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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I874 n. 31838 del 17/02/2026

MASTER SERVICE AGREEMENT TIM-FIBERCOP

AGCMI874

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il procedimento ha riguardato alcune clausole del Master Service Agreement (MSA) tra FiberCop e TIM, concluse a valle dello scorporo della rete fissa TIM e ritenute potenzialmente idonee a restringere la concorrenza nel mercato all'ingrosso e nei mercati retail fissi. Le criticità principali riguardavano il vincolo di esclusiva a favore di FiberCop, il sistema di sconti sui prezzi di accesso e la concessione a TIM di diritti IRU sui rilegamenti in fibra per clienti business. Dopo il market test e ulteriori modifiche agli impegni, l'Autorità ha ritenuto le misure idonee a rimuovere i profili anticoncorrenziali e ha chiuso il procedimento senza accertare l'infrazione, rendendo gli impegni obbligatori ai sensi dell'art. 14-ter L. 287/1990.

FiberCop / TIM – presunte restrizioni nell'MSA post-scissione rete fissa: impegni accettati e chiusura senza accertamento dell'infrazione

FiberCop / TIM – MSA post-scissione rete fissa e impegni

L'Autorità ha esaminato alcune clausole del Master Service Agreement tra FiberCop e TIM, stipulato a seguito dello scorporo della rete fissa TIM e della successiva acquisizione delle infrastrutture da parte di FiberCop. Il procedimento è stato avviato per verificare possibili violazioni dell'art. 101 TFUE; all'esito dell'istruttoria, gli impegni presentati dalle parti sono stati ritenuti idonei a rimuovere le criticità concorrenziali e il caso è stato chiuso senza accertamento dell'infrazione.

Parti e contesto industriale

FiberCop opera nel mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa ed è divenuta, dal 1° luglio 2024, proprietaria della rete fissa precedentemente detenuta da TIM. TIM, pur non essendo più titolare della rete, resta attiva nei servizi retail fissi e si approvvigiona all'ingrosso anche da FiberCop. Il provvedimento richiama inoltre l'intervento di numerosi operatori e associazioni del settore, tra cui Open Fiber, Vodafone, Iliad, Fastweb, Retelit, Sky, WindTre e AIIP.

Oggetto dell'istruttoria e preoccupazioni concorrenziali

Il cuore del procedimento riguarda tre gruppi di previsioni dell'MSA:

  • l'esclusiva di TIM sugli accessi alla rete FiberCop, con meccanismi di intermediazione e di retroattività;
  • il sistema di sconti a volume sui servizi di accesso, applicato in modo generale ma ritenuto potenzialmente favorevole a TIM;
  • la concessione a TIM di diritti IRU su rilegamenti in fibra dedicati alla clientela business.

In sede di avvio, l'Autorità aveva ravvisato possibili effetti di foreclosure a monte, disincentivi all'investimento e possibili distorsioni nel passaggio dalla rete in rame alla rete FTTH, oltre a rischi di lock-in della domanda retail.

Mercati rilevanti considerati

L'Autorità ha considerato, da un lato, il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa, articolato tra accesso locale all'ingrosso in postazione fissa e capacità dedicata all'ingrosso; dall'altro, i mercati retail dei servizi di telecomunicazioni fisse per clientela residenziale, affari e PA. FiberCop risulta il principale operatore wholesale, con quota di leadership intorno al 70-75% nel periodo considerato, mentre TIM mantiene il ruolo di operatore principale nel retail fisso.

Impegni originari e consultazione pubblica

Nel giugno 2025 FiberCop e TIM hanno presentato impegni ai sensi dell'art. 14-ter L. 287/1990, successivamente pubblicati per il market test. Gli impegni originari prevedevano una segmentazione del territorio in tre cluster, con disciplina differenziata dell'esclusiva, correttivi sugli sconti e una clausola di rientro dei diritti IRU in capo a FiberCop in caso di cessazione del rapporto con il cliente business e di domanda di terzi.

Le osservazioni pervenute nel market test hanno criticato, tra l'altro, i criteri di clusterizzazione, la durata dell'esclusiva, l'effetto di lock-in della scontistica e la scarsa incisività della disciplina IRU.

