Cassazione Penale, Sentenza n. 01620/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per il delitto di corruzione (art. 318 c.p.). La difesa deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'esistenza di un accordo corruttivo: sostiene che la sentenza impugnata sarebbe basata su affermazioni apodittiche circa l'accordo corruttivo; che le somme corrisposte avrebbero potuto provenire dai familiari dei defunti (non dagli imputati); che la posizione di Selmi non sarebbe stata provata (era presente per la rimozione del pacemaker); infine chiede l'applicazione dell'art. 4 d.P.R. n. 62/2013 come scriminante per l'esiguità dell'importo.
La decisione
I ricorsi sono stati rigettati. La Corte di Cassazione ha ritenuto valida la valutazione di merito ("doppia conforme") e non sindacabile in questa sede. Ha confermato che dalle intercettazioni emerge in modo univoco la dazione di somme da parte degli imputati all'operatore obitoriale in cambio della vestizione delle salme, attività rientrante nelle mansioni dell'incaricato di pubblico servizio. Ha escluso che l'art. 4 d.P.R. n. 62/2013 operi come scriminante in ambito penale: è norma deontologica/disciplina retta a vietare regalie correlate all'esercizio della funzione anche se di modico valore, ma non esclude la rilevanza penale quando sussiste l'accordo sinallagmatico. Ha ribadito che l'entità modesta della dazione è questione probatoria (rilevanza nel valutare il nesso sinallagmatico) e non una causa di non punibilità; pertanto la condanna è stata confermata.
Norme richiamate
art. 318 cod. pen.
Definito come reato che sanziona l'accordo sinallagmatico tra corruttore e corrotto: la ricezione o promessa di denaro o altra utilità da parte dell'incaricato di pubblico servizio in cambio del compimento di un atto del suo ufficio integra il reato, a prescindere dall'entità del "prezzo"; occorre prova dell'accordo o, in via indiziaria, del nesso funzionale tra prestazione e controprestazione.
art. 319 cod. pen.
Citato per confronto: disciplina una diversa ipotesi (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) caratterizzata come reato di danno, rispetto all'art. 318 che è reato di pericolo.
d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, art. 4, commi 2 e 5
"il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto"; "ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto"
Il Collegio interpreta l'art. 4 come norma di comportamento e disciplina interna che vieta l'accettazione di regalie correlate all'esercizio della funzione anche se di modico valore; tale norma non ha efficacia scriminante in ambito penale ("indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato"). Inoltre si ritiene che regalie collegate a pratiche amministrative non possano essere automaticamente qualificate come "d'uso".
Massime di principio
- La configurazione del reato di corruzione (art. 318 c.p.) richiede la prova di un accordo sinallagmatico tra chi dà e chi riceve: la mera dazione è elemento importante ma occorre dimostrare il nesso funzionale tra la prestazione dell'incaricato di pubblico servizio e la controprestazione.
- L'entità modesta della somma non esclude in astratto la sussistenza del reato: la tenuità incide principalmente sulla valutazione probatoria del nesso corruttivo, non sulla qualificazione giuridica della condotta.
- Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. n. 62/2013, art. 4) ha portata deontica e disciplinare e non scrimina penalmente l'accettazione di regalie correlate all'esercizio della funzione; anzi vieta esplicitamente la richiesta di regalie come corrispettivo per atti d'ufficio.
- Quando la prova dell'accordo diretto manca, elementi indiziari (intercettazioni, tempistica delle consegne, proporzionalità tra prezzo e prestazione, circostanze pandemiche o di urgenza che motivano una dazione per ottenere "celerità") assumono rilievo determinante per la ricostruzione del nesso sinallagmatico.
- In situazioni simili è rilevante dimostrare l'origine delle somme (es. pagamenti legittimamente effettuati da familiari o compensi dovuti all'agenzia) e l'assenza di aspettativa o accordo tra le parti; in mancanza, la condotta può essere ritenuta corruttiva anche per importi modesti.
- La valutazione dell'operato e della responsabilità dell'incaricato di pubblico servizio (ruolo, competenze, poteri discrezionali) è centrale: se l'attività rientra nelle sue funzioni e vi è correlazione con la controprestazione, si rafforza l'ipotesi corruttiva.
- Differenziare profili penali e disciplinari: anche quando il fatto non integri penalmente la corruzione, può comunque avere rilievo disciplinare ai sensi del codice di comportamento.
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