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Messaggio

Messaggio numero 22228 del 12-7-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio comunica l’aggiornamento dei programmi INPS per liquidare e ricostituire le pensioni di reversibilità a carico del Fondo speciale dipendenti Ferrovie dello Stato, con istruzioni operative dettagliate sui casi trattabili, sulle modalità di ricostituzione e sui dati da inserire nei pannelli della procedura. Fornisce inoltre indicazioni sulla rilevazione dei dati del dante causa, sui documenti cartacei provenienti da INPDAP e sulla possibilità di ricostituire anche le pensioni con tredicesima mensilità già erogata direttamente dalle sedi.

Ricostituzione delle pensioni di reversibilità del Fondo speciale dipendenti FS S.p.A.

Ricostituzione delle pensioni di reversibilità del Fondo speciale dipendenti FS S.p.A.

Il messaggio INPS n. 22228 del 12 luglio 2004 aggiorna le funzionalità informatiche per la liquidazione e la ricostituzione delle pensioni di reversibilità a carico del Fondo speciale dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A. Il documento fornisce istruzioni operative per la gestione delle posizioni trasferite dall’INPDAP, con particolare attenzione alle pensioni aventi decorrenze anteriori al 1995 e ai casi con indennità integrativa speciale.

Ambito di applicazione e pensioni trattabili

Sono trattabili le pensioni di reversibilità con qualsiasi decorrenza originaria e con o senza indennità integrativa speciale come assegno accessorio, purché non sia dovuta l’integrazione al minimo INPS.

Con la nuova versione dei programmi è inoltre possibile effettuare, esclusivamente in forma di ricostituzione di tipo "7" retributiva, anche le pensioni di reversibilità decorrenti da data antecedente al 1° gennaio 1995 e rimaste cristallizzate alla data del passaggio delle pensioni dall’INPDAP.

Modalità di effettuazione delle ricostituzioni

Per le prestazioni trasferite dall’INPDAP risultano nel data base delle pensioni le informazioni contabili relative ai periodi successivi al 12/2000. Per consentire il calcolo dei conguagli derivanti dalla variazione delle pensioni occorre procedere in due fasi.

  • Prima ricostituzione: deve avere data di calcolo non antecedente al 1° gennaio 2001 e serve a ricostruire contabilmente la pensione, riportandola dal dato originario al valore in pagamento senza modificare la composizione familiare pervenuta dall’INPDAP.
  • In questa fase, se necessario, le scadenze dei contitolari devono essere spostate a una data futura, così da ottenere un conguaglio pari a zero o prossimo allo zero.
  • Seconda ricostituzione: consente di inserire o variare i dati reddituali, i dati anagrafici degli eventuali contitolari e l’importo della pensione annua lorda, ai fini dei conguagli a credito o a debito decorrenti dalla data della variazione.

Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1995 la procedura non può effettuare calcoli anteriori al 1° ottobre 1995. Di conseguenza, nel caso di pensione con I.I.S. corrisposta come assegno accessorio e decorrenza anteriore al 1° ottobre 1995, occorre:

  • ricostituire la pensione inserendo la PAL in pagamento al 1° ottobre 1995, desunta dal "Ruolo di pensione" trasmesso dalla sede INPDAP, insieme ai redditi e agli eventuali familiari compartecipi, per ricostruire gli importi pagati fino alla data della ricostituzione con arretrati pari a zero o prossimi a zero;
  • ricostituire la pensione per inserire dati mancanti o variare elementi già presenti, con determinazione degli eventuali arretrati dal 1° ottobre 1995 alla data della ricostituzione;
  • determinare fuori procedura gli eventuali arretrati dalla decorrenza originaria fino al 30 settembre 1995.

Modalità di liquidazione delle nuove pensioni

A seguito delle modifiche ai programmi è possibile liquidare nuove pensioni con le modalità consuete, tenendo conto delle istruzioni relative alla compilazione del pannello contenente i dati specifici del Fondo.

Non risultano invece al momento liquidabili le pensioni di reversibilità provenienti da pensioni dirette con I.I.S. corrisposta come assegno accessorio, quando siano state ricostituite o liquidate con procedure INPS. Il messaggio precisa che i programmi sono in fase di modifica.

Compilazione del pannello FS05FS: dati specifici del Fondo FS

Per la segnalazione dei dati nei pannelli della procedura di ricostituzione si rinvia ai precedenti messaggi. Il presente messaggio chiarisce le modalità di compilazione del pannello FS05FS, anche in relazione alle modifiche introdotte con il rilascio della procedura.

