L.R. Valle d'Aosta 6/2020
Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. 5/2020 sulle misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese collegate al COVID-19. Estende e rimodula le indennità per varie categorie colpite nel 2020, disciplina le autocertificazioni, fissa importi e beneficiari, e stabilisce l’urgenza con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (26 maggio 2020).
Modifiche urgenti alle misure regionali COVID-19 della Valle d’Aosta
Modifiche urgenti alle misure regionali di sostegno COVID-19 in Valle d’Aosta
La legge interviene sulla l.r. 21 aprile 2020, n. 5, ricalibrando le indennità regionali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19. La disciplina è applicabile esclusivamente nel territorio della Valle d’Aosta e riguarda prestazioni riferite soprattutto ai mesi di marzo e aprile 2020.
Semplificazione istruttoria e autocertificazione
Le misure regionali sono concesse sulla base dei dati autocertificati dal richiedente, relativi al possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per ciascun aiuto. Restano fermi i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e le sanzioni per dichiarazioni omesse o mendaci. La disposizione mira a velocizzare e semplificare i procedimenti amministrativi.
Estensione di alcune misure e soggetti interessati
La legge amplia l’ambito soggettivo di applicazione delle misure di cui all’articolo 5 della l.r. 5/2020, includendo anche:
- i collaboratori familiari;
- i soci d’opera di società di persone o di capitali, escluse quelle a partecipazione o controllo pubblico, purché vi sia un versamento contributivo previdenziale obbligatorio a loro favore alla data del 23 febbraio 2020.
Viene inoltre eliminato il riferimento ai liberi professionisti iscritti alle professioni ordinistiche e vengono abrogate alcune previsioni precedenti dell’articolo 5.
Indennità per categorie prive di altre tutele al reddito
La nuova disciplina dell’articolo 7 prevede un’integrazione delle misure statali di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38, 44 e 96 del decreto-legge 18/2020, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili. L’indennità spetta ai residenti in Valle d’Aosta appartenenti alle seguenti categorie:
- lavoratori autonomi titolari di partita IVA, non soggetti alla sospensione dell’attività disposta dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, con posizione previdenziale obbligatoria al 23 febbraio 2020 e senza rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tale data;
- lavoratori autonomi occasionali con posizione previdenziale obbligatoria al 23 febbraio 2020 e senza rapporto subordinato a tempo indeterminato;
- soci prestatori d’opera e collaboratori familiari di imprese non sospese dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, con versamento contributivo obbligatorio al 23 febbraio 2020 e senza rapporto subordinato a tempo indeterminato;
- lavoratori subordinati, intermittenti, a tempo determinato, somministrati, a tempo parziale e domestici che abbiano cessato involontariamente il rapporto tra il 1° febbraio 2020 e il 30 aprile 2020;
- collaboratori coordinati e continuativi con regolare contratto al 23 febbraio 2020, iscritti a forma previdenziale obbligatoria, senza rapporto subordinato a tempo indeterminato, esclusi gli iscritti alla gestione separata INPS titolari di incarichi di amministrazione;
- tirocinanti con tirocinio extracurriculare interrotto all’11 marzo 2020 e senza rapporto subordinato a tempo indeterminato;
- studenti universitari residenti in Valle d’Aosta, iscritti ad atenei valdostani o fuori regione, con regolare contratto di locazione o domiciliati in strutture collettive pubbliche o private.
L’indennità non spetta, per i soggetti indicati e per i dirigenti, se alla data del 23 febbraio 2020 erano percettori di pensione, reddito di cittadinanza o cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga, FIS o FSBA.
Importi, durata e incompatibilità
L’indennità è fissata in:
- 400 euro al mese per marzo e aprile 2020 per tutti i beneficiari diversi dagli studenti universitari;
- 200 euro al mese per marzo e aprile 2020 per gli studenti universitari aventi i requisiti richiesti.
Ogni persona fisica può presentare una sola domanda. L’indennità non è cumulabile con l’indennizzo previsto dall’articolo 5 della l.r. 5/2020. Per gli studenti frequentanti atenei valdostani è inoltre richiesto che risiedano in uno dei Comuni indicati nella tabella A allegata, caratterizzati da eccessiva distanza dall’ateneo o da indisponibilità di mezzi pubblici idonei.
Documentazione e contenuto delle domande
Per l’indennità di 400 euro, la domanda deve contenere dati autocertificati relativi a:
- dati anagrafici;
- categoria e posizione previdenziale;
- codice ATECO, se disponibile, per i soggetti autonomi e per i soci/collaboratori familiari;
- IBAN del beneficiario.
Per l’indennità destinata agli studenti universitari, la domanda deve indicare:
- dati anagrafici;
- importo della locazione mensile ed estremi del contratto di locazione;
- IBAN del beneficiario;
- copia della quietanza del canone del mese di riferimento.
Quadro finanziario
L’onere complessivo dell’articolo 7 è determinato in 6.500.000 euro per il 2020, di cui:
- 6.300.000 euro per politiche del lavoro e sostegno all’occupazione;
- 200.000 euro per istruzione universitaria e diritto allo studio.
Rimodulazione delle risorse
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le variazioni necessarie all’interno del medesimo titolo di bilancio, a prescindere da missione e programma, per rimodulare le previsioni di spesa relative alle misure della legge, mantenendo invariato l’onere complessivo già stanziato.
Regime transitorio delle domande già presentate
Le domande di indennizzo già presentate ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2020 prima dell’entrata in vigore della presente legge restano valide e sono istruite con priorità, in ordine cronologico di arrivo, rispetto alle nuove domande presentate secondo la disciplina modificata.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Il testo è stato ripubblicato per errore materiale tipografico nel B.U. n. 32 del 27 maggio 2020, senza effetti sull’entrata in vigore e sugli effetti già prodotti dalla pubblicazione nel B.U. n. 31 del 26 maggio 2020.
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