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Sentenza

Sentenza n. 868/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento del permesso di costruire n. 12/23 rilasciato in data 22.06.24 dal Comune di Carasco alla Sig.ra Canata Dorinda ai sensi dell’art. 10 DPR 380/01, per la costruzione di una tettoia e la sistemazione di aree ad uso deposito materiali e mezzi di lavoro semoventi.

Giustizia amministrativa202401076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: permesso di costruire n. 12/2023 del 22 giugno 2024 per la realizzazione di una tettoia e la sistemazione di un'area destinata a deposito di materiali e parcheggio di mezzi di lavoro

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il permesso di costruire, nonché gli atti presupposti, deducendo sette motivi. Ha contestato l'autorizzazione paesaggistica e il parere della commissione edilizia per violazione degli artt. 131, 134 e 136 del d.lgs. 42/2004, del decreto ministeriale n. 17070/2012 e del decreto regionale di dichiarazione di notevole interesse pubblico, oltre che per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, difetto dei presupposti e illogicità. Ha denunciato l'illegittimità derivata del permesso di costruire, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di istruttoria e la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e legittimo affidamento. Ha inoltre contestato la falsità o erroneità delle dichiarazioni rese a corredo dell'istanza edilizia, la violazione dell'art. 20, comma 13, del d.P.R. 380/2001 e del d.P.R. 445/2000, il mutamento della destinazione d'uso dei terreni in contrasto con la disciplina urbanistica, paesaggistica e ambientale, nonché la mancata acquisizione del parere dell'Autorità di bacino nonostante la collocazione dell'area in una zona a elevata criticità idraulica. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito il difetto assoluto di interesse e la tardività del ricorso, chiedendone comunque il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto originario di interesse ad agire, senza esaminare nel merito i motivi dedotti. Ha distinto la legittimazione, ritenuta sussistente in ragione della vicinitas, dall'interesse concreto e attuale al ricorso. Richiamando l'Adunanza plenaria n. 22/2021, ha affermato che la vicinitas non dimostra automaticamente l'esistenza di uno specifico pregiudizio derivante dal titolo edilizio. Nel caso concreto il ricorrente non ha provato una concreta lesione in termini di perdita di area o luce, né una seria compromissione della vista panoramica, tenuto conto della distanza, del dislivello di circa 15 metri e dell'interposizione della strada provinciale n. 33. Inoltre, l'intervento risultava conforme alla destinazione urbanistica dell'area, ricadente in zona IS-MA del PTCP e in zona z.t.c.e.p.1 di completamento, nella quale erano ammesse sistemazioni del terreno, depositi, strade carrabili e parcheggi esterni. Poiché il ricorrente non aveva impugnato la disciplina urbanistica e paesistica di base, l'eventuale annullamento del permesso non avrebbe necessariamente ripristinato lo status quo ante, anche in ragione della possibile richiesta di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 380/2001. È stata quindi ritenuta insussistente l'utilità concreta derivante dall'annullamento. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, nella misura di 2.000 euro, oltre accessori, in favore di ciascuna parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    persistendo quantomeno l’interesse ad agire “al fine di poter esperire in sede civile azione di risarcimento del danno”

    La deduzione di un possibile successivo giudizio risarcitorio non ha superato il difetto originario di interesse all'annullamento; il giudice non ha accolto la richiesta di accertamento dell'illegittimità degli atti.

  • art. 111 c.p.c.

    proseguimento del processo “tra le parti originarie”

    La successione a titolo particolare nel diritto controverso non determina, di per sé, la sostituzione delle parti originarie nel processo.

  • art. 38 d.P.R. 380/2001

    L'interesse all'impugnazione del titolo edilizio deve correlarsi a un pregiudizio concreto che l'annullamento, anche mediante l'effetto ripristinatorio previsto dalla norma, sia idoneo a scongiurare o riparare.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La possibile successiva sanatoria dell'intervento costituisce un ulteriore elemento per escludere che l'annullamento del permesso conduca necessariamente al ripristino dello status quo ante.

  • art. 49 N.T.A. del P.T.C.P.

    La disciplina della zona IS-MA ammette interventi di nuova edificazione purché non implichino né richiedano una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa.

  • art. 6.2 delle norme di attuazione del P.R.G. del Comune di Carasco

    La zona z.t.c.e.p.1 consente, tra l'altro, sistemazioni del terreno, depositi, strade carrabili e parcheggi esterni.

  • art. 22 Adunanza plenaria Consiglio di Stato, 9 dicembre 2021

    Legittimazione e interesse a ricorrere sono condizioni dell'azione autonome; la vicinitas può fondare la legittimazione, ma non dimostra automaticamente il concreto pregiudizio necessario per l'interesse al ricorso.

Massime di principio

  • La vicinitas rispetto a un intervento edilizio può fondare la legittimazione a ricorrere, ma non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'interesse concreto e attuale all'annullamento: il ricorrente deve allegare e provare uno specifico pregiudizio derivante dal titolo impugnato.
  • L'interesse all'annullamento di un titolo edilizio richiede che l'eliminazione dell'atto sia concretamente idonea a scongiurare o riparare il pregiudizio lamentato, anche considerando l'effetto ripristinatorio conseguibile ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 380/2001.
  • Quando l'intervento edilizio è conforme alla disciplina urbanistica vigente e il ricorrente non impugna tale disciplina, l'annullamento del singolo permesso non assicura necessariamente il ripristino dello status quo ante e può difettare l'utilità concreta dell'azione.
  • La distanza, il dislivello e l'interposizione di una strada pubblica possono escludere la prova di una lesione concreta alla luce, all'area disponibile o alla vista panoramica, ove il ricorrente si limiti a prospettare un pregiudizio generico alle caratteristiche dell'area.
  • La possibile sanatoria dell'intervento edilizio può incidere sull'interesse al ricorso quando dimostri che l'eventuale annullamento del titolo non determinerebbe necessariamente la rimozione delle opere o il ripristino della situazione precedente.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggisticaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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