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Sentenza

Sentenza n. 261/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Campobasso, in data 8.3.2026, n. 26/II/2026-Div.Ant./Mis.Prev. notificato in data 8.3.2026, con cui veniva ordinato al ricorrente il divieto di accesso e di stazionamento nelle immediate vicinanze per anni tre, a far data dalla notifica del predetto provvedimento, dall’esercizio pubblico “-OMISSIS-”, sito in Ripalimosani (CB) in contrada a -OMISSIS-, nonché da tutti gli esercizi pubblici o dai locali di pubblico intrattenimento aventi come oggetto sociale la gestione di discoteche, sale da ballo, night club, impianti sportivi, trattenimento danzante, la somministrazione di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione alcolica (bar, osterie, gelaterie, wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the ed esercizi similari), ed anche ai circoli privati muniti di autorizzazioni per la stessa tipologia di attività, situati nella -OMISSIS- di Ripalimosani (CB) e Campobasso; nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e comunque consequenziali,

Giustizia amministrativa202600123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto questorile di accesso e stazionamento, per tre anni, presso un pubblico esercizio e presso ulteriori esercizi pubblici e locali di intrattenimento situati nei territori indicati nel provvedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore dell'8 marzo 2026, adottato ai sensi dell'art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, contestando il difetto di istruttoria e di motivazione e sostenendo la propria estraneità ai fatti verificatisi il 17 febbraio 2026 presso un locale pubblico, ove la diffusione di spray urticante aveva provocato panico e disordini tra i partecipanti a un evento musicale. L'interessato, identificato dalle forze dell'ordine come uno degli autori delle condotte, era stato deferito all'autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 110 e 674 c.p. La difesa erariale ha sostenuto l'infondatezza del ricorso. Il Collegio ha esaminato la sussistenza dei due presupposti del DACUR: la denuncia, nei tre anni precedenti, per uno dei reati previsti dalla norma e il rischio attuale per la sicurezza derivante dalla condotta.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto integrato il presupposto oggettivo della denuncia, poiché il ricorrente era stato formalmente deferito per i reati di cui agli artt. 110 e 674 c.p., commessi in occasione di gravi disordini verificatisi presso un pubblico esercizio. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivato il presupposto dinamico e prognostico del pericolo attuale per la sicurezza pubblica, desunto dall'episodio del 17 febbraio 2026 e dai precedenti pregiudizi di polizia, relativi anche a reati violenti contro la persona e le cose commessi in prossimità di pubblici esercizi, nonché da un precedente DACUR. Il giudice ha chiarito che la misura preventiva non richiede una prova piena della responsabilità penale, essendo sufficienti elementi di fatto, anche indiziari, gravi, precisi e concordanti, secondo una valutazione probabilistica. Ha osservato inoltre che il ricorrente non aveva formulato una censura puntuale sulla motivazione relativa al rischio attuale per la sicurezza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13-bis d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, conv. in l. 18 aprile 2017, n. 48

    «Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati».

    La disposizione richiede due condizioni: la denuncia, nei tre anni precedenti, per uno dei reati indicati e una valutazione prognostica di un pericolo attuale per la sicurezza derivante dalla condotta. La denuncia costituisce un presupposto oggettivo; il pericolo è un presupposto dinamico e preventivo. Non è necessaria una sentenza penale definitiva né la prova piena della responsabilità, ma sono sufficienti elementi di fatto, anche indiziari, idonei a fondare una valutazione probabilistica di pericolosità.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale titolo di reato contestato al ricorrente nell'informativa di reato.

  • art. 674 c.p.

    Richiamato quale titolo di reato per il quale il ricorrente è stato deferito, in relazione ai disordini verificatisi presso il pubblico esercizio.

  • art. 604-ter c.p.

    Richiamato nel testo dell'art. 13-bis quale aggravante rilevante ai fini dell'applicazione del DACUR.

Massime di principio

  • Il DACUR previsto dall'art. 13-bis del d.l. n. 14/2017 è una misura amministrativa di prevenzione, non una sanzione penale, volta ad anticipare la soglia di tutela rispetto a situazioni di pericolo concreto per la sicurezza pubblica.
  • Per l'adozione del DACUR sono necessari due presupposti distinti: la denuncia, nei tre anni precedenti, per uno dei reati previsti dalla norma e la possibilità che dalla condotta derivi un pericolo per la sicurezza.
  • Il presupposto della denuncia ha natura oggettiva e può essere integrato dalla denuncia per un reato commesso in occasione di gravi disordini presso pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento, senza che sia necessaria una condanna penale definitiva.
  • Il requisito del pericolo per la sicurezza ha natura dinamica e prognostica e deve riferirsi a un rischio attuale; esso può essere desunto dall'episodio posto a fondamento della misura, valutato anche insieme a precedenti pregiudizi di polizia e a condotte analoghe.
  • Ai fini del DACUR non occorre la prova piena della commissione del reato o l'accertamento di elementi di reità oltre ogni ragionevole dubbio: sono sufficienti elementi di fatto, anche indiziari, gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare una valutazione probabilistica di pericolosità.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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