Ordinanza n. 381/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Milano P-MI/L/Q/2023/124718 emesso in data 22.10.2025 e notificato al ricorrente in data 14.05.2025, con il quale è stato revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla osta all'ingresso
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto della Provincia di Milano con cui è stato revocato il nulla osta all'ingresso rilasciato in suo favore. In corso di giudizio, a seguito dell'accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame, la Prefettura di Milano ha adottato un atto conclusivo del procedimento di riesame, confermando il provvedimento originariamente impugnato. Tale atto è stato trasmesso all'Avvocatura dello Stato sotto forma di relazione e prodotto in giudizio, ma non è stato impugnato dal ricorrente né con motivi aggiunti né con ricorso autonomo. Il giudice ha rilevato d'ufficio la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della mancata impugnazione dell'atto sopravvenuto che avrebbe sostituito quello originario.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Ha segnalato alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione di possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, rilevata d'ufficio. Ha assegnato alle parti trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie limitate a tale questione e ha fissato la camera di consiglio per il prosieguo al 23 aprile 2026. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
segnalare alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione di possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
Quando il giudice rileva d'ufficio una questione rilevante per la decisione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Le disposizioni sono richiamate in funzione della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, in pendenza del giudizio, l'amministrazione adotta a seguito di riesame un nuovo atto che sostituisce quello originariamente impugnato, la mancata impugnazione del nuovo atto mediante motivi aggiunti o ricorso autonomo può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso originario.
- La questione di improcedibilità rilevata d'ufficio deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., mediante assegnazione di un termine per il deposito di memorie prima della decisione.
Come è indicizzato
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