Sentenza n. 959/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia - della Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 46 del 08/06/2026 del Comune di Aprilia, avente ad oggetto "approvazione nuove tariffe per la sosta a pagamento, modifica oraria per il pagamento della sosta e ampliamento delle aree soggette alla disciplina della sosta a pagamento", - della relazione del Dirigente del V Settore prot. n. 57203 del 26/05/2026, richiamata dalla deliberazione impugnata; - ove occorra, del verbale di riunione prot. n. 53689 del 06/05/2026; - ove occorra, della nota prot. n. 45139 del 24/04/2026 indirizzata al Comando della Polizia Locale; - di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, esecutivo, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli atti organizzativi, tecnici, planimetrici, contabili e gestionali relativi all'ampliamento delle strisce blu e alla rideterminazione delle tariffe.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 46 dell’8 giugno 2026, relativa a nuove tariffe, orari e ampliamento delle aree di sosta a pagamento, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato il complessivo riassetto della sosta a pagamento deducendo: violazione dell’art. 7, commi 8 e 9, d.lgs. 285/1992, per mancata contestuale individuazione di aree gratuite adeguate e delle relative caratteristiche; eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, illogicità, contraddittorietà e sviamento, per l’asserita mancata analisi del fabbisogno di sosta, del rapporto tra stalli a pagamento e gratuiti, dell’impatto sulla viabilità e delle esigenze degli utenti vulnerabili; sviamento e violazione dell’art. 3 l. 241/1990, poiché la misura avrebbe perseguito una finalità meramente finanziaria; contraddittorietà rispetto a precedenti valutazioni tecniche della Polizia Locale; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e dell’art. 97 Cost., per l’assenza di agevolazioni, esenzioni e misure compensative; infine, illegittimità dei parchimetri per la mancata disponibilità di determinate modalità di pagamento, comprese quelle elettroniche e per frazioni di ora.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, decidendo con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la deliberazione individuava le aree tariffate e prevedeva l’istituzione della sosta libera nelle zone non interessate; tale previsione era stata attuata con ordinanza della Polizia Locale, che aveva individuato complessivamente 86 stalli gratuiti nelle immediate vicinanze. Il secondo motivo è stato respinto perché dalla deliberazione risultava un’attività istruttoria relativa al territorio, ai flussi quotidiani di autovetture, agli aspetti economici e alla gestione del traffico, nonché alla rotazione degli stalli e all’accessibilità alle attività e agli uffici. È stato respinto anche il motivo sullo sviamento, poiché l’atto esplicitava finalità di decongestionamento del traffico, promozione della mobilità sostenibile e miglioramento della qualità urbana, prevedendo l’utilizzo dei proventi secondo il vincolo di destinazione dell’art. 7, comma 7, d.lgs. 285/1992. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato in quanto la Giunta comunale è competente a disciplinare le aree di sosta ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. f), d.lgs. 285/1992 e non è richiesto un previo parere della Polizia Locale. Il quinto motivo è stato respinto poiché la deliberazione prevedeva agevolazioni per la sosta giornaliera, abbonamenti agevolati per residenti e pendolari e riduzioni per titolari di abbonamenti ferroviari. Infine, il motivo relativo ai parchimetri è stato respinto ritenendo sufficiente la disponibilità di modalità telematiche alternative mediante smartphone o applicazione dedicata, richiamando il principio secondo cui la mancata attivazione del POS al parchimetro non rende illegittima la sanzione quando siano previsti metodi alternativi di pagamento. Le spese con il Comune sono state compensate; nulla è stato disposto nei confronti dell’azienda speciale non costituita.
Norme richiamate
art. 7, comma 8, d.lgs. 285/1992
Infatti l’amministrazione comunale ha agito conformemente all’art. 7, comma 8, del D.Lgs. 285/92, ai sensi del quale in caso di stalli per la sosta a pagamento, deve essere riservata alla sosta libera un’area adeguata nelle immediate vicinanze.
L’istituzione di stalli a pagamento è legittima quando l’amministrazione riserva alla sosta libera un’area adeguata nelle immediate vicinanze e tale previsione è concretamente attuata.
art. 7, comma 7, d.lgs. 285/1992
Promozione della mobilità sostenibile: utilizzare i proventi derivanti dalla sosta a pagamento, in conformità al vincolo di destinazione previsto dall'art. 7, comma 7, del D.Lgs. 285/1992, per il potenziamento del sistema di trasporto pubblico locale e per la creazione di infrastrutture dedicate alla mobilità dolce (percorsi ciclopedonali), offrendo in tal modo alternative concrete all'uso del mezzo privato e incentivando una scelta modale a favore del trasporto pubblico;
Il vincolo di destinazione dei proventi della sosta a pagamento può concorrere a dimostrare che la tariffazione persegue finalità di governo della mobilità e non un mero obiettivo di gettito.
art. 7, comma 1, lett. f), d.lgs. 285/1992
Ai sensi del l’art. 7, comma 1, lett. f) del codice della strada, la competenza in materia è infatti riservata alla Giunta comunale, non essendo richiesto per l’individuazione delle aree di sosta tariffate l’espressione di alcun parere preventivo da parte di altri Settori dell’Ente, né segnatamente ad opera della Polizia Locale.
La disciplina comunale delle aree di sosta tariffate rientra nella competenza della Giunta comunale e non richiede, come presupposto necessario, un parere preventivo della Polizia Locale o di altri settori dell’ente.
art. 60 c.p.a.
Il Collegio rileva, introduttivamente, che sussistono i presupposti per l'adozione della decisione con sentenza in forma semplificata (integrità del contradditorio, completezza dell’istruttoria, mancata dichiarazione delle parti dell'intenzione di proporre ricorso per motivi aggiunti o ricorso incidentale).
La controversia può essere definita con sentenza semplificata quando il contraddittorio è integro, l’istruttoria è completa e le parti non dichiarano l’intenzione di proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale.
Massime di principio
- L’istituzione di aree di sosta a pagamento è conforme all’art. 7, comma 8, d.lgs. 285/1992 quando l’amministrazione individua e rende disponibili aree di sosta libera adeguate nelle immediate vicinanze degli stalli tariffati; la verifica può tener conto anche dell’attuazione della misura mediante successivi atti amministrativi coerenti con la deliberazione istitutiva.
- La deliberazione comunale che disciplina la sosta a pagamento non è illegittima per difetto di istruttoria quando espone un’analisi del territorio, dei flussi veicolari e delle esigenze di rotazione degli stalli, collegando la misura all’accessibilità del centro urbano e alla gestione della mobilità.
- La finalità di incremento delle entrate non può essere desunta dalla mera previsione di tariffe: quando l’atto esplicita obiettivi di decongestionamento, rotazione degli stalli, mobilità sostenibile e miglioramento della qualità urbana, nonché il vincolo di destinazione dei proventi, non è dimostrato lo sviamento verso una finalità esclusivamente finanziaria.
- La competenza a individuare le aree di sosta tariffata spetta alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. f), d.lgs. 285/1992; non è necessario un previo parere della Polizia Locale, salvo specifiche previsioni normative o regolamentari non considerate nella decisione.
- La previsione di abbonamenti e riduzioni per residenti e pendolari è sufficiente, secondo la decisione, a escludere l’assenza assoluta di misure di agevolazione e a superare la censura fondata su proporzionalità e ragionevolezza.
- La mancata attivazione del POS presso il singolo parchimetro non rende illegittima la disciplina della sosta quando l’amministrazione assicura modalità alternative di pagamento telematico mediante smartphone o applicazione dedicata.
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