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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10212/2026 del 19/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di verifica fiscale della Guardia di Finanza, l'Ufficio aveva emesso nei confronti di una società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013, recuperando a tassazione maggiori ricavi e rideterminando il reddito d'impresa. La società aveva impugnato l'atto, ma nelle more era stata dichiarata fallita; il giudice di primo grado aveva dichiarato l'estinzione del giudizio ritenendo inammissibile l'istanza di trattazione proposta dall'ex legale rappresentante, per mancanza di legittimazione, poiché il curatore non aveva coltivato il ricorso. In appello, la Corte tributaria regionale aveva invece ritenuto che il contribuente fallito conservasse una legittimazione straordinaria a impugnare gli atti impositivi quando gli organi della procedura restino inerti, e aveva rimesso la causa al primo giudice ex art. 59 d.lgs. 546/1992. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando la nullità della sentenza per violazione dell'art. 59 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la rimessione al primo grado è consentita solo nei casi tassativi previsti dalla norma e che l'estinzione del giudizio dichiarata con sentenza non rientra tra essi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, per gli ulteriori accertamenti di merito e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondato il motivo perché le ipotesi di rimessione al primo grado previste dall'art. 59 d.lgs. 546/1992 sono tassative e non estensibili; la fattispecie richiamata dalla CTR riguarda l'estinzione dichiarata in sede di reclamo contro provvedimento presidenziale, non l'estinzione pronunciata con sentenza. Ne consegue che, fuori da tali casi, il giudice di appello deve decidere nel merito, senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge processuale.

  • art. 59 d.lgs. n. 546/1992

    "Le cause di rimessione della lite in primo grado hanno carattere tassativo e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva"

    La Corte ha affermato che la rimessione al primo grado è consentita solo nei casi espressamente previsti dalla norma; al di fuori di essi la corte di secondo grado deve decidere nel merito. La lettera c) riguarda solo l'estinzione dichiarata in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale, non l'estinzione pronunciata con sentenza.

  • art. 43 l. fall.

    È richiamato nel riepilogo dei precedenti gradi per la questione della legittimazione del fallito a impugnare l'atto impositivo in presenza o meno di inerzia del curatore.

  • art. 100 c.p.c.

    È menzionato quale eccezione preliminare dell'Ufficio in appello circa il difetto di interesse all'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la rimessione della causa al primo grado è ammessa soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 59 d.lgs. n. 546/1992 e non può essere estesa in via analogica a ipotesi diverse.
  • Se il giudice di appello ravvisa un vizio diverso da quelli espressamente indicati nell'art. 59 d.lgs. n. 546/1992, deve decidere la controversia nel merito, eventualmente disponendo la rinnovazione degli atti nulli, ma non può rimettere la causa al primo giudice.
  • La causa di rimessione prevista dall'art. 59, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 546/1992 si riferisce alla sola declaratoria di estinzione resa in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale e non all'estinzione dichiarata con sentenza nel giudizio di primo grado.
  • Il principio del doppio grado non impone che ogni questione sia decisa da due giudici di merito, ma solo che possa essere proposta a giudici di grado diverso; nel sistema tributario l'appello ha natura sostitutiva.
  • In tema di impugnazione di atti impositivi da parte del fallito, la legittimazione straordinaria sussiste solo in presenza di inerzia oggettiva del curatore; in mancanza di tale inerzia, difetta la capacità processuale del fallito a impugnare, vizio rilevabile d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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