Cassazione Penale, Sentenza n. 18409/2025 del 15/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) censura per omessa assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante di ingente quantità ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990; la difesa deduceva che la Corte d'appello non aveva valutato una memoria difensiva contenente due sentenze del Tribunale di Velletri che avrebbero dimostrato disparità di trattamento e sosteneva che il mero dato quantitativo non giustifica un'automatica applicazione dell'aggravante, dovendosi considerare anche dichiarazioni di pentimento e ignoranza del quantitativo. 2) censura per vizio di motivazione e violazione di legge (art. 125, comma 3 c.p.p.) in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante; la difesa evidenziava elementi di collaborazione, ravvedimento e confessione a favore di prevalenza delle attenuanti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure: il primo motivo non configurava omissione di assunzione di prova decisiva in quanto le sentenze richiamate riguardavano altri processi e altri imputati e non costituivano prova decisiva; inoltre è stato richiamato il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 36258/2012 Biondi e successiva giurisprudenza) secondo cui per le 'droghe leggere' l'aggravante dell'ingente quantità può essere ravvisata quando il principio attivo supera la soglia di 2 kg (pari a 4.000 volte il valore-soglia di 500 mg); nella fattispecie la consulenza chimico-tossicologica indicava elevata purezza e quantità di principio attivo sufficiente a confezionare 345.445 dosi medie, giustificando l'aggravante. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte di appello ha correttamente motivato il giudizio di equivalenza tra le attenuanti e l'aggravante e non ha ravvisato elementi idonei a fondare la prevalenza delle attenuanti. Conseguenze procedurali: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4
Norma incriminatrice sulla detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti; applicata per la dichiarazione di responsabilità penale del ricorrente.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2
Prevede la circostanza aggravante dell'ingente quantità di stupefacente; la Corte ha applicato la soglia giurisprudenziale per le 'droghe leggere' richiamata dalle Sezioni Unite.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. d) ed e)
Criteri di impugnazione in cassazione relativi a omessa assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione; il ricorso fondato su valutazioni comparative di altre sentenze è stato ritenuto inammissibile ai sensi di tali doglianze.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Censure relative al vizio di motivazione e alla mancata concessione delle attenuanti con prevalenza; la Corte le ha ritenute manifestamente infondate.
codice di procedura penale, art. 125, comma 3
Norma richiamata nella censura sulla determinazione del trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti; il vizio dedotto non è stato ritenuto sussistente.
Sezioni Unite, sent. n. 36258 del 24/05/2012 (Biondi)
Principio giurisprudenziale che fissa i criteri per individuare la soglia dell'ingente quantità in relazione al rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile; applicato nella valutazione dell'aggravante.
Sezioni Unite, sent. n. 14722 del 30/01/2020 (Polito, Rv. 279005-01)
Conferma e chiarisce i criteri per l'aggravante dell'ingente quantità per le droghe leggere (soglia del principio attivo oltre 2 kg), richiamata dalla Corte per giustificare l'aggravante nella fattispecie.
Massime di principio
- La mera esistenza di sentenze favorevoli emesse in altri processi e nei confronti di altri imputati difficilmente integra prova decisiva per escludere un'aggravante: i precedenti di merito non sostituiscono la valutazione dei dati probatori del caso concreto.
- Per le 'droghe leggere' l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità segue i criteri delle Sezioni Unite: occorre valutare la quantità di principio attivo in relazione alle soglie giurisprudenziali (soglia critica indicata in circa 2 kg di principio attivo). Quantitativi elevati e alto grado di purezza sono determinanti per la configurazione dell'aggravante.
- Le dichiarazioni di pentimento, la collaborazione processuale o la confessione non sono di per sé sufficienti a prevalere sul giudizio di aggravante derivante da consistente quantità di stupefacente; per ottenere la prevalenza delle attenuanti è necessario fornire elementi concreti e rilevanti che incidano sul giudizio di gravità complessiva (es. ruolo marginale, coartazione, comprovata estraneità rispetto alla gestione del carico).
- In sede di cassazione le doglianze sui vizi di motivazione devono attestare specifiche contraddizioni o carenze logiche nella motivazione di merito; argomentazioni comparative o di mera opportunità applicativa sono spesso ritenute inammissibili o infondate.
- Per contrastare l'applicazione dell'aggravante è strategico puntare su elementi tecnici: consulenze chimico‑tossicologiche che ridimensionino il calcolo del principio attivo, contestazione della catena di custodia, dimostrazione di uso personale piuttosto che destinazione al mercato o prova del ruolo marginale dell'imputato.
- La proposizione di ricorso infondato o privo dei requisiti minimi può comportare sanzioni economiche (spese processuali e ammenda) se la Corte ravvisa profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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