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Ordinanza

Ordinanza n. 2020/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha dato atto della rinuncia all’istanza cautelare, senza esaminare il fumus boni iuris o il periculum in mora e senza pronunciarsi sul merito dell’appello. Ha fissato l’udienza pubblica del 13 ottobre 2026 per la trattazione della causa. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in considerazione della rinuncia all’istanza e della sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. V ter, n. 8660 del 2026, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società Roma Levante S.r.l.S. ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. V ter, n. 8660 del 2026, chiedendo incidentalmente la sospensione della relativa efficacia ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Nel giudizio di appello si sono costituite Roma Capitale, Hydra S.r.l.S., Agenzia del Demanio e Cooperativa Sociale Acsom. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di merito dell’appello né le specifiche censure rivolte alla sentenza di primo grado. Nel corso della camera di consiglio, l’appellante ha rinunciato all’istanza cautelare, chiedendo una sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda incidentale di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata; l’ordinanza non ne sviluppa l’interpretazione, poiché l’istanza è stata oggetto di rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia all’istanza cautelare formulata dall’appellante determina la definizione della fase cautelare senza esame dei presupposti della tutela cautelare, ferma restando la prosecuzione del giudizio di merito.
  • Quando l’appellante rinuncia alla domanda cautelare e sollecita la trattazione del merito, il giudice d’appello può fissare l’udienza pubblica per la decisione della causa senza pronunciarsi sulla fondatezza dei motivi d’appello.
  • La rinuncia alla domanda cautelare, accompagnata dalla fissazione dell’udienza di merito, può giustificare la compensazione delle spese della relativa fase processuale.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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