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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1727

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1727 della Commissione del 18 novembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda talune norme relative agli operatori economici autorizzati

Normativa europea32020R1727

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime AEO per chiarire, in modo uniforme nell’Unione, come debba essere valutato il criterio dell’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e dell’assenza di precedenti per reati gravi. La modifica riguarda l’articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e specifica sia il periodo di riferimento di tre anni, sia l’ambito delle violazioni rilevanti, sia le persone della struttura del richiedente da considerare. Viene inoltre disciplinata l’ipotesi in cui una delle persone rilevanti sia stabilita o residente in un paese terzo, consentendo alla dogana di basarsi sulle scritture e sulle informazioni disponibili.

Modifica le norme di esecuzione sul criterio di affidabilità per il rilascio dello status di operatore economico autorizzato (AEO), precisando quali soggetti e quali violazioni rilevano ai fini della valutazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori economici che chiedono o mantengono lo status di operatore economico autorizzato ai sensi dell’articolo 39, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione), e alle autorità doganali competenti che valutano tale requisito. Incide sulla disciplina di esecuzione contenuta nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, in particolare sull’articolo 24, con riferimento alle persone rilevanti nella struttura organizzativa del richiedente. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dall’entrata in vigore, senza necessità di recepimento.

Modifica delle regole AEO in materia di affidabilità

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1727 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per chiarire l’applicazione uniforme del criterio di affidabilità richiesto per ottenere lo status di operatore economico autorizzato (AEO). L’intervento è motivato dall’esigenza di precisare il significato dell’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e dell’assenza di precedenti per reati gravi, ai sensi dell’articolo 39, lettera a), del codice doganale dell’Unione.

Finalità interpretativa della modifica

La Commissione chiarisce che la verifica non riguarda solo l’esistenza di condanne o decisioni formali, ma richiede che, per i soggetti rilevanti, non sia stata adottata alcuna decisione amministrativa o giudiziaria che accerti violazioni gravi o ripetute commesse negli ultimi tre anni. Il regolamento precisa inoltre che le violazioni devono essere connesse all’attività economica delle persone interessate e che la valutazione deve tenere conto della struttura organizzativa del richiedente.

Ambito soggettivo della verifica

Ai fini dell’articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, devono essere valutati:

  • il richiedente;
  • il dipendente o i dipendenti responsabili delle questioni doganali;
  • la persona o le persone responsabili del richiedente o che esercitano il controllo sulla sua gestione.

La disciplina si applica quindi non solo alla società richiedente, ma anche a figure chiave della governance e della gestione operativa rilevanti per la compliance doganale.

Periodo di riferimento e natura delle violazioni

Il criterio si considera rispettato se non vi è stata alcuna decisione che accerti, negli ultimi tre anni, violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale in relazione all’attività economica della persona interessata. Il testo precisa che i fatti alla base della violazione devono essersi verificati nel triennio precedente, anche se la decisione dell’autorità può intervenire successivamente.

Caso della persona stabilita o residente in un paese terzo

Quando la persona di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), punto iii), diversa dal richiedente, è stabilita o residente in un paese terzo, l’autorità doganale competente valuta il criterio sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili. La norma introduce quindi un criterio pratico di apprezzamento in presenza di soggetti non localizzati nell’Unione.

Entrata in vigore e natura direttamente applicabile

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato nell’ordinamento interno degli Stati membri senza necessità di atti di recepimento.

Disposizioni principali

Chiarimento del criterio AEO ex articolo 39, lettera a), CDU

L’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è sostituito per precisare che il criterio si considera soddisfatto se non è stata adottata alcuna decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria che accerti, nei confronti di una delle persone rilevanti, violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale commesse negli ultimi tre anni in relazione alla propria attività economica.

Persone da verificare ai fini dell’affidabilità

Ai fini del criterio devono risultare prive di precedenti per reati gravi, in relazione alla propria attività economica e, se del caso, a quella del richiedente: il richiedente; il dipendente o i dipendenti responsabili delle questioni doganali; la persona o le persone responsabili del richiedente o che ne esercitano il controllo sulla gestione.

Rilevanza delle violazioni in rapporto all’attività economica

Le violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale devono essere collegate all’attività economica delle persone considerate ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), chiarendo così il nesso funzionale richiesto per la valutazione del requisito.

Valutazione in caso di persona stabilita o residente in paese terzo

Se la persona di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), punto iii), diversa dal richiedente, è stabilita o residente in un paese terzo, l’autorità doganale competente valuta il criterio sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazi doganaliunione doganaleoperatore economico autorizzatocompliance fiscalecooperazione amministrativa

Testo integrale

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