Cassazione Civile, Ordinanza n. 28154/2022 del 27/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da una gara pubblica indetta per l'approvvigionamento di kit per puntellamento. Una società affermava di essere titolare di un brevetto relativo a una specifica testa orientabile e base di appoggio per puntelli, e sosteneva che la gara fosse stata bandita senza menzionare tale privativa e senza la clausola di equivalenza. In primo grado fu accolta la domanda risarcitoria contro il consorzio concorrente e un'altra impresa, ritenute partecipanti a una gara che avrebbe violato il brevetto, con liquidazione del danno anche in via equitativa. Il consorzio soccombente impugnò la sentenza deducendo: 1) errori processuali nella gestione dell'eccezione di nullità del brevetto, sollevata dal Ministero chiamato in garanzia, e necessità di esaminarla anche senza domanda riconvenzionale; 2) omesso esame di fatti processuali relativi alla posizione delle altre parti; 3) erroneità della liquidazione equitativa del danno, assumendo che l'annullamento in autotutela della gara escludesse il danno risarcibile; 4) violazione delle norme sugli appalti pubblici e sulle clausole di gara, sostenendo l'illegittimità del bando e delle clausole contestate; 5) erronea applicazione delle norme sulla pubblicità dei brevetti e sulla buona fede, sostenendo che la conoscenza del brevetto non fosse provata e che la buona fede del partecipante dovesse escludere la responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo perché le contestazioni sulla nullità del brevetto erano generiche e non supportate da prova, oltre che già esaminate dai giudici di merito; il secondo perché assorbito; il terzo perché la liquidazione equitativa del danno in materia di privative industriali è coerente con la funzione compensativa del risarcimento e con la difficoltà di prova del pregiudizio, mentre la quantificazione concreta è valutazione di merito insindacabile; il quarto perché le censure sulla legittimità delle clausole di gara erano ultronee rispetto all'oggetto del giudizio, essendo la gara già stata ritirata in autotutela, e comunque la partecipazione alla gara avvenne dichiarando di offrire un prodotto corrispondente alle specifiche del brevetto; il quinto perché la pubblicità legale del brevetto comporta una presunzione di conoscenza superabile solo dimostrando di aver usato la necessaria diligenza, prova che il ricorrente non aveva fornito. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso per dedurre una pretesa inscindibilità processuale tra le parti
art. 106 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla chiamata in garanzia
art. 331 c.p.c.
invocato per sostenere che l'eccezione di nullità del brevetto, sollevata dal garante, dovesse essere esaminata nei confronti di tutte le parti
art. 345, comma 2, c.p.c.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate
art. 346 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate
art. 132 c.p.c.
invocato per lamentare motivazione omessa o apparente
art. 111 Cost.
richiamato per censurare il difetto di motivazione
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
norma sul sindacato di legittimità posta a base di tutti i motivi
art. 2056 c.c.
richiamato in tema di risarcimento del danno e criterio di liquidazione
art. 11 d.lgs. n. 406/1991
richiamato per contestare la disciplina degli appalti pubblici applicata al bando
art. 7 d.lgs. n. 402/1998
richiamato per contestare la disciplina del bando di gara
art. 68 d.lgs. n. 163/2006
richiamato per sostenere l'illegittimità della previsione tecnica di gara
art. 69 R.D. n. 827/1924
richiamato per censurare le clausole del bando
art. 76 D.P.R. n. 554/1999
richiamato per censurare le clausole del bando
art. 19 direttiva n. 88/295/CEE
richiamato a sostegno della doglianza sulle clausole tecniche di gara
art. 82 l. Inv.
richiamato dal ricorrente in tema di pubblicità e conoscibilità del brevetto
art. 85 l. Inv.
richiamato dal ricorrente in tema di pubblicità e conoscibilità del brevetto
art. 86 l. Inv.
richiamato dal ricorrente in tema di pubblicità e conoscibilità del brevetto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In materia di privative industriali, la liquidazione equitativa del danno è compatibile con la natura del diritto violato e con la difficoltà di provare in modo puntuale il pregiudizio subito, specie quando occorre ricostruire in via controfattuale l'andamento del mercato in assenza della violazione.
- La pubblicità legale del brevetto comporta una presunzione di conoscenza della privativa da parte dei terzi; chi invochi la buona fede deve provare di aver adottato ogni ragionevole diligenza, non essendo sufficiente allegare la mancata conoscenza soggettiva del brevetto.
- Le censure di legittimità che si appuntano su elementi di fatto, sulla valutazione delle prove e sulla quantificazione concreta del danno non sono ammissibili in cassazione se mirano in realtà a una nuova rivalutazione del merito.
- Le doglianze relative a clausole di gara o a profili ormai travolti dall'autotutela amministrativa sono inidonee a escludere la responsabilità di chi abbia partecipato alla gara dichiarando di offrire un prodotto conforme alle specifiche corrispondenti al brevetto altrui.
- La contestazione della validità del brevetto, per essere utilmente scrutinata nel giudizio, deve poggiare su allegazioni e deduzioni specifiche e non su contestazioni generiche prive di supporto probatorio.
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