Per ricostituzioni e nuove liquidazioni può essere necessario compilare più pannelli Fondo:

  • per le pensioni di reversibilità: un pannello con i dati del dante causa; un secondo con i dati degli aventi diritto alla data originaria della reversibilità; un terzo con riferimento al 1° ottobre 1995;
  • per le pensioni indirette: due pannelli, uno per la decorrenza originaria e uno per la situazione al 1° ottobre 1995.

Se occorrono modifiche in date diverse da quella originaria o dal 1° ottobre 1995, vanno compilati nuovi record Fondo alla decorrenza desiderata.

Contenuto dei campi del pannello FS05

Il primo sottopannello prevede i seguenti dati principali:

  • Campo 01 - T PENS.
  • Campo 02 - PENS:PROV/DEF: indicare "P" se la pensione resta provvisoria; spazio se definitiva.
  • Campo 03 - TIT:ALTRA PENS.: indicare N o S.
  • Campo 04 - DEC ggmmaaaa: decorrenza della pensione diretta, della reversibilità originaria, dell’1/10/1995 o di eventuali altre date.
  • Campo 05 - DEC. ECONOM.: decorrenza economica, di norma coincidente con il campo precedente.
  • Campo 06 - SOSP mmaaaa: sospensione, di regola non rilevante.
  • Campo 07 - ASS. ggmmaaaa: data di iscrizione al Fondo FS, facoltativa.
  • Campo 08 - CESS. ggmmaaaa: data dell’ultimo giorno di lavoro o, in caso di decesso in servizio, data di morte.
  • Campo 09 - MATRICOLA FS: numero di matricola del ferroviere, facoltativo.
  • Campo 10 - COD.SPEC.: indicare "X" per pensione di reversibilità o "H" per pensione indiretta.
  • Campo 11 - CAUSALE CESSAZIONE: usare la codifica FS, facoltativa.
  • Campo 12 - QUALIFICA PROFESSIONALE: usare la codifica FS, facoltativa.
  • Campo 13 - CODICE NON CALCOLO: al momento irrilevante.
  • Campo 14 - PENSIONE ANNUA LORDA: obbligatorio solo per il pannello relativo al 1° ottobre 1995; va indicato l’importo della sola pensione a tale data.
  • Campo 15 - I.I.S.: se la pensione ha l’I.I.S. come assegno accessorio, il campo non va compilato; se l’I.I.S. entra nella base pensionabile, va indicata l’indennità annua in godimento dal dante causa al momento del decesso.
  • Campo 16 - DIRITTO I.I.S. S/N: "S" indica l’esistenza del diritto all’I.I.S. come elemento accessorio, a prescindere dal pagamento effettivo.
  • Campo 17 - PRIVILEGIATA S/N: "S" se pensione privilegiata, "N" altrimenti.
  • Campo 18 - 13 MENS. S/N: indica il diritto al pagamento della tredicesima mensilità.
  • Campo 19 - DEC.CALC: impostato automaticamente al 01/10/1995; va verificata la correttezza del dato.
  • Campo 20 - APPLICAZIONE ALIQUOTE AGO S/N: "N" per le aliquote del D.P.R. 1092/73, "S" per quelle dell’assicurazione generale obbligatoria.

Il secondo sottopannello contiene i dati relativi ai servizi utili e alla base pensionabile:

  • servizi utili al 31/12/92, al 31/12/94, al 31/12/95, al 31/12/97 e alla cessazione;
  • anni utili al diritto, da inserire arrotondati all’anno intero;
  • retribuzione ex L. 177/76, obbligatoria solo per il pannello del 1°/10/1995;
  • eventuali quote art. 14;
  • I.I.S., da indicare solo se nel campo 16 è stato inserito "N";
  • differenza retributiva spettante ai sensi della L. 336/70;
  • retribuzione media per il calcolo della quota B.

Nei dati I.I.S. sono previsti anche:

  • Campo 14 - PAGAMENTO S/N: "S" se l’I.I.S. accessoria deve essere corrisposta, "N" se il pagamento è sospeso;
  • Campo 15 - CONGLOBATA S/N: "S" se lo stipendio considerato per il calcolo della PAL comprende la quota di I.I.S. conglobata ai sensi dell’art. 1 della L. 885/80, "N" in caso contrario.

Per le modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale il messaggio rinvia a quanto già comunicato con il messaggio n. 305/0013/2003 dell’11 agosto 2003.

Rilevazione delle informazioni relative al dante causa e alla reversibilità

Nel mese di ottobre 2001 le sedi provinciali INPDAP hanno trasferito alle corrispondenti sedi provinciali INPS i fascicoli pensionistici cartacei relativi a pensionati e superstiti. Il fascicolo, costituito dal cosiddetto "Ruolo di pensione", contiene i principali dati anagrafici e pensionistici e le elaborazioni automatiche succedutesi nel tempo per perequazioni e riliquidazioni.

