Cassazione Penale, Sentenza n. 10860/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Calcaterra era indagato per truffa in concorso per avere, in qualità di procuratore speciale di Bombace Francesco, stipulato un contratto preliminare di compravendita in cui veniva dichiarata la proprietà dell'immobile a favore di Bombace Francesco, mentre l'immobile risultava appartenere a Bombace Guido (fratello). Le parti offese versarono a Calcaterra 30.000 euro a titolo di caparra confirmatoria che venne incamerata. Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava il sequestro preventivo della somma, articolando due motivi: (1) carenza di motivazione e mancata dimostrazione degli elementi tipici della truffa (artifici/raggiri e ingiusto profitto), sostenendo inoltre che le parti offese erano consapevoli del vero assetto proprietario; (2) violazione dell'art. 321 c.p.p. per insufficienza del fumus commissi delicti, invocando l'esigenza di concreti e persuasivi elementi indiziari per ricollegare il fatto all'agente.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il Tribunale aveva individuato il raggiro nella dichiarazione mendace contenuta nel contratto preliminare circa la proprietà dell'immobile e l'ingiusto profitto nella caparra di 30.000 euro incamerata da Calcaterra. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché il Tribunale aveva indicato concreti e persuasivi elementi indiziari riconducibili al ricorrente: la dichiarazione mendace sulla proprietà, l'incameramento per intero della somma e l'assenza di prova convincente del trasferimento delle somme al presunto venditore (bonifici documentati per importi non corrispondenti e senza prova dell'esito positivo). Inoltre il Tribunale ha osservato che l'affermazione difensiva circa la presunta consapevolezza delle parti offese non era supportata da elementi concreti. Per queste ragioni il sequestro è stato considerato legittimo e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Il tribunale valuta il fumus commissi delicti come presupposto del sequestro preventivo; ciò non richiede la persuasività massima richiesta per le misure personali ma necessita comunque di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre il fatto alla condotta dell'indagato.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma che fissa il livello di gravità degli indizi (gravi indizi di colpevolezza) per le misure cautelari personali; la Corte distingue questo più alto livello da quello richiesto per il sequestro preventivo, pur richiedendo quest'ultimo elementi indiziari concreti.
Giurisprudenza - Sez. 4 n. 20341 del 03/04/2024 (Balint)
Principio secondo cui, nelle misure cautelari reali, il giudice non può limitarsi a una verifica astratta della sussumibilità del fatto in un'ipotesi di reato ma deve accertare l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell'evento alla condotta dell'indagato.
Massime di principio
- Per il sequestro preventivo relativo a somme di denaro ritenute profitto di reato è necessario dimostrare elementi indiziari concreti che colleghino l'oggetto sequestrato alla condotta criminosa (es. dichiarazioni mendaci nel contratto, incameramento diretto delle somme).
- La mera affermazione difensiva che le vittime fossero consapevoli di un diverso assetto proprietario non è sufficiente: occorrono elementi probatori che supportino tale versione (comunicazioni scritte, dichiarazioni delle vittime, elementi documentali).
- L'incasso integrale di una caparra dal soggetto che si presenta come intermediario o procuratore costituisce un elemento indiziario rilevante se non accompagnato da prove documentali solide del trasferimento delle somme al venditore effettivo.
- Nel bilanciamento probatorio per il fumus commissi delicti il giudice richiede meno persuasività rispetto a quanto serve per misure personali (art. 273 c.p.p.), ma comunque esige indizi concreti, non mere supposizioni astratte.
- Per contrastare efficacemente un sequestro preventivo, la difesa dovrebbe produrre documentazione precisa: titolarità reale dell'immobile, ricevute o prove bancarie del versamento al venditore, dichiarazioni delle parti offese che attestino la consapevolezza della situazione patrimoniale.
- Le discrepanze tra somme ricevute e le prove di bonifico o l'assenza di buon fine dei trasferimenti costituiscono elementi che rafforzano il fumus e possono giustificare la conferma del sequestro.
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