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Sentenza

Sentenza n. 7253/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 03070/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202502658

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni comunali di approvazione del progetto di realizzazione di un bacino di invaso per le acque meteoriche, di dichiarazione di pubblica utilità e di aggiornamento del piano particellare di esproprio, comportanti l’espropriazione di parte del fossato e di una fascia di terreno di proprietà dell’appellante

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario di un fondo confinante ha appellato la sentenza del TAR Veneto, Sez. II, n. 3070/2024, che aveva respinto il ricorso contro gli atti comunali relativi alla realizzazione di un bacino di invaso per le acque meteoriche con espropriazione di metà di un fossato condiviso al confine e di una fascia di terreno. Con il primo motivo ha contestato la necessità dell’esproprio e il superamento dei livelli minimi di tutela idraulica stabiliti dalla disciplina regionale, sostenendo che il piano comunale delle acque non fosse richiamato nelle motivazioni degli atti, non fosse efficace, non riguardasse l’area della palestra e non giustificasse l’ablazione; ha inoltre dedotto che la superficie impermeabile della palestra era inferiore alla soglia di 1.000 mq, che mancavano indicazioni sugli accorgimenti per l’infiltrazione e che un eventuale invaso di 50 mc poteva essere collocato in una vasca interrata nell’area della palestra. Con il secondo motivo ha dedotto sviamento, sostenendo che l’opera servisse in realtà alla lottizzazione privata confinante, già dotata di un sistema di smaltimento delle acque. Con il terzo motivo ha contestato il collegamento del fossato alla rete comunale delle acque bianche e ha lamentato l’assenza dello studio di compatibilità idraulica o, in alternativa, dell’asseverazione tecnica. Con il quarto motivo ha denunciato difetto di motivazione e istruttoria sulle osservazioni procedimentali, affermando che le ragioni comunali per escludere soluzioni alternative — uso di aree verdi, vasche interrate o altre aree pubbliche — fossero contraddittorie e illogiche.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il primo motivo è infondato: gli atti non limitavano la finalità dell’intervento all’invarianza idraulica della palestra, ma indicavano anche l’obiettivo più ampio di migliorare la gestione delle acque meteoriche e la sicurezza idraulica della zona e di Via Don Pietro Cozza. Tale finalità emergeva anche dal dibattito consiliare, nel quale era stato richiamato il piano delle acque e la fragilità dell’area. Il Comune poteva tenere conto delle indicazioni del piano anche prima della sua efficacia e poteva ricorrere ai propri ordinari poteri espropriativi per realizzare nuovi tratti di fossato. La scelta rientra nella discrezionalità amministrativa e non risultava manifestamente illogica o sproporzionata, considerati l’interesse pubblico alla sicurezza idraulica e le dimensioni limitate delle superfici espropriate. Il secondo motivo è infondato: il fossato già raccoglieva le acque della lottizzazione privata, ma la raccolta non perseguiva una finalità esclusivamente privata; la gestione della sicurezza idraulica competeva comunque al Comune e il beneficio per la lottizzazione era secondario e indiretto. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di interesse, perché le contestazioni sul collegamento alla rete comunale e sulla documentazione di compatibilità idraulica, anche se fondate, non avrebbero inciso sulla legittimità del procedimento espropriativo oggetto del giudizio. Il quarto motivo è infondato: l’amministrazione aveva risposto alle osservazioni del privato e le alternative prospettate attengono a valutazioni di opportunità tecnica ed economica, senza dimostrare l’irragionevolezza della scelta, non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo. L’appellante è stato condannato alle spese, liquidate in € 4.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • allegato A della d.g.r. Veneto n. 2948/2009

    Si tratta di una scelta che rientra in una valutazione di opportunità rimessa al merito amministrativo, insindacabile in sede giurisdizionale non sussistendo vizi di evidente difetto di logicità o di proporzionalità: non si tratta di un intervento irragionevole, né il sacrificio imposto al privato è sproporzionato avuto riguardo alla rilevanza dell’interesse pubblico perseguito (sicurezza idraulica di una zona a rischio) e alle ridotte dimensioni della superficie di fossato (larghezza media in sommità pari a 7,60 metri per una lunghezza di circa 40 metri) e di terreno espropriata (metà del fossato, più una fascia di un metro sul piano di campagna in adiacenza al ciglio ovest).

    La disciplina regionale in materia di invarianza idraulica non impedisce al Comune di innalzare i livelli di tutela quando la scelta, rientrante nella discrezionalità di governo del territorio, sia sorretta dall’interesse pubblico alla sicurezza idraulica e non risulti manifestamente illogica o sproporzionata rispetto al sacrificio imposto.

  • art. 12 d.P.R. 327/2001

    Peraltro, tra le misure previste dal piano delle acque per ovviare a situazioni di criticità, viene indicato anche il “rifacimento di nuovi tratti di fossato” che, però, contrariamente a quanto esposto dall’appellante, non implica il divieto per il Comune di provvedere in tal senso mediante i suoi ordinari poteri espropriativi.

    Il Comune può ricorrere ai propri ordinari poteri espropriativi per realizzare nuovi tratti di fossato indicati come misure utili a fronteggiare criticità idrauliche.

Massime di principio

  • Nell’esercizio della discrezionalità in materia di governo del territorio, un Comune può tenere conto delle indicazioni contenute in un piano delle acque non ancora efficace, purché la scelta sia sorretta da un interesse pubblico e non presenti evidenti vizi di logicità o proporzionalità.
  • La dichiarazione di pubblica utilità può essere sorretta dalla finalità di migliorare la sicurezza idraulica di un’area e di gestire le acque meteoriche in termini più ampi rispetto alle sole esigenze dell’opera pubblica che ha occasionato l’intervento; il beneficio indiretto arrecato a una proprietà privata non integra, da solo, sviamento, se l’intervento persegue anche un interesse pubblico effettivo.
  • La legittimità di una scelta espropriativa non viene meno per la mera prospettazione di soluzioni alternative tecnicamente o economicamente possibili: in assenza di manifesta irragionevolezza, la comparazione della loro opportunità appartiene al merito amministrativo e non è sindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità.
  • Una censura è inammissibile per difetto di interesse quando, anche se accolta, non potrebbe incidere sulla legittimità del procedimento espropriativo oggetto del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione di pubblica utilitàDecreto di esproprio e procedimento
RamiEspropriazione per pubblica utilitàUrbanistica e governo del territorio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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