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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07045/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fideiussore)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il pagamento di oltre un milione di euro nei confronti di alcuni fideiussori della società mutuataria. I garanti hanno opposto il decreto deducendo, in via principale, la nullità totale o parziale delle fideiussioni perché conformi allo schema ABI 2003 ritenuto anticoncorrenziale; in subordine, hanno eccepito la decadenza della banca dalla garanzia ex art. 1957 c.c., per mancata proposizione dell’azione giudiziale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale. Il tribunale aveva respinto l’opposizione, ritenendo valida la garanzia e sufficiente la clausola di pagamento a prima richiesta per derogare alla disciplina dell’art. 1957 c.c. La corte d’appello, invece, ha ritenuto che le fideiussioni riproducessero il modello ABI dichiarato anticoncorrenziale, che le clausole corrispondenti (tra cui quelle di deroga all’art. 1957 c.c.) fossero invalide ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), L. n. 287/1990 e dell’art. 1419 c.c., e che non si trattasse di contratto autonomo di garanzia solo perché presente la clausola a prima richiesta; conseguentemente ha applicato l’art. 1957 c.c. e ha ritenuto maturata la decadenza della banca. In cassazione la banca ha censurato tale decisione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1957 c.c. e sostenendo che la clausola a prima richiesta e le altre pattuizioni avrebbero reso i rapporti contratti autonomi di garanzia, sottratti alla decadenza ex art. 1957 c.c.; ha inoltre sostenuto che la norma sarebbe derogabile liberamente tra le parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la corte territoriale aveva qualificato i contratti come fideiussioni e non come contratti autonomi di garanzia, valorizzando il fatto che l’art. 7 prevedeva il pagamento immediato ma non anche la formula "senza eccezioni"; inoltre ha rilevato che, quanto alla deroga all’art. 1957 c.c., il ricorrente non aveva trascritto nel ricorso le clausole contrattuali rilevanti, in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c., rendendo impossibile il controllo di legittimità sulla correttezza dell’interpretazione delle clausole. La Corte ha aggiunto che, se la doglianza mirava a contestare l’interpretazione contrattuale, avrebbe dovuto indicare specificamente gli errori ermeneutici e riportare puntualmente il testo delle clausole, non essendo sufficiente il richiamo a orientamenti giurisprudenziali sulla clausola a prima richiesta. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della banca alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1957 c.c.

    La norma è richiamata come disciplina della decadenza del creditore garante, ma la sua applicazione o deroga non può essere scrutinata in cassazione senza la completa trascrizione delle clausole rilevanti; la Corte ribadisce che, per contestarne l’operatività, occorre confrontarsi con il contenuto contrattuale specifico.

  • art. 2, comma 1, lett. a), L. n. 287/1990

    È la base normativa della nullità delle clausole fideiussorie conformi allo schema ABI dichiarato anticoncorrenziale.

  • art. 1419 c.c.

    È richiamato per l’invalidità parziale delle clausole riproduttive dello schema ABI anticoncorrenziale, con conservazione del resto del contratto ove possibile.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Viene evocato quale parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo applica in termini rigorosi: il ricorrente deve trascrivere le clausole contrattuali rilevanti e indicare specificamente il contenuto necessario al controllo della censura; in difetto, il motivo è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato insieme al comma 1-quater per determinare il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che investe l’interpretazione di clausole contrattuali deve riportare integralmente, o per la parte rilevante, il testo delle clausole stesse; il mero richiamo a un orientamento giurisprudenziale astratto non consente il controllo della Corte ed espone il motivo a inammissibilità.
  • Quando la corte di merito qualifica il rapporto come fideiussione e ne esclude la natura di garanzia autonoma per mancanza della formula completa di pagamento immediato e senza eccezioni, la contestazione in cassazione deve aggredire specificamente l’interpretazione delle singole pattuizioni e i criteri ermeneutici applicati.
  • La dedotta derogabilità pattizia dell’art. 1957 c.c. non può essere fatta valere in modo generico: occorre dimostrare, sulla base del testo contrattuale, che la clausola invocata sia effettivamente idonea a escludere o modificare la decadenza del creditore.
  • In presenza di una decisione di merito fondata anche su una interpretazione delle clausole contrattuali, il ricorso per cassazione che si limiti a prospettare una diversa qualificazione giuridica senza un puntuale confronto con il testo negoziale è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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