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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15188/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Tre soggetti, dichiaratisi soci dell'unica società di capitali poi fallita, hanno agito contro la banca per ottenere il risarcimento dei danni che assumevano direttamente subiti a seguito della condotta dell'istituto: in particolare, sostenevano che la banca avesse illegittimamente avviato ed esteso l'esecuzione immobiliare a beni della società non coperti da ipoteca, e avesse inoltre respinto ingiustificatamente proposte transattive e rifiutato di rinunciare al pignoramento sui beni non garantiti. I danni venivano inizialmente prospettati come conseguenza dell'inadempimento contrattuale al mutuo e dell'abuso del diritto, e poi in appello i ricorrenti hanno cercato di rimodulare le voci di danno per ricondurle a pregiudizi diretti dei soci. Nel ricorso per cassazione hanno denunciato, tra l'altro, violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita erronea interpretazione della domanda, violazione dell'art. 183 c.p.c. sulla pretesa ammissibilità dell'emendatio libelli, violazione dell'art. 2395 c.c. e delle norme sul nesso causale e sul danno, omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi, nonché violazione degli artt. 2740 c.c., buona fede e correttezza, assumendo che la banca avesse agito oltre i limiti della garanzia convenuta e in modo sproporzionato e abusivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure sull'interpretazione della domanda e sulla pretesa emendatio libelli perché investivano un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, in ogni caso, non denunciavano correttamente un vizio di motivazione; ha inoltre rilevato che, trattandosi di doppia conforme, i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. non erano proponibili. Quanto alle doglianze sostanziali, la Corte ha confermato il principio secondo cui, se un illecito colpisce direttamente il patrimonio sociale, il diritto al risarcimento spetta alla società e non ai singoli soci, il cui pregiudizio è solo riflesso. Le ulteriori censure su inadempimento contrattuale, abuso del diritto, violazione della garanzia convenuta e buona fede sono state dichiarate inammissibili anche per difetto di interesse, poiché la decisione di merito era già sorretta dalla autonoma ratio della carenza di titolarità e/o specifica allegazione del danno diretto dei soci. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare la presunta corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso l'omesso esame della domanda, osservando che il giudice di merito si era pronunciato sui motivi di appello e che la critica mirava in realtà a contestare l'interpretazione fattuale della domanda.

  • art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.

    Richiamato quanto alla possibilità di emendare o modificare le domande; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze perché miravano a rivalutare l'interpretazione della domanda e, comunque, mancava interesse a censurare la decisione d'appello che aveva già ritenuto le ulteriori richieste generiche.

  • art. 2395 c.c.

    La Corte ha ribadito che l'azione individuale del socio è esperibile solo per danno direttamente arrecato al socio e non per il mero riflesso del pregiudizio subito dal patrimonio sociale.

  • art. 1221 c.c.

    Citate insieme alle altre norme sul danno e sul nesso causale, senza autonoma statuizione di principio; le doglianze erano volte a sostenere che il danno derivasse dal pignoramento e non dal fallimento.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato in tema di risarcibilità del danno-conseguenza e nesso eziologico.

  • art. 1225 c.c.

    Richiamato in tema di prevedibilità del danno, nell'ambito delle censure sul nesso causale.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato per la liquidazione equitativa del danno; la Corte ha ritenuto comunque inammissibili le doglianze relative alla mancata liquidazione.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato insieme alle altre norme risarcitorie, senza accoglimento delle censure.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come norma generale della responsabilità aquiliana nel quadro delle doglianze sul danno da pignoramento asseritamente illecito.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato quale criterio di liquidazione del danno aquiliano.

  • art. 2740 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere una presunta deroga convenzionale alla garanzia patrimoniale generale; la Corte non ha accolto la censura, ritenendola inammissibile e incentrata su una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono i parametri di impugnazione scrutinati; la Corte ha ribadito che il vizio di violazione di legge non consente di rimettere in discussione l'accertamento di fatto, e che il vizio ex n. 5 è inammissibile in presenza di doppia conforme nei limiti temporali applicabili.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    Applicato per escludere il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per affermare l'onere di specificità del ricorso in cassazione e l'inammissibilità di censure prive di puntuale confronto con la sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il pregiudizio lamentato deriva direttamente dal patrimonio di una società di capitali, il diritto al risarcimento spetta alla società e non ai soci singolarmente considerati; il danno al socio è solo riflesso e non è autonomamente risarcibile salvo un pregiudizio diretto e personale.
  • L'azione individuale del socio presuppone che l'illecito abbia colpito direttamente la sua sfera giuridica; non basta la diminuzione di valore della partecipazione o la perdita di utilità economiche derivanti dal depauperamento del patrimonio sociale.
  • In sede di legittimità, la censura che contesta l'interpretazione della domanda o la qualificazione della pretesa compiuta dal giudice di merito non può essere surrettiziamente proposta come violazione di legge se, in realtà, mira a una nuova valutazione dei fatti e degli atti di causa.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile nei limiti del regime della doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge deve contenere un confronto specifico tra norma invocata e affermazioni in diritto della sentenza impugnata; non è sufficiente una generica contrapposizione della propria ricostruzione dei fatti.
  • Se una decisione di merito è sorretta da una ratio autonoma e assorbente, le ulteriori censure prive di interesse o dirette contro rationes non decisive sono inammissibili.
  • Il giudizio di cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito volto a rivalutare le prove o a sostituire la propria lettura dei fatti a quella logicamente e coerentemente svolta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioniInadempimento
RamiSocietarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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