Risoluzione n. 90 del 25/09/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che per gli editori comunitari non residenti che vendono in abbonamento giornali quotidiani a privati italiani la soglia di 35.000 euro va calcolata sui corrispettivi effettivi e non forfetizzati. Superata la soglia, il soggetto deve identificarsi ai fini IVA in Italia e assolvere l’imposta con il regime monofase dell’editoria, potendo applicare la forfetizzazione della resa prevista dall’art. 74 del DPR 633/1972.
Regime della forfetizzazione della resa per vendite a distanza di prodotti editoriali
Regime IVA per vendite a distanza di prodotti editoriali
La risoluzione affronta il caso di un editore comunitario non residente, privo di stabile organizzazione in Italia e non identificato né tramite identificazione diretta né tramite rappresentante fiscale, che effettua vendite in abbonamento di giornali quotidiani a consumatori finali italiani. Il documento chiarisce il rapporto tra il regime speciale dell’editoria e la disciplina delle vendite a distanza, con particolare attenzione alla soglia di 35.000 euro prevista dalla normativa IVA.
Quesiti posti dall’istante
L’istante chiede chiarimenti su tre profili:
- se il regime di forfetizzazione della resa di cui all’art. 74, primo comma, lett. c), del DPR n. 633/1972 sia applicabile anche agli editori comunitari non residenti e non identificati in Italia che vendono a distanza giornali quotidiani in abbonamento a consumatori finali italiani;
- come debba essere calcolata la base imponibile delle operazioni imponibili ai fini IVA, e in particolare se possa assumersi il valore forfetizzato delle cessioni;
- se, ai fini del calcolo della soglia di 35.000 euro prevista dall’art. 40, comma 4, lett. b), del DL n. 331/1993, debba essere considerata la base imponibile forfetizzata oppure quella effettiva, anche in funzione dell’eventuale obbligo di identificazione in Italia o di nomina del rappresentante fiscale.
Soluzione prospettata dal contribuente
La società ritiene che il regime di cui all’art. 74 del DPR n. 633/1972 sia applicabile anche agli editori comunitari non registrati o identificati in Italia. Sostiene che, per i quotidiani, la resa possa essere forfetizzata nell’80 per cento, con conseguente determinazione dei corrispettivi imponibili in misura pari al 20 per cento delle cessioni in abbonamento. Di conseguenza, anche la soglia di 35.000 euro dovrebbe essere valutata sulla base del valore forfetizzato.
Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia ricorda che l’art. 74, primo comma, lett. c), del DPR n. 633/1972 prevede per i prodotti editoriali un regime monofase, nel quale l’imposta grava esclusivamente sull’editore, cioè su chi assume l’iniziativa economica editoriale. L’imposta è dovuta sul prezzo di vendita al pubblico e può essere determinata:
- sul numero delle copie effettivamente vendute;
- sul numero delle copie consegnate o spedite, diminuite della percentuale di forfetizzazione della resa.
Per giornali quotidiani e periodici, la forfetizzazione della resa consente un’applicazione semplificata del tributo, come già chiarito dalla circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997, che considera rilevanti anche le copie consegnate o spedite in abbonamento.
Coordinamento con la disciplina delle vendite a distanza
La risoluzione evidenzia che il regime dell’editoria va coordinato con gli artt. 17, terzo comma, e 35-ter del DPR n. 633/1972, nonché con l’art. 40 del DL n. 331/1993, che disciplina le vendite a distanza di beni spediti o trasportati in Italia da altro Stato membro. In tale ambito:
- le cessioni di beni mobili materiali effettuate da un cedente comunitario a favore di privati consumatori italiani sono, in linea generale, soggette a IVA in Italia;
- per i beni diversi da quelli soggetti ad accisa, l’imposizione in Italia scatta solo al superamento della soglia annua di 35.000 euro oppure per opzione del cedente comunitario.
L’Agenzia ribadisce che tali vendite non costituiscono acquisti intracomunitari, ma sono trattate come cessioni interne ai fini tributari.
Calcolo della soglia di 35.000 euro
Secondo l’Agenzia, la soglia di 35.000 euro non può essere calcolata su importi forfetizzati. Essa deve essere determinata in base ai corrispettivi effettivamente percepiti, poiché la funzione della soglia è quella di garantire condizioni eque di concorrenza tra gli Stati membri, in coerenza con la disciplina unionale sulle vendite a distanza.
Pertanto:
- non è ammesso applicare una riduzione forfetaria della base di calcolo della soglia;
- l’obbligo di identificazione in Italia sorge al superamento della soglia calcolata sui ricavi effettivi.
Obbligo di identificazione e soggetto tenuto all’imposta
Una volta superata la soglia di 35.000 euro, il soggetto passivo comunitario deve identificarsi ai fini IVA in Italia, mediante rappresentante fiscale oppure identificazione diretta. L’Agenzia richiama anche la circolare n. 328/1997 per precisare che, in caso di operatore estero che commercializzi prodotti editoriali in Italia, il soggetto passivo viene individuato secondo una gerarchia di soluzioni che, in assenza di stabile organizzazione e di rappresentante fiscale, porta comunque all’individuazione del soggetto che effettua la commercializzazione.
Nel caso esaminato, poiché la vendita avviene direttamente a privati e non vi è un cessionario soggetto passivo, l’imposta è dovuta dal soggetto non residente che, in qualità di editore, si è identificato in Italia.
Applicazione del regime monofase e facoltà di forfetizzazione
L’Agenzia conclude che il soggetto passivo comunitario identificato in Italia, che effettua vendite a distanza di prodotti editoriali, è tenuto ad assolvere l’IVA con il metodo monofase previsto per l’editoria. L’imposta deve essere calcolata sul prezzo di vendita al pubblico, con la possibilità di utilizzare il meccanismo di forfetizzazione della resa per giornali quotidiani e periodici, secondo le modalità previste dall’art. 74 del DPR n. 633/1972 e dal D.M. 9 aprile 1993.
Ulteriori effetti pratici
Poiché la fattispecie non integra un acquisto intracomunitario, l’istante non è tenuto alla compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie. La risoluzione demanda infine alle Direzioni regionali la vigilanza sull’applicazione uniforme dei principi espressi.
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