Modifiche accessorie agli impegni

A seguito della consultazione, le parti hanno riformulato la segmentazione territoriale sulla base dei civici e non più dei Comuni, allineando il Cluster 2 alle analisi di mercato AGCom e precisando il Cluster 1 in relazione ai civici finanziati con fondi pubblici. Hanno inoltre ridotto la durata dell'esclusiva nel Cluster 1, introdotto target annuali di copertura FTTH nel Cluster 3 e abbreviato i termini di intermediazione. Sul fronte degli sconti, è stato introdotto un meccanismo che consente agli operatori di continuare a beneficiare dello sconto per 18 mesi dopo la perdita della soglia di esclusiva, purché l'esclusiva sia stata mantenuta per almeno 3 anni. Nessuna modifica è stata apportata al terzo impegno sugli IRU.

Valutazione dell'Autorità

L'AGCM ha ritenuto che, nella versione definitiva, gli impegni fossero idonei a neutralizzare le criticità inizialmente segnalate. In particolare:

  • l'impegno sull'esclusiva è stato considerato idoneo a ridurre il rischio di foreclosure, differenziando le regole secondo le condizioni competitive dei diversi cluster;
  • il sistema di sconti è stato ritenuto non problematico in quanto progressivo, non discriminatorio e non tale da impedire offerte sostenibili da parte dei concorrenti;
  • la disciplina sugli IRU è stata giudicata sufficiente a risolvere anche eventuali difficoltà peculiari di accesso alle infrastrutture da parte di operatori terzi.

L'Autorità ha inoltre precisato che l'accettazione degli impegni non pregiudica l'eventuale applicazione dell'art. 102 TFUE ai fatti oggetto del procedimento, se le condizioni di mercato dovessero mutare.

Esito e obblighi conseguenti

Il provvedimento dispone la natura obbligatoria degli impegni ex art. 14-ter, comma 1, L. 287/1990, la chiusura del procedimento senza accertamento dell'infrazione e l'obbligo per FiberCop e TIM di presentare una relazione dettagliata sull'attuazione entro 6 mesi dalla notifica. L'Autorità si riserva inoltre di rivedere la congruità degli impegni, alla luce delle condizioni di mercato, entro 2 anni dalla notifica del provvedimento.

Punti principali

Origine del procedimento e parti

L'istruttoria, avviata il 17 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 14 L. 287/1990, ha riguardato FiberCop S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. in relazione ad alcune previsioni del MSA sottoscritto dopo lo scorporo della rete fissa. Il procedimento è stato alimentato da segnalazioni di operatori e associazioni del settore ed è stato accompagnato da ampie attività istruttorie, audizioni e consultazioni pubbliche sugli impegni.

Criticità concorrenziali contestate

L'Autorità aveva individuato tre macro-profili: (i) l'esclusiva di TIM sugli accessi alla rete FiberCop, con meccanismi di intermediazione e retroattività; (ii) la scontistica a volume sui servizi di accesso, potenzialmente distorsiva e favorevole a TIM; (iii) i diritti IRU su rilegamenti in fibra dedicati alla clientela business, potenzialmente idonei a conferire un vantaggio competitivo esclusivo a TIM.

Mercati rilevanti e contesto competitivo

Sono stati considerati il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa, distinto tra accesso locale in postazione fissa e capacità dedicata, e i mercati retail dei servizi di telecomunicazioni fisse per clientela residenziale, affari e PA. FiberCop è risultata leader nel wholesale con quota intorno al 70-75%, mentre TIM resta operatore principale nei mercati retail fissi.

Impegni presentati e modifica in esito al market test

Le parti hanno proposto impegni su tre fronti: riduzione e modulazione geografica dell'esclusiva, revisione del meccanismo di sconti e disciplina restitutoria degli IRU. Dopo le osservazioni del mercato, hanno ulteriormente affinato la segmentazione territoriale in cluster basati sui civici, ridotto i termini di intermediazione, previsto target di copertura FTTH nel Cluster 3 e un meccanismo di sconto residuale per 18 mesi; nessuna modifica è stata invece apportata al tema IRU.

Esito del procedimento

L'AGCM, con il parere adesivo dell'AGCom, ha ritenuto gli impegni idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali e li ha resi obbligatori. Il procedimento è stato quindi chiuso senza accertamento dell'infrazione, con obbligo di relazione sull'attuazione entro 6 mesi e riserva di revisione della congruità degli impegni dopo 2 anni.

Come è indicizzato

Materieintese restrittiveart. 101 tfuemercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissaservizi di telecomunicazioni fisse al dettaglioimpegni

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