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Sentenza

Sentenza n. 924/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 684/2025 emessa dal Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, pubblicata in data 4.4.2025.

Giustizia amministrativa202501770

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023/2024, per l’importo di € 500,00 oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro n. 684/2025, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all’attribuzione del beneficio economico della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023/2024 e condannato il Ministero al pagamento di € 500,00 oltre interessi mediante assegnazione della carta elettronica prevista dalla l. 107/2015. Ha dedotto la notifica del titolo all’amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e la persistente mancata esecuzione. Ha chiesto l’ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accertato che la sentenza azionata era passata in giudicato, che il titolo era stato notificato all’amministrazione e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Ha inoltre rilevato la mancata prova, da parte dell’amministrazione, dell’avvenuto riconoscimento della Carta elettronica del docente per l’importo e l’anno scolastico indicati nel titolo. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di attivare in favore del ricorrente la Carta elettronica del docente per € 500,00 entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, incaricato di intervenire in caso di ulteriore inottemperanza, previa richiesta formale del ricorrente, entro ulteriori 90 giorni dalla richiesta, con il compimento di tutti gli atti necessari, inclusi gli eventuali adempimenti contabili e di bilancio. Il TAR ha precisato che l’insufficienza dei fondi di bilancio o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. Ha invece respinto la richiesta di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità è stata ritenuta non applicabile in concreto alla luce della crisi della finanza pubblica e dell’ammontare del debito pubblico, considerati ragioni ostative ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione, liquidate in € 500,00 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare la condanna alla penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico [...] ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità [...] quello [...] della sussistenza di altre ragioni ostative

    La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, valutate discrezionalmente dal giudice dell’ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione necessario per procedere all’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica del docente, la cui attribuzione è stata ordinata in esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice può ordinare all’amministrazione di porre in essere gli adempimenti necessari all’integrale esecuzione della decisione entro un termine assegnato.
  • La mancata prova, da parte dell’amministrazione, dell’avvenuta esecuzione del giudicato consente al giudice dell’ottemperanza di ritenere persistente l’inadempimento e di adottare i provvedimenti esecutivi necessari.
  • In caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento a una formale richiesta dell’interessato attestante la scadenza del termine assegnato e la perdurante inottemperanza.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie, comprese quelle contabili e di bilancio, per rendere possibile l’adempimento.
  • La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma il giudice dell’ottemperanza può negarla quando ravvisi ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, valutando anche i vincoli di bilancio, lo stato della finanza pubblica e la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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