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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15350/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per IRES, IRAP e IVA 2006 e da un avviso consequenziale emesso nei confronti del socio per IRPEF, entrambi fondati originariamente su due componenti della pretesa: da un lato, costi e IVA relativi a tre fatture ritenute dall'Ufficio riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti; dall'altro, costi documentati da sette fatture ritenute non inerenti perché, secondo la CTR, l'acquisto di materiali sarebbe stato anticipato e incompatibile con lo stadio iniziale del cantiere. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 109 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, in presenza di fatture regolari, spettasse all'Amministrazione provare la non inerenza; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992, poiché il giudice d'appello si era limitato a definire 'assurdo' l'acquisto anticipato dei materiali; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere considerato consulenze tecniche di parte che avrebbero dimostrato la presenza dei materiali in cantiere. Nel corso del giudizio, l'Ufficio ha annullato in autotutela la ripresa relativa alle operazioni oggettivamente inesistenti e ha annullato totalmente l'avviso emesso nei confronti del socio, sicché il giudizio è rimasto limitato alla sola questione dell'inerenza delle sette fatture residue.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione all'avviso emesso nei confronti del socio e la parziale cessazione della materia del contendere, per effetto dell'autotutela, in relazione all'avviso emesso nei confronti della società nella parte riferita alle tre fatture ritenute oggettivamente inesistenti. Nel merito residuo ha accolto i primi due motivi del ricorso: ha affermato che l'inerenza non può essere esclusa in base al solo dato cronologico dell'anticipazione degli acquisti, ma richiede un accertamento funzionale sulla strumentalità delle spese rispetto al programma imprenditoriale, anche in fase preparatoria o potenziale; ha inoltre ritenuto la motivazione della CTR meramente apparente perché apodittica e non idonea a rendere comprensibile il percorso decisorio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme. I motivi ulteriori sono stati dichiarati inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse, essendo venuta meno la ripresa sulle operazioni oggettivamente inesistenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    L'inerenza va verificata in termini funzionali e sostanziali rispetto all'attività d'impresa; non può essere negata soltanto perché il costo è sostenuto in una fase preparatoria o anticipata del progetto imprenditoriale.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che l'onere di provare la non inerenza incomberebbe all'Amministrazione; la Corte, pur accogliendo il ricorso per diverso profilo, ribadisce che la valutazione dell'inerenza richiede un giudizio sostanziale sulle risultanze fattuali.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La motivazione che si limita a qualificare come 'assurdo' l'acquisto anticipato senza esporre il percorso logico-fattuale è meramente apparente e quindi censurabile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale della doglianza di violazione di legge proposta sui temi dell'inerenza e dell'onere della prova.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di omesso esame è dichiarato inammissibile nel giudizio di legittimità in presenza di doppia conforme.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    Quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado per le stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti, il ricorso per cassazione è limitato ai motivi ex numeri 1, 2, 3 e 4 del primo comma, con esclusione del n. 5.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La preclusione da doppia conforme opera anche nel processo tributario.

  • art. 1, comma 186, legge 29 dicembre 2022, n. 197

    È citato solo per la richiesta di sospensione finalizzata alla definizione agevolata, senza incidere sulla decisione di merito.

Massime di principio

  • L'inerenza fiscale di un costo non si esaurisce in un criterio cronologico: va accertata la sua strumentalità concreta e funzionale rispetto all'attività d'impresa, anche quando la spesa sia sostenuta in una fase preparatoria o di avvio del progetto.
  • Ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, il diritto alla deduzione/detrazione può sussistere anche in assenza di operazioni attive, se le spese sono dirette a creare le condizioni necessarie per l'esercizio dell'attività tipica.
  • Una motivazione che qualifichi una spesa come incongrua o 'assurda' senza confrontarsi con i dati fattuali e con il nesso funzionale tra spesa e attività imprenditoriale è motivazione apparente e determina nullità della decisione.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso anche nel processo tributario.
  • Se l'Amministrazione annulla in autotutela la ripresa, il contribuente perde interesse a coltivare le censure che riguardano esclusivamente quella parte dell'accertamento.
  • Quando l'accertamento di merito è limitato a costi residui dopo l'annullamento parziale dell'atto, il giudice di rinvio deve riesaminare solo la porzione ancora controversa, attenendosi al criterio funzionale di inerenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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