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Sentenza

Sentenza del 22/04/2016 n. 8128 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della CTR dell'Umbria, che aveva qualificato la produzione di pane, pizza, dolci e altri prodotti da forno come attività agricola connessa e l'aveva assoggettata al regime forfettario dell'art. 56-bis TUIR. Secondo l'Agenzia, la panificazione costituisce invece un'attività commerciale autonoma, perché interviene dopo la trasformazione dei cereali in farina e realizza prodotti di seconda trasformazione, non direttamente ottenuti dalla prevalente attività agricola. L'Agenzia ha inoltre contestato l'esclusione della plusvalenza derivante dalla cessione del ramo d'azienda dedicato alla panificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha rigettato, per inammissibilità, il ricorso incidentale del contribuente. Ha stabilito che, per il periodo d'imposta 2004, la panificazione non era un'attività agricola connessa ai sensi dell'art. 2135, comma 3, c.c., né rientrava tra i prodotti individuati dal decreto ministeriale allora vigente per il regime del reddito agrario. Non era quindi applicabile neppure il regime forfettario dell'art. 56-bis TUIR: il reddito doveva essere determinato secondo il regime ordinario d'impresa. La cessione del ramo d'azienda di panificazione generava inoltre una plusvalenza imponibile ai sensi dell'art. 86, comma 2, TUIR. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata decisa nel merito con rigetto del ricorso originario del contribuente. B.E.M. è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro, mentre le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2135, comma 3, codice civile

    Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.

    La connessione richiede sia un collegamento soggettivo, cioè l'esercizio delle attività da parte del medesimo imprenditore agricolo, sia un collegamento oggettivo e diretto tra l'attività agricola principale e i prodotti lavorati. La panificazione, essendo successiva alla trasformazione dei cereali in farina, costituisce una trasformazione di secondo grado e non rientra, in questo caso, tra le attività connesse.

  • Art. 32 TUIR

    Il reddito agrario comprende, tra l'altro, le attività di cui all'art. 2135 c.c., comma 3, relative a prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, nei limiti dei beni individuati con decreto ministeriale.

    Il regime catastale del reddito agrario non si applica automaticamente a tutte le attività connesse: occorre che i prodotti siano anche inclusi nel decreto ministeriale vigente per il periodo d'imposta considerato.

  • Art. 56-bis, comma 2, TUIR

    Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'art. 32, comma 2, lett. c), il reddito è determinato applicando il coefficiente di redditività del 15 per cento.

    Il regime forfettario opera solo per attività che siano comunque qualificabili come agricole connesse. Non può essere utilizzato per attività commerciali autonome o per trasformazioni successive non collegate direttamente alla produzione agricola principale.

  • D.M. 19 marzo 2004

    Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'art. 32 TUIR.

    Per il 2004 il decreto includeva la manipolazione di determinati prodotti agricoli, ma non il pane e gli altri prodotti da forno derivanti dalla trasformazione della farina. I decreti successivi, che hanno incluso alcune produzioni di panetteria, non possono essere applicati retroattivamente.

  • Art. 86, comma 2, TUIR

    La cessione del ramo d'azienda relativo a un'attività commerciale genera una plusvalenza imponibile. Poiché la panificazione è stata qualificata come attività d'impresa ordinaria, anche la plusvalenza realizzata con la sua cessione doveva essere tassata.

Massime di principio

  • I regimi fiscali agevolati per le attività agricole sono di stretta interpretazione: il contribuente deve dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti.
  • Per qualificare un'attività come agricola connessa non basta utilizzare in prevalenza materie prime proprie: occorre verificare che il prodotto finale derivi direttamente dall'attività agricola e non da una trasformazione ulteriore o di secondo grado.
  • Il regime forfettario dell'art. 56-bis TUIR non è una categoria autonoma che amplia la nozione civilistica di attività connessa; si applica soltanto alle attività che possiedono già i requisiti di connessione.
  • È necessario verificare il decreto ministeriale vigente nello specifico periodo d'imposta, perché l'inclusione di un determinato prodotto in decreti successivi non produce effetti retroattivi.
  • Quando l'attività non rientra nella nozione di attività agricola connessa o nei prodotti individuati dal decreto applicabile, il reddito è soggetto al regime ordinario d'impresa e le eventuali plusvalenze sulla cessione dell'azienda o del ramo d'azienda sono imponibili.

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