cartelle (in particolare n. 11, 15 e 16). Contestava inoltre che la Corte territoriale non avesse pronunciato su tali eccezioni nonostante una confessione parziale dell'agente della riscossione circa i ritardi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo parzialmente fondato e il secondo infondato. Sulla prima censura ha osservato che: (a) la questione della decadenza dall'iscrizione a ruolo era stata sollevata per la prima volta in cassazione e quindi non poteva essere esaminata per difetto di deduzione nel giudizio di merito; (b) tuttavia la Corte d'appello aveva erroneamente applicato in modo indistinto la prescrizione decennale a tutte le cartelle, senza distinguere tra tributi erariali (per i quali può valere il termine ordinario di dieci anni, salvo diversa disposizione) e tributi soggetti a termini prescrizionali più brevi (quinquennale per la riscossione mediante ruolo in mancanza di titolo giudiziale). Pertanto la Cassazione ha accolto parzialmente il motivo limitatamente al vizio di applicazione del principio di prescrizione e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la notifica delle cartelle risultasse validamente comprovata (anche mediante copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento non disconosciute) e quindi ha rigettato il motivo relativo alla carenza di prova delle notifiche; conseguentemente i vizi delle cartelle divenute definitive non potevano essere riesaminati nel giudizio sul preavviso di fermo salvo vizi specifici del preavviso stesso.

Norme richiamate

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Principio secondo cui le questioni devono essere sollevate nel giudizio di merito; censure new in cassazione, non dedotte in primo grado o in appello, sono inammissibili (autosufficienza).

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.

    Riferimento alle ipotesi di ricorso per cassazione per violazione di norme e per vizio di motivazione; il ricorso deve investire questioni già dedotte e decise nel gravame.

  • art. 2953 cod. civ.

    Termine ordinario decennale di prescrizione; la Corte chiarisce che tale termine non si sostituisce automaticamente a termini prescrizionali più brevi per effetto della semplice definitività di una cartella, salvo l'esistenza di un titolo giudiziale.

  • art. 2733 ss. cod. civ.

    Richiamato tra le norme relative alla prescrizione/pieni effetti estintivi dei diritti (citato quale quadro normativo di riferimento per le questioni prescrizionali).

  • art. 24, comma 5, D.L.vo 26 febbraio 1999 n. 46

    Prevede il termine per proporre opposizione alla cartella di pagamento; la scadenza del termine comporta decadenza dall'impugnazione ma non conversione automatica del termine prescrizionale breve in quello decennale.

  • art. 2719 cod. civ.

    Le copie fotostatiche hanno efficacia probatoria se la loro conformità all'originale non è disconosciuta dalla controparte; quindi allegare copie degli avvisi di ricevimento è ammissibile e probante se non disconosciute.

  • art. 160 cod. proc. civ.

    Riferimento alle ipotesi di nullità formali delle notifiche; la Corte ritiene che non sussistano le ipotesi di nullità dedotte dal ricorrente.

  • art. 7, comma 2, Legge 890/1982

    Norma sul servizio postale e sulle persone abilitate a ricevere la corrispondenza: se l'avviso di ricevimento è sottoscritto e non risulta che la consegna sia avvenuta a persona diversa da quelle indicate dalla norma, la consegna si considera effettuata.

Massime di principio

  • Non è possibile sollevare in cassazione questioni nuove che non siano state dedotte e documentate nel giudizio di merito; tali eccezioni devono essere tempestivamente proposte in primo grado o in appello.
  • La semplice definitività di una cartella di pagamento per mancata impugnazione non trasforma automaticamente un termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale: la conversione avviene solo con un titolo giudiziale divenuto definitivo.
  • Per la riscossione mediante ruolo valgono termini prescrizionali specifici a seconda della natura del credito: i tributi erariali possono seguire il termine decennale in assenza di diverse disposizioni, mentre altri crediti soggiacciono a termini più brevi; occorre verificare il regime prescrizionale specifico per ciascun tributo.
  • Se le cartelle sono divenute definitive (notificate e non impugnate), i relativi vizi non possono essere sollevati in un successivo giudizio avverso un atto di riscossione correlato (es. preavviso di fermo), salvo che sussistano vizi propri del preavviso stesso.
  • La prova della notifica può essere fornita anche mediante copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento se la controparte non le disconosce; pertanto, il mancato deposito dell'originale non invalida automaticamente la prova.
  • Se si ritiene che vi sia stata una ritardata iscrizione a ruolo o altra irregolarità dell'ente impositore o dell'agente della riscossione (es. confessione di ritardi), è essenziale sollevare e documentare tale eccezione sin dalle fasi di merito per evitare l'inammissibilità in cassazione.
  • In caso di errori di diritto (es. errata applicazione delle regole di prescrizione) da parte della Corte territoriale la Cassazione può cassare la decisione e disporre il rinvio per un nuovo esame limitato alle questioni rilevanti correggendo l'interpretazione normativa.

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