Cassazione Penale, Sentenza n. 26657/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi principali: 1) mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione; 2) illegittimità e vizio di motivazione dell'aumento di pena per la recidiva, ritenuto eccedente il limite di due terzi previsto dall'art. 99 c.p.; 3) eccessività del trattamento sanzionatorio ai sensi dei parametri di cui all'art. 133 c.p. Inoltre sono state depositate note difensive e nuovi motivi ex art. 611 c.p.p. invocando l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. e dell'art. 2 c.p. per sostenere che, per effetto della riforma (d.lgs. 26/9/2024, n.141), la condotta contestata è divenuta non più punibile come reato.
La decisione
La Corte ha accertato che la riforma del contrabbando contenuta nel d.lgs. 26 settembre 2024, n.141 ha elevato la soglia da 10 a 15 kg e ha trasformato, per quantità inferiori alla soglia e in mancanza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 85, la sanzione penale in una sanzione amministrativa. Nel caso di specie la detenzione a fini di vendita riguardava 220 grammi di tabacco lavorato estero e non ricorrevano aggravanti: pertanto la condotta è divenuta penalmente irrilevante. Applicando l'art. 2, comma 2, c.p., la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio (annullamento per sopravvenuta non punibilità) e ha disposto la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente.
Norme richiamate
art. 291-bis d.P.R. 43/1973 (previgente)
chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali"; "la sola pena della multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto"
Normativa previgente che distingueva tra delitto per quantitativi >10 kg (reclusione) e sanzione pecuniaria per quantitativi fino a 10 kg; rilevante per verificare la modificazione della disciplina da parte della riforma
art. 296 d.P.R. 43/1973
"colui, che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando ... commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno. ... la pena della reclusione ... è aumentata dalla metà a due terzi"
Regolava la recidiva nel previgente ordinamento, prevedendo un aumento della reclusione anche quando il secondo fatto prevedeva la sola multa; utile per confrontare la disciplina della recidiva dopo la riforma
d.lgs. 26 settembre 2024, n.141 - art. 84
chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. ... se tali fatti hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali ... sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale ...
Nuova norma che aumenta la soglia soggettiva da 10 a 15 kg e sostituisce, per i quantitativi inferiori a 15 kg (in assenza di aggravanti), la pena penale con una sanzione amministrativa
d.lgs. 26 settembre 2024, n.141 - art. 85
elenca le circostanze aggravanti che, se ricorrenti, comportano l'applicazione della multa e della reclusione anche per quantitativi fino a 15 kg
Definisce le ipotesi in cui la condotta resta reato nonostante il quantitativo inferiore alla soglia, preservando la rilevanza penale se sussistono specifiche aggravanti
d.lgs. 26 settembre 2024, n.141 - art. 89
"colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito ... Se il recidivo ... la pena ... è aumentata dalla metà a due terzi"
Disciplina della recidiva nel nuovo testo; la norma è riferita ai soli 'delitti' e quindi non si applica alle condotte che la legge ora qualifica come illeciti amministrativi
art. 2 cod. pen.
"nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali"
Principio di favore per la legge posteriore che determina l'estinzione della punibilità: va applicato quando una riforma rende penalmente irrilevante la fattispecie, giustificando l'annullamento senza rinvio
art. 99 c.p.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione al limite dell'aumento per recidiva (comma 3), secondo cui l'aumento è fissato entro determinati limiti; la questione non è stata risolta nel merito essendo sopravvenuta la non punibilità
art. 133 c.p.
Richiamato dal ricorrente quale parametro per valutare l'eccessività del trattamento sanzionatorio; la Corte non ha dovuto decidere sul punto dopo aver rilevato la sopravvenuta irrilevanza penale
art. 129 c.p.p.
Richiesta di sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (non più prevista la fattispecie come reato); la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 2 c.p. e ha annullato senza rinvio
d.lgs. n.8/2016 art.1 comma 2 e art.5 (riferimento)
Norme richiamate nel provvedimento come sistematicamente non conciliabili con il nuovo assetto normativo in materia di contrabbando
Massime di principio
- Se la legge successiva depenalizza o qualifica come illecito amministrativo la condotta per la quale vi è stata condanna, trova applicazione l'art. 2 c.p. e la condanna deve essere annullata senza rinvio quando il fatto non è più previsto come reato.
- Occorre distinguere con attenzione tra 'delitto' e 'illecito amministrativo': le regole sulla recidiva e sugli aumenti di pena si applicano ai soli delitti; se la nuova normativa converte la sanzione in amministrativa la disciplina penale della recidiva non si applica.
- Quando interviene una riforma che innalza la soglia quantitativa o modifica la natura della sanzione, va verificato se nel caso concreto ricorrono circostanze aggravanti che preservino la rilevanza penale; in loro assenza prevale la disciplina più favorevole all'imputato.
- Le doglianze sul calcolo dell'aumento per recidiva e sull'applicazione delle attenuanti devono essere valutate solo se la condotta conserva rilievo penale; altrimenti sono ininfluenti per effetto della norma di favore posteriore.
- Se la condotta è divenuta amministrativamente sanzionabile, gli atti possono essere trasmessi all'Autorità competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa e per gli eventuali provvedimenti di competenza.
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