Messaggio numero 21986 del 8-7-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS comunica la proroga fino al 31 dicembre 2004 dell’indennità di mobilità per specifici lavoratori già beneficiari di CIGS. Indica la riduzione del trattamento al 64% dell’importo iniziale, i codici da utilizzare per la liquidazione, il limite di spesa complessivo e gli adempimenti delle sedi verso i Centri per l’Impiego e i Ministeri competenti.
Proroga dell’indennità di mobilità per il 2004
Proroga dell’indennità di mobilità per l’anno 2004
Il documento comunica alle strutture INPS la proroga dell’indennità di mobilità fino al 31 dicembre 2004 per una categoria محدata di lavoratori. La misura deriva dal decreto n. 34014 del 7 maggio 2004, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Ambito di applicazione e destinatari
La proroga riguarda i lavoratori che, prima del licenziamento, hanno beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall’articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, della legge 26 novembre 1996, n. 608.
I destinatari sono individuati tra i nominativi già selezionati dal Ministero del lavoro con i decreti richiamati nel messaggio INPS n. 33820 dell’11 giugno 1999.
Misura del trattamento
Il decreto stabilisce che la misura dell’indennità di mobilità è ridotta del 20%.
Di conseguenza, agli interessati deve essere corrisposto un importo pari al 64% del trattamento iniziale.
Adempimenti operativi per le sedi INPS
Le sedi, nel liquidare il trattamento per l’anno 2004, devono utilizzare:
- il "CODICE INTERVENTO" 001;
- il "CODICE % RIDUZIONE" 9999.
Tali codici sono indicati come indispensabili sia per l’individuazione dei beneficiari sia per la determinazione automatica dell’importo da corrispondere.
Controllo della spesa e limiti finanziari
Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, l’INPS deve controllare i flussi di spesa relativi all’erogazione della prestazione e darne comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Il limite finanziario complessivo indicato è pari a euro 2.917.976,40.
Comunicazioni ai Centri per l’Impiego
Le sedi devono comunicare i nominativi dei beneficiari ai Centri per l’Impiego, al fine di:
- verificare il mantenimento dello stato di disoccupazione;
- aggiornare la lista regionale di mobilità.
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