Sentenza del 07/09/2016 n. 4546 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO - CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE - Iniziale destinazione urbanistica agricola del terreno - Successiva ammissione uso produttivo limitato ad impianti fotovoltaici - Utilizzazione edificatoria - Sussiste - Natura agricola del terreno - Non sussiste - Applicabilità imposta proporzionale di registro - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato ritenuto che la variazione della destinazione urbanistica renda il terreno un'area produttiva edificabile, anche se l'edificabilità è circoscritta alla realizzazione di impianti fotovoltaici. Di conseguenza, non è stata riconosciuta la natura agricola del terreno ai fini dell'operazione e non è stata ritenuta applicabile l'imposta proporzionale di registro alla cessione del diritto di superficie.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione urbanistica e fiscale di un terreno inizialmente destinato ad uso agricolo, la cui destinazione è stata successivamente modificata per consentire un uso produttivo, seppure limitato alla realizzazione di impianti fotovoltaici. Si discuteva se la cessione del diritto di superficie dovesse essere assoggettata all'imposta proporzionale di registro considerando il terreno agricolo oppure se dovesse essere qualificata come cessione relativa a un'area produttiva edificabile.
Massime di principio
- La destinazione urbanistica deve essere valutata al momento dell'operazione e può prevalere sulla destinazione agricola originaria del terreno.
- Un terreno può essere considerato edificabile o produttivo anche quando l'edificabilità è limitata a una specifica tipologia di impianti, come quelli fotovoltaici.
- La modifica urbanistica che consente la realizzazione di impianti produttivi può escludere la qualificazione fiscale del terreno come agricolo.
- Nella cessione di un diritto di superficie, il trattamento fiscale dipende dalla concreta qualificazione urbanistica del terreno e dall'uso edificatorio consentito, non soltanto dalla sua destinazione originaria.
- Per applicare correttamente l'imposizione indiretta occorre verificare gli strumenti urbanistici vigenti e l'effettiva possibilità edificatoria riconosciuta al terreno alla data dell'atto.
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