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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18409/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) censura per omessa assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante di ingente quantità ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990; la difesa deduceva che la Corte d'appello non aveva valutato una memoria difensiva contenente due sentenze del Tribunale di Velletri che avrebbero dimostrato disparità di trattamento e sosteneva che il mero dato quantitativo non giustifica un'automatica applicazione dell'aggravante, dovendosi considerare anche dichiarazioni di pentimento e ignoranza del quantitativo. 2) censura per vizio di motivazione e violazione di legge (art. 125, comma 3 c.p.p.) in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante; la difesa evidenziava elementi di collaborazione, ravvedimento e confessione a favore di prevalenza delle attenuanti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure: il primo motivo non configurava omissione di assunzione di prova decisiva in quanto le sentenze richiamate riguardavano altri processi e altri imputati e non costituivano prova decisiva; inoltre è stato richiamato il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 36258/2012 Biondi e successiva giurisprudenza) secondo cui per le 'droghe leggere' l'aggravante dell'ingente quantità può essere ravvisata quando il principio attivo supera la soglia di 2 kg (pari a 4.000 volte il valore-soglia di 500 mg); nella fattispecie la consulenza chimico-tossicologica indicava elevata purezza e quantità di principio attivo sufficiente a confezionare 345.445 dosi medie, giustificando l'aggravante. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte di appello ha correttamente motivato il giudizio di equivalenza tra le attenuanti e l'aggravante e non ha ravvisato elementi idonei a fondare la prevalenza delle attenuanti. Conseguenze procedurali: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4

    Norma incriminatrice sulla detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti; applicata per la dichiarazione di responsabilità penale del ricorrente.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2

    Prevede la circostanza aggravante dell'ingente quantità di stupefacente; la Corte ha applicato la soglia giurisprudenziale per le 'droghe leggere' richiamata dalle Sezioni Unite.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. d) ed e)

    Criteri di impugnazione in cassazione relativi a omessa assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione; il ricorso fondato su valutazioni comparative di altre sentenze è stato ritenuto inammissibile ai sensi di tali doglianze.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Censure relative al vizio di motivazione e alla mancata concessione delle attenuanti con prevalenza; la Corte le ha ritenute manifestamente infondate.

  • codice di procedura penale, art. 125, comma 3

    Norma richiamata nella censura sulla determinazione del trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti; il vizio dedotto non è stato ritenuto sussistente.

  • Sezioni Unite, sent. n. 36258 del 24/05/2012 (Biondi)

    Principio giurisprudenziale che fissa i criteri per individuare la soglia dell'ingente quantità in relazione al rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile; applicato nella valutazione dell'aggravante.

  • Sezioni Unite, sent. n. 14722 del 30/01/2020 (Polito, Rv. 279005-01)

    Conferma e chiarisce i criteri per l'aggravante dell'ingente quantità per le droghe leggere (soglia del principio attivo oltre 2 kg), richiamata dalla Corte per giustificare l'aggravante nella fattispecie.

Massime di principio

  • La mera esistenza di sentenze favorevoli emesse in altri processi e nei confronti di altri imputati difficilmente integra prova decisiva per escludere un'aggravante: i precedenti di merito non sostituiscono la valutazione dei dati probatori del caso concreto.
  • Per le 'droghe leggere' l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità segue i criteri delle Sezioni Unite: occorre valutare la quantità di principio attivo in relazione alle soglie giurisprudenziali (soglia critica indicata in circa 2 kg di principio attivo). Quantitativi elevati e alto grado di purezza sono determinanti per la configurazione dell'aggravante.
  • Le dichiarazioni di pentimento, la collaborazione processuale o la confessione non sono di per sé sufficienti a prevalere sul giudizio di aggravante derivante da consistente quantità di stupefacente; per ottenere la prevalenza delle attenuanti è necessario fornire elementi concreti e rilevanti che incidano sul giudizio di gravità complessiva (es. ruolo marginale, coartazione, comprovata estraneità rispetto alla gestione del carico).
  • In sede di cassazione le doglianze sui vizi di motivazione devono attestare specifiche contraddizioni o carenze logiche nella motivazione di merito; argomentazioni comparative o di mera opportunità applicativa sono spesso ritenute inammissibili o infondate.
  • Per contrastare l'applicazione dell'aggravante è strategico puntare su elementi tecnici: consulenze chimico‑tossicologiche che ridimensionino il calcolo del principio attivo, contestazione della catena di custodia, dimostrazione di uso personale piuttosto che destinazione al mercato o prova del ruolo marginale dell'imputato.
  • La proposizione di ricorso infondato o privo dei requisiti minimi può comportare sanzioni economiche (spese processuali e ammenda) se la Corte ravvisa profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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