Sentenza del 25/06/2020 n. 1946 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Processo telematico - Notifica del ricorso a mezzo pec da parte del difensore prima dell'entrata in vigora del processo telematica - Inesistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica del ricorso tramite PEC, effettuata dal difensore prima dell’entrata in vigore della disciplina del processo tributario telematico, è stata qualificata come inesistente. Il testo fornito non riporta gli estremi della decisione, l’esito formale del giudizio, né statuizioni sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità della notifica del ricorso tributario eseguita dal difensore del contribuente tramite PEC prima dell’entrata in vigore del processo tributario telematico. Si contestava se tale modalità di notificazione fosse consentita e idonea a produrre effetti.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16-bis, comma 3, introdotto dall’art. 9, comma 10, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
Il codice del processo tributario al comma 3 dell'articolo 16 bis, introdotto dall'articolo 9 comma 10 del decreto legislativo n. 156/2015, consente di effettuare tramite Pec anche le notifiche tra le parti.
La norma consente le notificazioni tra le parti tramite PEC nell’ambito del processo tributario telematico; secondo la decisione riassunta, tale facoltà non rende valida la notifica eseguita prima dell’entrata in vigore della relativa disciplina.
Massime di principio
- La possibilità di notificare atti tributari tramite PEC dipende dall’entrata in vigore della disciplina del processo tributario telematico applicabile al caso: non va estesa retroattivamente a notifiche anteriori.
- Una notifica eseguita con una modalità non ancora ammessa dalla disciplina processuale vigente al momento dell’atto può essere qualificata come inesistente, con conseguenze sulla validità del ricorso.
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