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Sentenza

Sentenza n. 1176/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del SUAP di sospensione del procedimento e richiesta di documentazione integrativa per l’ampliamento di una stazione radio base mediante installazione di apparati 5G

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento con cui il SUAP, dopo la presentazione di un’istanza per l’ampliamento di una stazione radio base mediante inserimento di apparati 5G e dopo la comunicazione di avvio dei lavori, ha sospeso il procedimento chiedendo il pagamento di diritti di istruttoria, la copia del titolo abilitativo dell’impianto esistente, chiarimenti sulle lavorazioni, il parere comunale di conformità edilizia e urbanistica, un’attestazione comunale sull’esclusione dall’autorizzazione paesaggistica e il parere tecnico dell’ARPAC. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 40, comma 5, del d.l. n. 77 del 2021 e dell’art. 45 del d.lgs. n. 259 del 2003, sostenendo che la documentazione richiesta non era dovuta, che alcuni documenti potevano essere acquisiti d’ufficio dall’amministrazione e che altri erano già nella disponibilità del SUAP. Ha inoltre contestato la sospensione perché il provvedimento era stato adottato dopo la scadenza del termine previsto per la definizione del procedimento e in assenza di pareri sfavorevoli delle amministrazioni competenti. Il giudizio è stato esteso alle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR; queste ultime si sono costituite chiedendo l’accoglimento del ricorso, mentre il Comune non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente disposto lo stralcio della memoria delle amministrazioni statali depositata tardivamente rispetto ai termini del rito speciale previsto dall’art. 12-bis del d.l. n. 68 del 2022. Nel merito ha accolto il ricorso. Il provvedimento del SUAP era stato adottato 67 giorni dopo la presentazione dell’istanza, oltre il termine previsto dall’art. 45 del d.lgs. n. 259 del 2003 e in assenza di pareri sfavorevoli delle amministrazioni indicate dalla disposizione. Si era quindi perfezionata la fattispecie prevista dalla normativa speciale e l’atto tardivo doveva essere considerato inefficace ai sensi dell’art. 49-ter del d.lgs. n. 259 del 2003 e dell’art. 2, comma 8-bis, della l. n. 241 del 1990. Il TAR ha inoltre ritenuto illegittima la richiesta documentale: l’art. 40, comma 5, del d.l. n. 77 del 2021 limita la documentazione allegabile a un’autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli impianti, in funzione di semplificazione e accelerazione; non erano pertanto dovuti né i diritti di istruttoria, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 259 del 2003, né la documentazione ulteriore richiesta dal SUAP. I documenti relativi al titolo dell’impianto esistente, ai profili edilizi, urbanistici e paesaggistici e il parere ARPAC erano comunque già disponibili o acquisibili d’ufficio. Il provvedimento impugnato è stato quindi annullato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 5, d.l. n. 77/2021

    allegazione unicamente di un’autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli impianti

    La disposizione introduce una disciplina documentale semplificata per gli interventi considerati, impedendo all’amministrazione di richiedere documenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.

  • art. 45 d.lgs. n. 259/2003

    termine previsto dall’art. 45 del d.lgs. n. 259 del 2003

    Il termine per la definizione del procedimento decorre dalla presentazione dell’istanza; decorso il termine senza pareri sfavorevoli delle amministrazioni competenti, si perfeziona la fattispecie prevista dalla disciplina speciale.

  • art. 49-ter d.lgs. n. 259/2003

    lo stesso deve essere considerato inefficace

    Un provvedimento adottato oltre la scadenza del termine procedimentale previsto per gli impianti di radiocomunicazione è inefficace.

  • art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990

    il provvedimento impugnato è stato adottato oltre la scadenza del predetto termine

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell’inefficacia dell’atto tardivo adottato dall’amministrazione.

  • art. 54, comma 1, d.lgs. n. 259/2003

    deve essere esclusa la debenza ai sensi dell’art. 54, comma 1

    Esclude, nel procedimento considerato, la debenza dei diritti di istruttoria richiesti dal SUAP.

  • art. 18, comma 2, l. n. 241/1990

    l’Amministrazione avrebbe potuto acquisire d’ufficio

    L’amministrazione deve acquisire d’ufficio documenti e informazioni già in possesso di altre amministrazioni o comunque non imponibili nuovamente al privato.

  • art. 12-bis d.l. n. 68/2022

    rito di cui all’art. 12 bis del d.l. n. 68 del 2022

    Disciplina il rito speciale applicato nel giudizio, inclusi i termini per il deposito delle memorie.

Massime di principio

  • Nel procedimento speciale relativo all’installazione o alla modifica di impianti di radiocomunicazione, l’amministrazione non può richiedere al privato documentazione ulteriore rispetto a quella espressamente prevista dalla disciplina speciale, quando quest’ultima limita gli allegati a un’autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli impianti.
  • Il termine previsto dall’art. 45 del d.lgs. n. 259 del 2003 decorre dalla presentazione dell’istanza; ove il termine scada senza pareri sfavorevoli delle amministrazioni competenti, l’adozione successiva di un provvedimento di sospensione o di richiesta documentale è tardiva e inefficace.
  • Il SUAP non può imporre il pagamento di diritti di istruttoria quando la disciplina speciale del procedimento ne esclude la debenza.
  • L’amministrazione non può chiedere al privato documenti già presenti nel fascicolo procedimentale o acquisibili d’ufficio ai sensi dell’art. 18, comma 2, della l. n. 241 del 1990.
  • La finalità di semplificazione e accelerazione propria della disciplina speciale per gli impianti di radiocomunicazione impedisce aggravamenti procedimentali non previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicitàTrasparenza e pubblicità

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