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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28154/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da una gara pubblica indetta per l'approvvigionamento di kit per puntellamento. Una società affermava di essere titolare di un brevetto relativo a una specifica testa orientabile e base di appoggio per puntelli, e sosteneva che la gara fosse stata bandita senza menzionare tale privativa e senza la clausola di equivalenza. In primo grado fu accolta la domanda risarcitoria contro il consorzio concorrente e un'altra impresa, ritenute partecipanti a una gara che avrebbe violato il brevetto, con liquidazione del danno anche in via equitativa. Il consorzio soccombente impugnò la sentenza deducendo: 1) errori processuali nella gestione dell'eccezione di nullità del brevetto, sollevata dal Ministero chiamato in garanzia, e necessità di esaminarla anche senza domanda riconvenzionale; 2) omesso esame di fatti processuali relativi alla posizione delle altre parti; 3) erroneità della liquidazione equitativa del danno, assumendo che l'annullamento in autotutela della gara escludesse il danno risarcibile; 4) violazione delle norme sugli appalti pubblici e sulle clausole di gara, sostenendo l'illegittimità del bando e delle clausole contestate; 5) erronea applicazione delle norme sulla pubblicità dei brevetti e sulla buona fede, sostenendo che la conoscenza del brevetto non fosse provata e che la buona fede del partecipante dovesse escludere la responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo perché le contestazioni sulla nullità del brevetto erano generiche e non supportate da prova, oltre che già esaminate dai giudici di merito; il secondo perché assorbito; il terzo perché la liquidazione equitativa del danno in materia di privative industriali è coerente con la funzione compensativa del risarcimento e con la difficoltà di prova del pregiudizio, mentre la quantificazione concreta è valutazione di merito insindacabile; il quarto perché le censure sulla legittimità delle clausole di gara erano ultronee rispetto all'oggetto del giudizio, essendo la gara già stata ritirata in autotutela, e comunque la partecipazione alla gara avvenne dichiarando di offrire un prodotto corrispondente alle specifiche del brevetto; il quinto perché la pubblicità legale del brevetto comporta una presunzione di conoscenza superabile solo dimostrando di aver usato la necessaria diligenza, prova che il ricorrente non aveva fornito. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per dedurre una pretesa inscindibilità processuale tra le parti

  • art. 106 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla chiamata in garanzia

  • art. 331 c.p.c.

    invocato per sostenere che l'eccezione di nullità del brevetto, sollevata dal garante, dovesse essere esaminata nei confronti di tutte le parti

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per lamentare motivazione omessa o apparente

  • art. 111 Cost.

    richiamato per censurare il difetto di motivazione

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    norma sul sindacato di legittimità posta a base di tutti i motivi

  • art. 2056 c.c.

    richiamato in tema di risarcimento del danno e criterio di liquidazione

  • art. 11 d.lgs. n. 406/1991

    richiamato per contestare la disciplina degli appalti pubblici applicata al bando

  • art. 7 d.lgs. n. 402/1998

    richiamato per contestare la disciplina del bando di gara

  • art. 68 d.lgs. n. 163/2006

    richiamato per sostenere l'illegittimità della previsione tecnica di gara

  • art. 69 R.D. n. 827/1924

    richiamato per censurare le clausole del bando

  • art. 76 D.P.R. n. 554/1999

    richiamato per censurare le clausole del bando

  • art. 19 direttiva n. 88/295/CEE

    richiamato a sostegno della doglianza sulle clausole tecniche di gara

  • art. 82 l. Inv.

    richiamato dal ricorrente in tema di pubblicità e conoscibilità del brevetto

  • art. 85 l. Inv.

    richiamato dal ricorrente in tema di pubblicità e conoscibilità del brevetto

  • art. 86 l. Inv.

    richiamato dal ricorrente in tema di pubblicità e conoscibilità del brevetto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • In materia di privative industriali, la liquidazione equitativa del danno è compatibile con la natura del diritto violato e con la difficoltà di provare in modo puntuale il pregiudizio subito, specie quando occorre ricostruire in via controfattuale l'andamento del mercato in assenza della violazione.
  • La pubblicità legale del brevetto comporta una presunzione di conoscenza della privativa da parte dei terzi; chi invochi la buona fede deve provare di aver adottato ogni ragionevole diligenza, non essendo sufficiente allegare la mancata conoscenza soggettiva del brevetto.
  • Le censure di legittimità che si appuntano su elementi di fatto, sulla valutazione delle prove e sulla quantificazione concreta del danno non sono ammissibili in cassazione se mirano in realtà a una nuova rivalutazione del merito.
  • Le doglianze relative a clausole di gara o a profili ormai travolti dall'autotutela amministrativa sono inidonee a escludere la responsabilità di chi abbia partecipato alla gara dichiarando di offrire un prodotto conforme alle specifiche corrispondenti al brevetto altrui.
  • La contestazione della validità del brevetto, per essere utilmente scrutinata nel giudizio, deve poggiare su allegazioni e deduzioni specifiche e non su contestazioni generiche prive di supporto probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoResponsabilità professionaleProveImpugnazioniConcorrenza sleale
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civileCommerciale
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàNesso di causalità

Testo integrale

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