Cassazione Penale, Sentenza n. 18997/2025 del 21/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/11/2024 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo del 15/10/2024, per presunta rinuncia all'impugnazione. La ricorrente deduceva che la rinuncia all'impugnazione era invalida (tamquam non esset) perché effettuata dal difensore privo di procura speciale ai sensi dell'art. 122 c.p.p., invocando violazione dell'art. 589, comma 2 c.p.p., inosservanza di norme processuali a pena di nullità o inammissibilità e violazione dell'art. 122, comma 1 c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo: pur avendo richiamato il principio secondo cui il difensore privo di procura speciale non può validamente rinunciare all'impugnazione salvo che il rappresentato sia presente e non vi si opponga, dalla consultazione degli atti è emerso che l'Avv. Massimo Brazzi aveva depositato il 18/11/2024 atto di rinuncia munito di procura speciale rilasciata dalla stessa Palermi Paola. Pertanto la rinuncia era valida e l'impugnazione inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 589 cod. proc. pen.
Rinvio alla disciplina sulla rinuncia all'impugnazione: la ricorrente aveva dedotto violazione di tale norma ma il Collegio ha ritenuto che, alla luce degli atti, la rinuncia era stata validamente effettuata.
art. 122 cod. proc. pen.
Stabilisce forme e necessità della procura speciale per atti che richiedono espressa autorizzazione; la Corte ha valutato la presenza della procura speciale nel fascicolo, ritenendo quindi valida la rinuncia compiuta dal difensore.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 12603 del 24/11/2015, Celso)
Principio consolidato secondo cui il difensore, senza procura speciale, non può validamente rinunciare all'impugnazione, salvo che il cliente sia presente in udienza e non si opponga; principio confermato e applicato dal Collegio come parametro interpretativo.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione effettuata dal difensore richiede, di regola, procura speciale ai sensi dell'art. 122 c.p.p.; in mancanza la rinuncia è invalida salvo la presenza e il consenso espresso del rappresentato in udienza.
- Il giudice valuta la validità formale della rinuncia anche attraverso la consultazione degli atti: se risulta documentalmente la procura speciale, la rinuncia è valida.
- Se la rinuncia è valida, l'istanza di riesame o altra impugnazione diventa inammissibile e il ricorso avverso tale dichiarazione sarà rigettato.
- In caso di rigetto del ricorso per motivo procedurale infondato, la parte ricorrente può essere condannata alle spese processuali.
- È utile conservare e depositare chiaramente la procura speciale quando si intende rinunciare a impugnazioni, per evitare che la rinuncia sia contestata per vizio formale.
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