Deliberazione n. 210 del 17/05/2023
Provvedimento del 17 maggio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati il 27 aprile 2023 dal dirigente competente a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito riconducibile all’ipotesi di revenge porn. I destinatari sono Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland, chiamati a impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme Facebook, Instagram e YouTube e a conservarlo, se acquisito in chiaro, per finalità probatorie per 12 mesi. Il provvedimento ha natura di ratifica e non irroga una sanzione pecuniaria.
Ratifica dei provvedimenti d’urgenza contro Facebook/Meta e Google per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di provvedimenti d’urgenza per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 17 maggio 2023, due determinazioni d’urgenza adottate dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland. L’intervento si colloca nel quadro dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativo alle segnalazioni di possibili casi di "revenge porn" tramite piattaforme digitali.
Origine del procedimento
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento del Garante in relazione alle piattaforme Facebook, Instagram e YouTube. La segnalazione è stata ritenuta compatibile con la disciplina richiamata e ha attivato il meccanismo accelerato previsto dalla normativa, che impone all’Autorità di decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione.
Provvedimenti urgenti adottati il 27 aprile 2023
Ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 51 e 52 del 27 aprile 2023. Con tali provvedimenti è stato ordinato ai gestori delle piattaforme di:
- adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Facebook, Instagram e YouTube, trasmesso in formato hash;
- conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie, per un periodo di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento;
- utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 17 maggio 2023, dopo aver acquisito le osservazioni del vice segretario generale e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 27 aprile 2023. La ratifica conferma l’efficacia delle misure di blocco/prevenzione della diffusione e della conservazione probatoria, senza che nel testo sia prevista una sanzione pecuniaria o ulteriori prescrizioni sostanziali.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che la riguardano, ritenendo integrata una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy. La segnalazione riguardava in particolare le piattaforme Facebook, Instagram e YouTube.
Provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina del revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 51 e 52 del 27 aprile 2023. Le misure hanno imposto ai gestori delle piattaforme di adottare immediatamente iniziative per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale per finalità probatorie
Alle medesime società è stata prescritta anche la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori e per la durata di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 17 maggio 2023, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza già adottati il 27 aprile 2023. La ratifica riguarda Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland.
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