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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25924/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Wegaservice, terzo proponente, propose un concordato fallimentare nel fallimento di Italcase prevedendo pagamento parziale dei creditori e la "liberazione immediata" della fallita al momento dell'omologazione; Equitalia si oppose sostenendo, tra l'altro, che l'art. 8, comma 2, della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) vieta l'accollo liberatorio dei debiti tributari e che la relazione giurata ex art. 124, comma 3, l.fall. era incompleta perché non considerava rilevanti crediti IVA futuri (note di variazione) e la possibile compensazione che avrebbe aumentato la soddisfazione del credito erariale privilegiato. Il Tribunale e la Corte d'appello negarono l'omologazione sia per il presunto contrasto con l'art. 8 St. contrib., sia per l'incompletezza della relazione dell'esperto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Wegaservice: ha ritenuto infondato il motivo relativo alla motivazione e alla applicazione dell'art. 124 l.fall. (confermando la necessità di una relazione giurata completa che valuti anche l'impatto di eventuali crediti IVA e della compensazione sulla posizione dei creditori privilegiati) e ha dichiarato inammissibile il motivo relativo all'art. 8 St. contrib. pur esaminandolo nel merito per formulare principio di diritto. Sul punto fondamentale la Corte ha stabilito che il divieto di accollo liberatorio previsto dall'art. 8, comma 2, legge n. 212/2000 non si applica automaticamente alla proposta concordataria formulata dal terzo con liberazione immediata del fallito ai sensi dell'art. 137, comma 7, l.fall.; tuttavia la Corte ha confermato che l'omologazione può essere negata per carenze informative della relazione ex art. 124, comma 3. Il ricorso è stato pertanto rigettato e Wegaservice condannata alle spese (liquidate in favore di Equitalia).

Norme richiamate

  • art. 137, comma 7, legge fallimentare (l.fall.)

    Consente che la proposta concordataria formulata dal terzo preveda la "liberazione immediata" del fallito; la Corte ha ritenuto che tale previsione, di per sé, non distingua tra tipologie di debiti e sia operativa anche rispetto ai debiti tributari nell'ambito concorsuale

  • art. 8, comma 2, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    è ammesso l'accollo del debito di imposta altrui senza liberazione del contribuente originario

    La norma vieta l'accollo liberatorio nel rapporto tributario ordinario; la Corte ha stabilito che questo divieto non si applica automaticamente all'ordinamento concorsuale e non preclude di per sé la liberazione immediata del fallito nell'ambito di una proposta concordataria di terzo

  • art. 124, comma 3, legge fallimentare (l.fall.)

    Imposta l'onere della relazione giurata del professionista che confronta la soddisfazione prevista dal piano con l'alternativa liquidatoria; la Corte ha ritenuto che la relazione deve includere, tra l'altro, valutazioni su crediti futuri e su possibili effetti di compensazione che incidono sulla capienza dei privilegi

  • art. 1273 cod. civ.

    Disciplina l'accollo (accordo tra debitore e terzo): la Corte ha distinto l'accollo civilistico dall'istituto concorsuale, osservando che nella fattispecie non risultava un vero accollo liberatorio tra debitore e terzo ma una clausola unilaterale della proposta concordataria

  • art. 26, d.P.R. n. 633/1972

    Riguarda il rimborso IVA e le note di variazione; la Corte ha ricordato che il curatore avrebbe potuto esercitare la facoltà di recupero dell'IVA (e che tale ipotesi doveva essere considerata nella relazione giurata ai fini del giudizio comparativo)

  • art. 130, 135, 136, 142 l.fall.

    Norme che regolano il momento di efficacia dell'omologazione, gli effetti esdebitatori/obbligatori del concordato e le possibilità di esdebitazione; la Corte ha richiamato tali disposizioni per delimitare gli effetti della liberazione e dell'esdebitazione nel procedimento concorsuale

  • art. 56 l.fall.

    Disciplina la compensazione in relazione alla procedura concorsuale; la Corte ha osservato che la compensazione è una modalità di estinzione che può derogare alla par condicio creditorum e pertanto non è in sé incompatibile con la procedura concordataria

  • Direttiva (UE) 2019/1023

    Riguarda ristrutturazione ed esdebitazione; la decisione richiama la direttiva per evidenziare le implicazioni sull'esdebitazione e sulle regole concorsuali in un contesto sovranazionale e di riforma

Massime di principio

  • Una proposta di concordato presentata da un terzo può prevedere la "liberazione immediata" del fallito anche con riferimento ai debiti tributari: il divieto di accollo liberatorio previsto dall'art. 8, comma 2, della legge n. 212/2000 non si applica automaticamente nello spazio normativo del procedimento concorsuale
  • L'omologazione del concordato può essere negata indipendentemente dalla questione dell'accollo se la relazione giurata ex art. 124, comma 3, l.fall. è incompleta o omette elementi (es. crediti IVA futuri, possibilità di compensazione) che incidono sul giudizio comparativo della soddisfazione dei creditori privilegiati
  • È cruciale distinguere tra accollo (accordo tra debitore e terzo) ed espromissione/assunzione unilaterale di obblighi da parte di un terzo: la qualificazione giuridica della fattispecie influenza l'applicabilità delle norme tributarie sull'accollo
  • Il professionista incaricato della relazione deve valutare e rendere trasparenti, ai fini del voto dei creditori, le possibili alternative liquidatorie e gli effetti di strumenti di estinzione (es. compensazione IVA) che possono aumentare o diminuire la soddisfazione dei creditori privilegiati
  • Anche se la liberazione concordataria può incidere sui rapporti con il Fisco, l'ordinamento concorsuale ha regole autonome (inclusa la possibilità di esdebitazione) che possono giustificare deroghe operative rispetto alle norme tributarie ordinarie, purché siano rispettate le garanzie procedurali e informative
  • In casi analoghi, chi propone un concordato con clausole che riguardano debiti tributari deve fornire documentazione esaustiva e spiegare gli effetti sul passivo (compensazioni, crediti ceduti, incidenze su privilegi) per evitare il rigetto per carenze informative

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