Nel fascicolo sono presenti anche i decreti o le deliberazioni di pensione emessi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. e, se esistente, la determinazione della pensione di reversibilità effettuata dall’INPDAP.

Decreti e deliberazioni FS: liquidazione, riforma e riliquidazione

Prima del passaggio del Fondo all’INPS, le Ferrovie dello Stato S.p.A. determinavano l’importo della pensione annua lorda spettante al dipendente o ai superstiti secondo le regole vigenti al momento della cessazione dal servizio o del decesso in servizio. Il prospetto veniva trasmesso alla competente amministrazione del Tesoro e poi all’INPDAP per la gestione del pagamento.

Se sopravvenivano variazioni rilevanti, le FS emettevano un nuovo provvedimento di "riforma" con rideterminazione dell’importo, inviato nuovamente all’ente pagatore. Le amministrazioni pagatrici ponevano in pagamento il nuovo importo, maggiorato degli eventuali aumenti per perequazione automatica o per specifiche norme di legge.

Tra le disposizioni richiamate che hanno incrementato l’importo della pensione figurano le leggi n. 22 del 12 febbraio 1974, n. 177 del 29 aprile 1976, n. 141 del 17 aprile 1985, n. 544 del 29 dicembre 1988 e n. 59 del 27 febbraio 1991.

Il messaggio chiarisce inoltre che, nel tempo, ulteriori norme hanno determinato il ricalcolo della pensione annua lorda mediante l’introduzione di nuovi elementi di calcolo, dando luogo a provvedimenti di "riliquidazione". In alcuni casi liquidazione, riforma e riliquidazione potevano essere contenute nello stesso atto.

Le norme richiamate come causa di riliquidazione a partire da una data successiva al pensionamento sono:

  • DPR n. 1081 del 28 dicembre 1970;
  • DPR n. 748 del 30 giugno 1972;
  • legge n. 22 del 12 febbraio 1974;
  • DPR n. 1093 del 29 dicembre 1973;
  • legge n. 312 dell’11 luglio 1980;
  • legge n. 292 del 10 luglio 1984;
  • legge n. 942 del 23 dicembre 1986;
  • legge n. 468 del 14 novembre 1987;
  • sentenza della Corte Costituzionale n. 1/1991;
  • CCNL 1990/1992;
  • legge n. 59 del 27 febbraio 1991.

Determinazioni delle Direzioni Provinciali del Tesoro e dell’INPDAP sulle reversibilità

Dal 1° gennaio 1976 le Direzioni Provinciali del Tesoro sono divenute competenti alla liquidazione delle pensioni di reversibilità spettanti ai superstiti dei pensionati dello Stato. Le Ferrovie, quindi, non hanno più liquidato le reversibilità dei superstiti di pensionati deceduti dall’1/1/1976 in poi, conservando la competenza soltanto per le pensioni indirette degli aventi causa di deceduti in servizio e per i pensionati deceduti in quiescenza fino al 31/12/1975.

I provvedimenti di liquidazione adottati dalle Direzioni Provinciali del Tesoro e dall’INPDAP riportano lo stesso numero di certificato della pensione diretta, seguito da lettere e numeri aggiuntivi, oltre ai principali elementi della pensione diretta, quali:

  • data di cessazione;
  • causa di cessazione;
  • pensione annua lorda originaria;
  • pensione annua lorda in pagamento al momento del decesso.

Foglio elettronico Excel per la ricostituzione

Il messaggio anticipa l’invio di un foglio elettronico denominato "Ricostituzioni_FS_v4-1.xls" e di un documento contenente le istruzioni per il suo utilizzo, da impiegare per la ricostituzione degli importi di pensione.

Tredicesima mensilità

Con l’aggiornamento della procedura è possibile ricostituire anche le pensioni di reversibilità di cui ai messaggi n. 330/0013/2001 e n. 289/0013/2002, per le quali le sedi avevano già provveduto all’erogazione diretta della tredicesima mensilità.

Indicazioni di sintesi operative

Il documento, nel suo complesso, introduce quindi una disciplina operativa aggiornata per:

  • la ricostituzione delle pensioni di reversibilità del Fondo FS;
  • la liquidazione di nuove pensioni secondo le nuove modalità informatiche;
  • la gestione dei casi con I.I.S. come assegno accessorio o inclusa nella base pensionabile;
  • l’acquisizione dei dati storici contenuti nei fascicoli cartacei trasferiti dall’INPDAP;
  • la corretta compilazione dei pannelli Fondo FS della procedura, in particolare FS05FS;
  • la ricostituzione delle posizioni interessate dalla tredicesima mensilità già corrisposta direttamente dalle sedi.

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