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Sentenza

Sentenza n. 1850/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202401390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura di stabilizzazione per il profilo di Assistente amministrativo e successiva approvazione della graduatoria e immissione in servizio dei vincitori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva partecipato a una precedente procedura emergenziale Covid-19 dell’ASP di Trapani, nella quale era stato collocato in una posizione della graduatoria cronologica e convocato al colloquio mediante posta elettronica ordinaria anziché tramite PEC, nonostante il bando prevedesse quest’ultima quale canale per le comunicazioni. Il Giudice del lavoro aveva accertato l’illegittimità della convocazione e riconosciuto un risarcimento per lucro cessante, senza costituire il rapporto di lavoro né riconoscere anzianità o servizio figurativo. Successivamente, il ricorrente era stato escluso dalla procedura di stabilizzazione indetta ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b), della l. n. 234/2021, per mancanza del requisito temporale di servizio. Con l’unico motivo di ricorso ha dedotto la violazione del dovere di correttezza, dell’art. 10-bis, ultimo periodo, della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che il mancato servizio fosse imputabile alla precedente condotta illegittima dell’ASP e che, ove fosse stato correttamente convocato, avrebbe ottenuto l’incarico e maturato il requisito utile alla stabilizzazione. Ha inoltre invocato i principi di buona fede, effettività della tutela e retrodatazione giuridica degli effetti dell’assunzione.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di ulteriori controinteressati, rilevando che la procedura prevedeva 46 posti, mentre i vincitori erano soltanto 29, sicché l’eventuale accoglimento non avrebbe comportato la perdita del bene della vita o lo scorrimento in danno degli altri candidati. Nel merito, ha rigettato il ricorso. La procedura di stabilizzazione richiedeva il maturato servizio effettivo per almeno diciotto mesi, di cui almeno sei nel periodo emergenziale; il ricorrente non aveva concretamente prestato attività lavorativa presso l’ASP. La precedente sentenza del Giudice del lavoro aveva riconosciuto soltanto una tutela risarcitoria fondata sulla perdita di chance e non aveva costituito il rapporto, accertato un diritto alla stipula, riconosciuto anzianità giuridica o attribuito servizio figurativo. Neppure la successiva conciliazione aveva modificato tale assetto, essendo riferita esclusivamente alla somma dovuta a titolo risarcitorio. L’art. 10-bis, ultimo periodo, della l. n. 241/1990 impedisce all’amministrazione di opporre al privato inadempienze o ritardi imputabili alla stessa amministrazione, ma non consente di considerare esistente un requisito sostanziale previsto dalla legge e mai maturato in concreto. La retrodatazione degli effetti dell’assunzione non era applicabile, mancando un titolo giudiziale costitutivo o ricostruttivo del rapporto. Gli atti impugnati sono stati quindi conservati. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell’ASP, liquidate in euro 2.000, oltre accessori; nulla per le spese nei confronti dei controinteressati non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 268, lett. b), l. n. 234/2021

    almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo emergenziale individuato dalla medesima disposizione normativa

    Il requisito del servizio effettivo costituisce condizione sostanziale, prevista dalla legge e dal bando, per la partecipazione alla procedura di stabilizzazione; non può essere sostituito da anzianità virtuale o da una fictio giuridica.

  • art. 10-bis, ultimo periodo, l. n. 241/1990

    La disposizione impedisce all’amministrazione di opporre al privato inadempienze o ritardi imputabili alla stessa amministrazione, ma non consente di ritenere giuridicamente esistente un requisito sostanziale previsto dalla legge e non maturato in concreto.

Massime di principio

  • Il requisito di servizio effettivo previsto dalla legge e dal bando quale condizione per una procedura di stabilizzazione non può essere sostituito da un servizio virtuale o da una fictio giuridica, anche quando il mancato svolgimento dell’attività sia riconducibile a una precedente condotta illegittima dell’amministrazione.
  • Una pronuncia giudiziale che riconosca esclusivamente il risarcimento del danno per la mancata instaurazione di un rapporto di lavoro non costituisce il rapporto, non attribuisce anzianità giuridica o servizio figurativo e non consente, senza uno specifico titolo costitutivo o ricostruttivo, di ritenere maturati requisiti temporali per successive procedure di stabilizzazione.
  • L’art. 10-bis, ultimo periodo, della l. n. 241/1990 impedisce all’amministrazione di opporre al privato ritardi o inadempienze ad essa imputabili, ma non può trasformare un requisito sostanziale non maturato in un requisito giuridicamente esistente.
  • La retrodatazione degli effetti dell’assunzione presuppone un titolo che riconosca il diritto all’instaurazione del rapporto o alla ricostruzione della carriera; non opera quando il precedente giudizio abbia accordato soltanto una tutela risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPartecipazione al procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiBuona fede e correttezza della PALegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

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