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Sentenza

Sentenza del 14/01/2015 n. 444 - Corte di Cassazione

Accertamento imposte sui redditi - Accertamento con adesione - Avviso di accertamento - Instaurazione contraddittorio anticipato - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, che aveva annullato l'avviso di accertamento ritenendo invalida la notifica dell'invito al contraddittorio preventivo, notificato alla madre del contribuente presso un luogo ritenuto non coincidente con la sede dell'attività. Tra i motivi di ricorso, l'Agenzia ha sostenuto che l'invito al contraddittorio nell'ambito dell'accertamento con adesione è facoltativo per l'Amministrazione e che l'eventuale vizio della sua notifica non può comportare l'invalidità dell'avviso di accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha stabilito che l'invito al contraddittorio previsto per l'accertamento con adesione non costituisce un adempimento obbligatorio né una condizione di validità dell'avviso di accertamento, poiché il contribuente può comunque attivare autonomamente il procedimento di adesione dopo aver ricevuto l'avviso. Pertanto, anche se la notifica dell'invito fosse stata irregolare, ciò non avrebbe inficiato l'atto impositivo. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5

    invito a comparire per l'accertamento con adesione

    L'invito preventivo al contraddittorio da parte dell'Amministrazione finanziaria ha natura facoltativa e funzione informativa e di trasparenza; la sua omissione o irregolare notificazione non determina, di regola, l'invalidità dell'avviso di accertamento.

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, comma 2

    possibilità per il contribuente di attivare il procedimento di definizione mediante la presentazione di un'apposita istanza

    Il contribuente che riceve un avviso di accertamento non preceduto dall'invito dell'ufficio può comunque chiedere l'accertamento con adesione. Tale facoltà tutela il diritto al contraddittorio e rende non decisiva l'eventuale irregolarità dell'invito preventivo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60

    Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari; nella controversia era richiamato in relazione alla validità della notifica dell'invito al contraddittorio.

  • Codice di procedura civile, art. 139

    Disciplina la notificazione presso la residenza, dimora o domicilio e la consegna a persone abilitate a ricevere l'atto. La Corte ha ritenuto tuttavia non decisiva la questione della corretta applicazione di tale norma, poiché l'invito non era requisito necessario per la validità dell'accertamento.

  • Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 194

    Costituiva la base normativa utilizzata dall'Amministrazione per determinare maggiori ricavi e volume d'affari mediante i parametri.

  • Legge 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 3-bis

    Per gli accertamenti fondati sugli studi di settore ha previsto, in determinati periodi e condizioni, l'obbligo dell'ufficio di invitare il contribuente a comparire prima della notifica dell'avviso. La Corte ha evidenziato che tale disciplina speciale non era applicabile alla fattispecie temporale esaminata.

  • Costituzione, artt. 24 e 111

    Richiamati dalla Corte quale fondamento del principio della ragione più liquida, che consente di esaminare prioritariamente la questione idonea a definire il giudizio senza affrontare le altre questioni.

Massime di principio

  • Nel regime dell'accertamento con adesione, l'invito preventivo al contraddittorio è normalmente una facoltà dell'Amministrazione e non una condizione necessaria per la validità dell'avviso di accertamento.
  • L'eventuale omessa o irregolare notifica dell'invito non comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento, se il contribuente conserva la possibilità di presentare autonomamente l'istanza di adesione dopo la notifica dell'avviso.
  • La nullità di un atto preparatorio incide sull'atto finale solo quando la legge attribuisce a quell'atto natura obbligatoria e lo configura come presupposto indispensabile dell'atto impositivo.
  • Occorre verificare la disciplina vigente nel periodo d'imposta e la presenza di normative speciali: per alcune tipologie di accertamento, come quelle basate sugli studi di settore in determinati periodi, il contraddittorio preventivo può essere obbligatorio.
  • Le contestazioni sulla notifica dell'invito possono risultare irrilevanti se, anche in assenza dell'invito, il contribuente avrebbe potuto esercitare tempestivamente la facoltà di accertamento con adesione e non dimostra una concreta lesione del proprio diritto di difesa.

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