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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01435/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Fontana ha chiesto la riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere dal 10/10/2012 al 15/10/2018. Era accusato, tra l'altro, di intestazione fittizia di partecipazioni societarie finalizzata all'elusione di misure di prevenzione patrimoniale (art.12 quinquies L.356/92 e art.512 bis c.p.) e di associazione mafiosa (art.416 bis c.p.). La Corte d'Appello aveva negato l'indennizzo ritenendo che il ricorrente avesse concorso a dare causa alla detenzione per gravissima leggerezza e imprudenza: partecipazione e trasferimenti di quote in società riconducibili al sodalizio, rapporti d'affari con un funzionario infedele (Del Caria) e pressioni sull'amministratore di Leonia s.p.a., nonché operazioni ritenute fittizie per agevolare il controllo della Leonia. In Cassazione il ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale ha travisato la sentenza di annullamento della Suprema Corte, che aveva escluso il dolo dell'intestazione fittizia e non aveva accertato finalità elusive, nonché che il giudice della riparazione ha riutilizzato elementi la cui valenza probatoria era stata neutralizzata dall'assoluzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del FONTANA, annullando l'ordinanza della Corte d'Appello e rinviando la causa per nuovo esame. I supremi giudici hanno ritenuto la motivazione del giudice della riparazione 'minimale e contraddittoria', non coerente con il principio secondo cui, pur operando ex ante, il giudice della riparazione non può riutilizzare come prova decisiva fatti o elementi la cui valenza probatoria è stata esclusa o neutralizzata nel giudizio di merito. Inoltre è stata richiamata la necessità di dimostrare un effettivo nesso causale tra la condotta addebitata e l'adozione o il mantenimento della misura cautelare; tale nesso non è stato spiegato in modo adeguato dalla Corte territoriale. Conseguentemente l'ordinanza è stata annullata con rinvio e le spese regolate in sede di merito.

Norme richiamate

  • art. 12 quinquies L.356/92

    art. 12 quinquies L.356/92

    norma richiamata nel contesto delle misure di prevenzione patrimoniale: la Corte d'appello ha ritenuto che le operazioni societarie potessero mirare ad eludere l'applicazione di misure patrimoniali previste da tale normativa

  • art. 416 bis cod. pen.

    riferimento al reato di associazione mafiosa: le indagini e la valutazione del giudice distrettuale avevano ricondotto l'azione del gruppo familiare a modalità 'ndranghetiste, mentre la Cassazione ha escluso la prova dell'operatività di tali dinamiche rispetto al ricorrente

  • art. 512 bis cod. pen.

    norma richiamata in relazione all'intestazione fittizia di partecipazioni societarie; la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la fittizietà, mentre la Cassazione ha evidenziato che le cessioni di quote erano giustificate da esigenze fiscali e che il dolo elusivo non è stato provato

  • art. 314 cod. proc. pen.

    disciplina della riparazione per ingiusta detenzione: la colpa grave o il dolo dell'indagato costituiscono causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo se sussiste un collegamento causale con la custodia cautelare

  • S.U. n.51779 del 28/11/2013 (Nicosia)

    S.U. n.51779 del 28/11/2013, Nicosia Rv 257606

    principio richiamato dalla Corte: l'indennizzo non può perdere la sua funzione riparatoria; il giudice della riparazione deve garantire il limite ostativo alla riparazione solo se è dimostrata la colpa grave o il dolo collegati causalmente alla misura cautelare

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione valuta ex ante la condotta dell'indagato alla data delle indagini, ma non può riutilizzare come decisivi per negare l'indennizzo elementi probatori la cui valenza è stata esclusa o neutralizzata nel giudizio di merito.
  • Per escludere l'indennizzo serve dimostrare non solo una condotta colposa o dolosa, ma anche un nesso causale apprezzabile tra quella condotta e l'adozione o il mantenimento della custodia cautelare (nesso genetico e/o di mantenimento).
  • La mera apparenza o sospetto, senza adeguata motivazione e collegamento causale, non è sufficiente per ritenere ostativa la colpa grave ai fini della riparazione.
  • Il fatto che un familiare sia stato condannato per reati associativi non giustifica automaticamente il diniego dell'indennizzo per un parente: è necessario dimostrare la concreta contiguità o collaborazione dell'indagato con le condotte criminali rilevanti rispetto alla cautela.
  • Operazioni societarie infragruppo o trasferimenti di quote possono integrare elementi indiziari rilevanti, ma devono essere valutati nel loro contesto concreto e, se la finalità elusiva è stata esclusa in sede di merito, non possono fungere da base solida per negare l'indennizzo senza ulteriori prove.
  • Se la motivazione del giudice della riparazione è minimale, contraddittoria o non spiega il nesso di causalità richiesto dalla giurisprudenza, la decisione è suscettibile di annullamento in Cassazione con rinvio per nuovo esame.
  • Nella pratica, chi chiede la riparazione dovrebbe documentare e spiegare come la propria condotta non abbia contribuito alla misurazione cautelare; d'altro canto la pubblica amministrazione deve motivare con precisione eventuali addebiti di colpa grave e il loro rapporto causale con la detenzione.

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