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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26657/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi principali: 1) mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione; 2) illegittimità e vizio di motivazione dell'aumento di pena per la recidiva, ritenuto eccedente il limite di due terzi previsto dall'art. 99 c.p.; 3) eccessività del trattamento sanzionatorio ai sensi dei parametri di cui all'art. 133 c.p. Inoltre sono state depositate note difensive e nuovi motivi ex art. 611 c.p.p. invocando l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. e dell'art. 2 c.p. per sostenere che, per effetto della riforma (d.lgs. 26/9/2024, n.141), la condotta contestata è divenuta non più punibile come reato.

La decisione

La Corte ha accertato che la riforma del contrabbando contenuta nel d.lgs. 26 settembre 2024, n.141 ha elevato la soglia da 10 a 15 kg e ha trasformato, per quantità inferiori alla soglia e in mancanza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 85, la sanzione penale in una sanzione amministrativa. Nel caso di specie la detenzione a fini di vendita riguardava 220 grammi di tabacco lavorato estero e non ricorrevano aggravanti: pertanto la condotta è divenuta penalmente irrilevante. Applicando l'art. 2, comma 2, c.p., la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio (annullamento per sopravvenuta non punibilità) e ha disposto la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente.

Norme richiamate

  • art. 291-bis d.P.R. 43/1973 (previgente)

    chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali"; "la sola pena della multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto"

    Normativa previgente che distingueva tra delitto per quantitativi >10 kg (reclusione) e sanzione pecuniaria per quantitativi fino a 10 kg; rilevante per verificare la modificazione della disciplina da parte della riforma

  • art. 296 d.P.R. 43/1973

    "colui, che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando ... commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno. ... la pena della reclusione ... è aumentata dalla metà a due terzi"

    Regolava la recidiva nel previgente ordinamento, prevedendo un aumento della reclusione anche quando il secondo fatto prevedeva la sola multa; utile per confrontare la disciplina della recidiva dopo la riforma

  • d.lgs. 26 settembre 2024, n.141 - art. 84

    chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. ... se tali fatti hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali ... sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale ...

    Nuova norma che aumenta la soglia soggettiva da 10 a 15 kg e sostituisce, per i quantitativi inferiori a 15 kg (in assenza di aggravanti), la pena penale con una sanzione amministrativa

  • d.lgs. 26 settembre 2024, n.141 - art. 85

    elenca le circostanze aggravanti che, se ricorrenti, comportano l'applicazione della multa e della reclusione anche per quantitativi fino a 15 kg

    Definisce le ipotesi in cui la condotta resta reato nonostante il quantitativo inferiore alla soglia, preservando la rilevanza penale se sussistono specifiche aggravanti

  • d.lgs. 26 settembre 2024, n.141 - art. 89

    "colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito ... Se il recidivo ... la pena ... è aumentata dalla metà a due terzi"

    Disciplina della recidiva nel nuovo testo; la norma è riferita ai soli 'delitti' e quindi non si applica alle condotte che la legge ora qualifica come illeciti amministrativi

  • art. 2 cod. pen.

    "nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali"

    Principio di favore per la legge posteriore che determina l'estinzione della punibilità: va applicato quando una riforma rende penalmente irrilevante la fattispecie, giustificando l'annullamento senza rinvio

  • art. 99 c.p.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione al limite dell'aumento per recidiva (comma 3), secondo cui l'aumento è fissato entro determinati limiti; la questione non è stata risolta nel merito essendo sopravvenuta la non punibilità

  • art. 133 c.p.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro per valutare l'eccessività del trattamento sanzionatorio; la Corte non ha dovuto decidere sul punto dopo aver rilevato la sopravvenuta irrilevanza penale

  • art. 129 c.p.p.

    Richiesta di sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (non più prevista la fattispecie come reato); la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 2 c.p. e ha annullato senza rinvio

  • d.lgs. n.8/2016 art.1 comma 2 e art.5 (riferimento)

    Norme richiamate nel provvedimento come sistematicamente non conciliabili con il nuovo assetto normativo in materia di contrabbando

Massime di principio

  • Se la legge successiva depenalizza o qualifica come illecito amministrativo la condotta per la quale vi è stata condanna, trova applicazione l'art. 2 c.p. e la condanna deve essere annullata senza rinvio quando il fatto non è più previsto come reato.
  • Occorre distinguere con attenzione tra 'delitto' e 'illecito amministrativo': le regole sulla recidiva e sugli aumenti di pena si applicano ai soli delitti; se la nuova normativa converte la sanzione in amministrativa la disciplina penale della recidiva non si applica.
  • Quando interviene una riforma che innalza la soglia quantitativa o modifica la natura della sanzione, va verificato se nel caso concreto ricorrono circostanze aggravanti che preservino la rilevanza penale; in loro assenza prevale la disciplina più favorevole all'imputato.
  • Le doglianze sul calcolo dell'aumento per recidiva e sull'applicazione delle attenuanti devono essere valutate solo se la condotta conserva rilievo penale; altrimenti sono ininfluenti per effetto della norma di favore posteriore.
  • Se la condotta è divenuta amministrativamente sanzionabile, gli atti possono essere trasmessi all'Autorità competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa e per gli eventuali provvedimenti di competenza.

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