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Messaggio

Messaggio numero 22323 del 12-7-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio chiarisce che lo sgravio contributivo totale ex art. 6 legge n. 30/1998 si applica anche ai lavoratori marittimi assunti con contratto di formazione e lavoro. Vengono inoltre indicate le modalità operative per la compilazione del modello DM10/2 nei casi di riduzione contributiva del 25% o totale e le istruzioni per il recupero tramite codice R900.

Sgravio contributivo per il personale delle navi del Registro Internazionale e per i CFL

Sgravio contributivo per il personale delle navi del Registro Internazionale e per i contratti di formazione e lavoro

Il messaggio dell’INPS esamina l’applicazione dello sgravio contributivo previsto per il personale imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale anche ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro (CFL). L’istituto conclude che il beneficio può essere riconosciuto anche a tale categoria, in quanto compatibile con la finalità della norma e con le agevolazioni già previste per l’occupazione giovanile.

Quadro normativo richiamato

Il documento richiama l’art. 6 del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30. Tale disposizione prevede, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge per le imprese armatrici e per il personale avente i requisiti dell’art. 119 del codice della navigazione, imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale.

Viene inoltre ricordato che lo sgravio opera anche sulla quota contributiva a carico del lavoratore, come precisato dalla legge n. 472/1999.

Motivi dell’estensione ai lavoratori in CFL

L’INPS osserva che il tenore letterale dell’art. 6 della legge n. 30/1998 non ostacola l’agevolazione per i soggetti in CFL. La ratio della norma è individuata nella salvaguardia della gente di mare, ambito in cui rientrano anche i lavoratori con contratto di formazione e lavoro imbarcati.

Il messaggio sottolinea inoltre che la finalità della norma è quella di sostenere economicamente un settore produttivo specifico mediante misure di sostegno all’occupazione, e che tali misure non risultano incompatibili con quelle finalizzate a promuovere l’occupazione giovanile. Da ciò deriva l’estensione dello sgravio anche ai lavoratori marittimi in CFL.

Modalità operative per le imprese con CFL e riduzione del 25%

Per le imprese che occupano lavoratori in CFL con riduzione contributiva nella misura del 25%, i datori di lavoro devono:

  • esporre sul modello DM10/2 i dati relativi ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro, utilizzando il c.t.c. "56" e il codice di conguaglio "L172";
  • determinare lo sgravio spettante ex art. 6 della legge n. 30/1998 al netto della quota di riduzione già applicata, pari al 25% della contribuzione a carico del datore di lavoro;
  • includere nel calcolo anche l’intera contribuzione a carico del lavoratore, pari all’8,89%;
  • ricomprendere l’importo così determinato nel coacervo delle somme conguagliate a titolo di sgravio ex art. 6, usando il codice "R900" nel quadro "D" del mod. DM10/2.

Modalità operative per le imprese con CFL e riduzione totale

Per le imprese che occupano lavoratori in CFL con riduzione contributiva nella misura totale, i datori di lavoro devono:

  • esporre nel quadro "B-C" del modello DM10/2 i dati relativi ai lavoratori in CFL, secondo la prassi comune;
  • utilizzare il c.t.c. "53" per il versamento della quota a carico del lavoratore;
  • utilizzare il codice "S142" per il versamento della contribuzione fissa a carico del datore di lavoro;
  • recuperare nel quadro "D" del mod. DM10/2, a titolo di sgravio ex art. 6 della legge n. 30/1998, l’ammontare della contribuzione sopra indicata, comprensiva di quota a carico del lavoratore e contribuzione fissa;
  • includere anche tale importo nel coacervo delle somme conguagliate con il codice "R900".

Aggiornamento delle procedure e gestione delle rettifiche

Il messaggio precisa che la procedura di calcolo delle denunce contributive del modello DM10/2 sarà aggiornata per recepire le modalità operative descritte.

Inoltre, eventuali note di rettifica collegate alla materia trattata devono essere riproposte al calcolo da parte delle Sedi INPS, che cureranno anche la relativa definizione alla luce delle indicazioni fornite dal messaggio.

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