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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17937/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il detenuto lamentava che una missiva inviata alla madre era stata trattenuta e inoltrata all’autorità giudiziaria solo dopo nove giorni, sostenendo che il trattenimento era dovuto al fatto che la missiva era un file prodotto al personal computer. Chiedeva un provvedimento che vietasse in via generale il trattenimento di copie cartacee di file prodotti al computer e disponesse la loro consegna a costo praticato all’esterno; denunciava violazione degli artt. 15 Cost., 666 c.2-4 c.p.p. e 18-ter Ord. Pen.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il giudice ha ritenuto che la questione principale contestata dal ricorrente fosse già stata decisa dal Tribunale di Sorveglianza (ordinanza 21.1.2022) e che il reclamo originario mirava a ottenere un provvedimento generale e preventivo (divieto di trattenere copie cartacee di file prodotti al computer) non rientrante nelle competenze del Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 69 Ord. Pen. Inoltre la missiva, benché inoltrata con qualche giorno di ritardo, è stata comunque trasmessa, per cui non sussiste un interesse attuale all'impugnazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma invocata quale base di censura del ricorso per violazione di legge; il giudice ha esaminato il motivo ma lo ha ritenuto manifestamente infondato/inammissibile.

  • art. 15 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a tutela del diritto alla corrispondenza; il giudice ha ritenuto che non risultasse un concreto pregiudizio attuale, dato che la missiva è stata comunque inoltrata.

  • art. 666, commi 2, 3 e 4, cod. proc. pen.

    Norme sul trattenimento della corrispondenza; il ricorrente sosteneva che il trattenimento è possibile solo se vi siano concreti elementi che facciano dubitare della corrispondenza tra contenuto apparente ed effettivo; il giudice ha richiamato il principio ma ha ritenuto che il caso concreto non giustificasse l'impugnazione attuale.

  • art. 18-ter Ordinamento Penitenziario

    Richiamato dal ricorrente in tema di corrispondenza e comunicazioni; il tribunale non ha ritenuto che consentisse il tipo di provvedimento generale richiesto dal detenuto.

  • art. 69 Ordinamento Penitenziario

    Norma sulle competenze del Magistrato di Sorveglianza; il giudice ha ritenuto che il provvedimento generale richiesto (divieto futuro di trattenimento) non rientri nelle sue competenze.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze economiche in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a pagare 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.

  • Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza del 21.1.2022 (precedente)

    Precedente che aveva già delimitato il perimetro entro cui il soggetto può chiedere la consegna a proprie spese dei file prodotti al computer, escludendo le missive ai familiari; il giudice ha ritenuto la questione già decisa.

Massime di principio

  • Il trattenimento della corrispondenza è consentito solo se sussistono elementi concreti che facciano temere un contenuto pericoloso per la sicurezza o l’ordine dell’istituto; assenze tali elementi, il trattenimento può essere giustificato solo temporaneamente e va motivato.
  • Se la missiva è stata comunque inoltrata (seppure con ritardo) viene meno l'interesse attuale all'impugnazione e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
  • Richiedere un provvedimento generale e preventivo che esuli dalle competenze specifiche del giudice adito (qui il Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 69 Ord. Pen.) rende il ricorso non proponibile o inammissibile.
  • Questioni già decise in precedenti provvedimenti (preclusione o giudicato) possono comportare l'inammissibilità dei successivi reclami che ripropongano lo stesso tema.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili può comportare condanne per spese processuali e sanzioni economiche (es. pagamento alla Cassa delle Ammende).

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